Cassazione Civile, Ordinanza n. 07999/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d’azienda relativo a un bar e dalla successiva vicenda della licenza di rivendita di generi di monopolio, formalmente intestata a una persona fisica. La società poi fallita sosteneva che vi fosse un patto fiduciario con cui l’intestazione della licenza era stata mantenuta in capo alla ricorrente, mentre la gestione dell’esercizio e la percezione di una percentuale degli aggi sarebbero spettate alla società. Dopo la separazione dei coniugi coinvolti nella gestione dell’attività, la ricorrente avrebbe trattenuto gli aggi della rivendita rivendicando la proprietà esclusiva dell’attività. In primo grado e in appello la domanda della società è stata accolta in parte: è stato riconosciuto il patto fiduciario, è stata negata la domanda di restituzione del prezzo di acquisto dell’azienda, ma è stata confermata la condanna della ricorrente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per gli aggi non versati. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla cessione di ramo d’azienda, sostenendo che la rivendita di tabacchi era un’attività autonoma non ricompresa nel ramo ceduto dal contratto; 2) nullità o illiceità del patto fiduciario per violazione della disciplina che impone l’intestazione personale della concessione dei Monopoli di Stato, ritenendo che il patto mirasse ad aggirare un divieto imperativo; 3) violazione del giudicato e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che un precedente giudizio avesse già qualificato le somme versate come canone di comodato e non come aggi dovuti alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, autosufficienza e perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito; ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la qualificazione della Corte territoriale secondo cui la licenza restava effettivamente intestata alla ricorrente e il patto fiduciario riguardava solo la gestione dell’esercizio con obbligo di versare una percentuale degli aggi; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sia quanto alla dedotta violazione del giudicato, per mancato assolvimento degli oneri di specificazione e produzione, sia quanto al vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché proposta in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare l'inclusione della rivendita di tabacchi nel ramo d'azienda ceduto
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il contratto di cessione non comprendesse l'attività di tabaccheria
richiamato dalla ricorrente in relazione alla cessione del ramo d'azienda
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
la Corte lo richiama come fondamento dell'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione
richiamato per sostenere la nullità di un patto volto ad aggirare norme imperative
richiamato per prospettare la nullità del patto fiduciario asseritamente illecito
richiamata in relazione al vincolo di intestazione personale della rivendita di generi di monopolio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo
richiamato per invocare l'efficacia del giudicato tra le parti
applicato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme
richiamato nel passaggio sulla produzione del giudicato esterno in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione le norme asseritamente violate, il contenuto precettivo delle stesse e il puntuale contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga gli elementi necessari al controllo immediato della decisività delle questioni, con riproduzione o specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda e del momento processuale in cui sono stati prodotti.
- Non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova e diversa valutazione del merito delle prove quando la decisione impugnata abbia già compiuto un congruo apprezzamento dei fatti.
- La deduzione della nullità di un patto per illiceità richiede di confrontarsi con la reale causa concreta accertata dal giudice di merito; se il giudice accerta che il patto non era diretto ad aggirare la norma imperativa ma disciplinava solo la gestione del rapporto, la censura si risolve in una contestazione di fatto.
- Il motivo fondato su giudicato esterno o interno richiede specifica allegazione e indicazione della sede in cui il giudicato è stato prodotto o è emerso; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di 'doppia conforme' se il ricorrente non indica le diverse rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Quando la Corte di merito accerta che la licenza resta effettivamente intestata alla persona fisica e che l'accordo riguarda solo la gestione dell'attività e la ripartizione degli utili, non è configurabile, solo per ciò, la nullità del patto per violazione del vincolo legale di intestazione personale.
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