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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25637/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia origina da un giudizio promosso da una fideiussore per ottenere l’accertamento negativo del credito e la declaratoria di nullità dei contratti bancari relativi a un conto corrente acceso da una società presso una banca poi subentrata da altro istituto. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c. sostenendo che la banca non avesse assolto l’onere di produrre tutta la documentazione necessaria a provare esistenza ed entità del credito, lamentando in particolare la mancata produzione di un precedente contratto e l’erronea valutazione della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della fideiussione integrativa del 25/1/2011 per asserita conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust, invocando l’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 2 l. n. 287/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità del gravame, e comunque non specificava adeguatamente la deduzione in appello delle questioni relative all’onere probatorio e all’esibizione; inoltre ha osservato che il giudice di merito aveva accertato in fatto l’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio da parte della banca. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la questione nuova, perché la dedotta nullità della fideiussione per violazione antitrust non risultava trattata nei precedenti gradi né era stata indicata con precisione la sua tempestiva deduzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su chi lo fa valere; la censura deve però confrontarsi con gli accertamenti di merito e con la specifica deduzione delle questioni nei gradi precedenti.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione è mezzo di prova rimesso alla discrezionalità del giudice e la sua mancata ammissione non può essere censurata come violazione dell’art. 2697 c.c., ma semmai sul piano motivazionale.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità può essere rilevata d’ufficio, ma la questione deve risultare ritualmente introdotta e trattata nei gradi di merito se implica accertamenti di fatto.

  • art. 2 l. n. 287 del 1990

    La dedotta nullità per violazione della disciplina antitrust non può essere esaminata in cassazione se proposta per la prima volta e non supportata dalla previa allegazione nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche o già non coltivate specificamente nei gradi di merito.
  • La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale quali fatti costitutivi non sarebbero stati provati e dove la relativa questione sia stata ritualmente introdotta nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, non può essere contestata in cassazione come errore sull’onere della prova, ma solo attraverso specifiche censure sulla motivazione o sulla corretta gestione del potere istruttorio.
  • Le questioni nuove, che presuppongono accertamenti di fatto non emersi nella sentenza impugnata, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve allegare e indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia dedotte.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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