Cassazione Civile, Ordinanza n. 20928/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
I ricorrenti avevano opposto il precetto per rilascio di un immobile loro intimato dall'ente resistente in forza di una sentenza pretorile del 1992. Sostenevano, davanti ai giudici di merito, che il diritto azionato fosse prescritto e che il bene fosse stato nel frattempo usucapito. Il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione del diritto e la nullità del precetto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello incidentale sulla domanda di usucapione abbreviata, ritenendo che tale domanda non fosse stata specificamente proposta e comunque che mancasse la buona fede; inoltre aveva ricostruito la decisione di primo grado come un rigetto, nel dispositivo, della domanda di usucapione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 112, 325, 165 c.p.c. e 2953, 2946, 2943 c.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla prescrizione dell'actio iudicati derivante dalla pronuncia pretorile; 2) violazione degli artt. 1159, 1158, 1147 c.c., sostenendo che la domanda di usucapione abbreviata fosse compresa in quella di usucapione ordinaria o comunque fosse stata proposta, e che la buona fede dovesse presumersi, con conseguente erronea valutazione delle risultanze istruttorie; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere di dover integrare il dispositivo con il rigetto della domanda di usucapione nonostante il giudizio fosse un'opposizione a precetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva confermato, per la parte rilevante, la statuizione di primo grado sulla nullità del precetto per intervenuta prescrizione, sicché non vi era omissione di pronuncia. Ha dichiarato il secondo e il terzo motivo in parte inammissibili e in parte infondati: la censura sull'usucapione abbreviata era apodittica nella parte in cui assumeva che essa fosse compresa nella domanda di usucapione ordinaria, senza confrontarsi con la ratio decidendi secondo cui occorre una domanda specifica; inoltre i ricorrenti non avevano riportato gli atti processuali in modo idoneo ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; infine la richiesta implicava una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione di merito contiene una statuizione che conferma la parte rilevante della decisione impugnata
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione
richiamato in tema di prescrizione dell'actio iudicati
richiamato in tema di prescrizione ordinaria
richiamato in tema di atti interruttivi della prescrizione
richiamato a sostegno della tesi sull'usucapione abbreviata
richiamato a sostegno della domanda di usucapione ordinaria
richiamato in relazione al requisito della buona fede nell'usucapione abbreviata
è violato quando il ricorrente non indica e non riproduce in modo specifico gli atti processuali su cui fonda la censura, anche in caso di errores in procedendo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque confermato, espressamente o per implicito necessario, la statuizione rilevante sul punto controverso.
- La domanda di usucapione abbreviata richiede una deduzione specifica dei relativi presupposti e non può essere data per compresa, in via automatica, nella sola domanda di usucapione ordinaria.
- Nel ricorso per cassazione la censura che presuppone l'esame di atti processuali deve rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo estraneo al giudizio di legittimità il riesame del merito.
- La doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando la decisione impugnata non sia realmente priva di pronuncia, ma abbia comunque deciso sulla questione sostanziale dedotta.
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