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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32820/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (possessore)

La controversia

La controversia riguarda due terreni siti in Isola di Capo Rizzuto. In primo grado il giudizio si era concluso in senso favorevole al possessore/convenuto, mentre la Corte d’appello ha riformato la decisione, ha accolto la domanda di rivendicazione proposta dai pretesi comproprietari, ha condannato il convenuto al rilascio dei beni e ha rigettato la sua domanda di usucapione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con cinque motivi. Con i primi tre ha dedotto, rispettivamente, violazione degli artt. 2967, 922, 1158 e 948 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che gli attori in rivendica non avevano provato il proprio titolo di proprietà e che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto sufficiente la mancata contestazione del convenuto circa l’origine della proprietà, esonerando gli attori dall’onere probatorio. Con il quarto motivo ha denunciato violazione dell’art. 116 c.p.c., censurando la valutazione delle prove testimoniali e sostenendo che esse dimostravano il possesso utile ad usucapionem in capo prima a un dante causa e poi a lui. Con il quinto motivo ha dedotto violazione dell’art. 246 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse svalutato la testimonianza di un soggetto ritenuto interessato, senza distinguere tra incapacità a testimoniare e attendibilità della deposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i primi tre motivi, affermando che nell’azione di rivendicazione l’attore resta onerato di allegare e provare i fatti storici costitutivi della proprietà, e che la non contestazione opera solo per delimitare il thema probandum, non per esonerare dalla prova del diritto secondo le regole di acquisto della proprietà. Ha invece dichiarato inammissibili il quarto motivo, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’apprezzamento del possesso utile all’usucapione, e il quinto motivo, perché non colpiva la ratio decidendi, confondendo capacità a testimoniare e attendibilità del teste. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata ritenuta infondata perché le censure erano prevalentemente di violazione di legge e non richiedevano l’esame di documenti non specificamente indicati nei motivi.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Il vaglio di inammissibilità per conformità alla giurisprudenza consolidata va compiuto con riferimento a ciascun singolo motivo; nel caso concreto le doglianze non contrastavano un orientamento di legittimità persistente.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non esonera l’attore in rivendicazione dall’allegare i fatti costitutivi della proprietà; può al più delimitare il thema probandum.

  • art. 116 c.p.c.

    L’apprezzamento delle prove testimoniali e dell’usucapione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici.

  • art. 246 c.p.c.

    Va distinta la capacità a testimoniare dall’attendibilità della deposizione: l’interesse giuridico rileva per la prima, mentre per la seconda il giudice può considerare anche rapporti personali e interesse all’esito della lite.

  • art. 922 c.c.

    La proprietà si acquista nei modi previsti dalla legge; la prova della proprietà in rivendica deve quindi misurarsi con le regole legali di acquisto del diritto.

  • art. 948 c.c.

    Nell’azione di rivendicazione l’attore deve provare la titolarità del diritto di proprietà secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 1158 c.c.

    L’usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la prova del possesso utile è accertamento di merito.

  • art. 2967 c.c.

    La Corte richiama la censura del ricorrente sulla ripartizione dell’onere della prova, ma chiarisce che l’attore in rivendica non è dispensato dalla prova del fatto costitutivo del proprio diritto.

  • art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Indicato come disposizione transitoria per l’applicazione del rito camerale nel testo ratione temporis.

Massime di principio

  • Nell’azione di rivendicazione l’attore deve sempre allegare e provare i fatti costitutivi della proprietà; la mancata contestazione della controparte non elimina tale onere, ma può solo circoscrivere il thema probandum.
  • La prova della proprietà in rivendica può essere fornita dimostrando un acquisto a titolo originario o ricostruendo la catena dei titoli derivativi sino al titolo originario, oppure mediante prova del possesso utile all’usucapione da parte del proprietario e dei suoi danti causa.
  • Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non si applica al diritto di proprietà in sé, ma ai fatti storici costitutivi del diritto se specificamente allegati dalla parte attrice.
  • La valutazione del possesso ad usucapionem, dell’attendibilità dei testimoni e del decorso del tempo utile all’usucapione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • La capacità a testimoniare e l’attendibilità del teste sono piani distinti: un eventuale interesse giuridico incide sulla prima, mentre l’attendibilità può essere apprezzata dal giudice anche in relazione a rapporti personali e interesse concreto all’esito della lite.
  • In cassazione la censura deve colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a criticare in modo generico la valutazione del materiale probatorio senza confrontarsi con la motivazione decisiva, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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