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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29093/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, dipendente dal 1979 e inquadrata nel livello B con mansioni di supervisor, aveva gestito per alcuni anni un centro secondario di distribuzione postale e chiedeva l'accertamento del diritto alla qualifica di Quadro A2 prevista dal CCNL applicabile, con conseguente pagamento delle differenze retributive. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi, anche per l'inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti. In Cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 244 e 437 c.p.c. per l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta, ritenuta invece decisiva per dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 416 e 437 c.p.c., nonché dell'art. 2733 c.c. e dell'art. 2103 c.c., per la mancata valutazione di prove documentali e per un'asserita omessa pronuncia; 3) omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. sulla dedotta violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 20 e 21 del CCNL 14 aprile 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente si limitava a contrapporre la propria valutazione sull'ammissibilità della prova testimoniale, senza dimostrarne la decisività e senza dedurre un vizio sindacabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Come a sua volta inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, sia perché formulato come omessa pronuncia ma incanalato impropriamente nei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., sia perché volto in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; è stato inoltre precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice decide fondandosi su prove non introdotte dalle parti o disconoscendo espressamente la regola di giudizio, non già quando attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché la Corte d'appello, rigettando l'intero appello e condividendo la decisione di primo grado, aveva comunque pronunciato sulla domanda nella sua interezza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato come norma sulla prova testimoniale; la Corte ribadisce che la sua dedotta violazione non è scrutinabile se la censura mira solo a contestare la valutazione di merito sull'ammissibilità e decisività della prova.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato in relazione ai mezzi istruttori nel giudizio del lavoro; la Corte conferma l'insindacabilità in cassazione della valutazione di pertinenza e ammissibilità compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta che abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 416 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza era, in realtà, una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata valutazione del materiale probatorio; la Corte non ne ravvisa una specifica violazione autonoma, ma solo una critica alla valutazione di merito.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato per sostenere il diritto al superiore inquadramento; la Corte non esamina il merito della pretesa perché rileva che i giudici di merito hanno respinto la domanda per difetto di allegazione e prova.

  • artt. 20 e 21 CCNL 14 aprile 2011

    richiamati come base contrattuale della pretesa qualifica superiore; la Corte rileva che la domanda è stata comunque respinta per mancanza di fatti allegati e provati idonei a sorreggerla.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, affermando che l'omessa pronuncia deve essere denunciata come error in procedendo e che la censura ex n. 5 è consentita solo entro i rigorosi limiti del nuovo testo della norma.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per ribadire che l'omessa pronuncia va dedotta come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.

  • art. 6, primo comma, CEDU

    la Corte esclude che possa essere invocato per censurare in cassazione l'ammissibilità dei mezzi di prova valutata dal giudice nazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nei limiti della sindacabilità del vizio di motivazione, come rigorosamente interpretato dalle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile solo se la prova sia concretamente decisiva, cioè idonea a smentire con certezza le risultanze poste a base della decisione di merito; non è sufficiente prospettarne l'utilità in via generica.
  • La deduzione di omessa pronuncia non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale: il vizio va denunciato come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari di non applicare la regola di giudizio sulle prove; non quando semplicemente attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio, salvo il ristretto sindacato sul vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando la sentenza d'appello rigetta integralmente la domanda aderendo alla decisione di primo grado per difetto di allegazione e prova, non sussiste omessa pronuncia sulla pretesa sostanziale se il tema è stato complessivamente deciso.
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Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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