Cassazione Civile, Ordinanza n. 29093/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice, dipendente dal 1979 e inquadrata nel livello B con mansioni di supervisor, aveva gestito per alcuni anni un centro secondario di distribuzione postale e chiedeva l'accertamento del diritto alla qualifica di Quadro A2 prevista dal CCNL applicabile, con conseguente pagamento delle differenze retributive. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi, anche per l'inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti. In Cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 244 e 437 c.p.c. per l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta, ritenuta invece decisiva per dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 416 e 437 c.p.c., nonché dell'art. 2733 c.c. e dell'art. 2103 c.c., per la mancata valutazione di prove documentali e per un'asserita omessa pronuncia; 3) omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. sulla dedotta violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 20 e 21 del CCNL 14 aprile 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente si limitava a contrapporre la propria valutazione sull'ammissibilità della prova testimoniale, senza dimostrarne la decisività e senza dedurre un vizio sindacabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Come a sua volta inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, sia perché formulato come omessa pronuncia ma incanalato impropriamente nei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., sia perché volto in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; è stato inoltre precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice decide fondandosi su prove non introdotte dalle parti o disconoscendo espressamente la regola di giudizio, non già quando attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché la Corte d'appello, rigettando l'intero appello e condividendo la decisione di primo grado, aveva comunque pronunciato sulla domanda nella sua interezza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prova testimoniale; la Corte ribadisce che la sua dedotta violazione non è scrutinabile se la censura mira solo a contestare la valutazione di merito sull'ammissibilità e decisività della prova.
richiamato in relazione ai mezzi istruttori nel giudizio del lavoro; la Corte conferma l'insindacabilità in cassazione della valutazione di pertinenza e ammissibilità compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
la violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta che abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
evocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza era, in realtà, una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata valutazione del materiale probatorio; la Corte non ne ravvisa una specifica violazione autonoma, ma solo una critica alla valutazione di merito.
richiamato per sostenere il diritto al superiore inquadramento; la Corte non esamina il merito della pretesa perché rileva che i giudici di merito hanno respinto la domanda per difetto di allegazione e prova.
artt. 20 e 21 CCNL 14 aprile 2011
richiamati come base contrattuale della pretesa qualifica superiore; la Corte rileva che la domanda è stata comunque respinta per mancanza di fatti allegati e provati idonei a sorreggerla.
la Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, affermando che l'omessa pronuncia deve essere denunciata come error in procedendo e che la censura ex n. 5 è consentita solo entro i rigorosi limiti del nuovo testo della norma.
richiamato per ribadire che l'omessa pronuncia va dedotta come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
art. 6, primo comma, CEDU
la Corte esclude che possa essere invocato per censurare in cassazione l'ammissibilità dei mezzi di prova valutata dal giudice nazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nei limiti della sindacabilità del vizio di motivazione, come rigorosamente interpretato dalle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile solo se la prova sia concretamente decisiva, cioè idonea a smentire con certezza le risultanze poste a base della decisione di merito; non è sufficiente prospettarne l'utilità in via generica.
- La deduzione di omessa pronuncia non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale: il vizio va denunciato come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari di non applicare la regola di giudizio sulle prove; non quando semplicemente attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio, salvo il ristretto sindacato sul vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando la sentenza d'appello rigetta integralmente la domanda aderendo alla decisione di primo grado per difetto di allegazione e prova, non sussiste omessa pronuncia sulla pretesa sostanziale se il tema è stato complessivamente deciso.
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