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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36863/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, amministratore di diritto e socio di una società poi dichiarata fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; la Corte d’appello di Roma, il 3 novembre 2025, aveva assolto dal distinto delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, escluso l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, riconosciuto prevalenti le attenuanti generiche sulla residua aggravante e rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione, con pene accessorie di pari durata. Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva accettato la carica per schermare l’effettivo gestore, lasciandogli la disponibilità dei conti e della gestione e compiendo operazioni su sue istruzioni; le scritture presentavano discrasie e omissioni tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari, mentre dai conti erano uscite ripetutamente somme senza giustificazione contabile né allegazione di una destinazione aziendale. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l’affermazione del dolo nella bancarotta documentale, sostenendo che la responsabilità fosse stata fatta discendere dalla carica formale e dalle irregolarità contabili, senza prova della consapevolezza e dell’accettazione del rischio; ha lamentato l’omessa valutazione delle dichiarazioni del 9 aprile 2018, del ruolo di mero prestanome, dell’assenza di accesso alla documentazione prima del fallimento, della mancata menzione da parte dei dipendenti e della collaborazione prestata al curatore. Con il secondo motivo ha contestato la bancarotta patrimoniale, denunciando che distrazione e dolo fossero stati desunti dalla sola mancata giustificazione delle uscite, senza individuare il suo apporto alle singole operazioni, la destinazione extrasociale e il beneficiario; ha ribadito che i conti e le credenziali erano nella disponibilità dell’amministratore di fatto e che egli eseguiva istruzioni altrui. Con il terzo motivo ha dedotto contraddittorietà tra l’assoluzione per l’operazione MCM e la conferma della responsabilità per i reati documentali e patrimoniali. Con il quarto motivo ha censurato la motivazione sulla pena principale ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Con il quinto ha contestato la durata delle pene accessorie, pari a quella della pena principale, deducendo la mancata autonoma valutazione alla luce dell’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, degli artt. 37, 132 e 133 c.p., della sentenza costituzionale n. 222 del 2018 e dei principi delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, esaminati congiuntamente: la responsabilità non era stata ricavata dalla sola carica formale, ma dal ruolo consapevolmente assunto di schermo, dalla stabile abdicazione ai poteri gestori e di controllo, dalla messa a disposizione dei conti, dall’esecuzione di operazioni su istruzioni altrui e dagli elementi che dimostravano la conoscenza dell’attività e dei rapporti societari. Per la bancarotta documentale generica è sufficiente che l’amministratore formale si rappresenti la significativa possibilità dell’alterazione fraudolenta della contabilità e ometta consapevolmente la vigilanza dovuta; per i reati fallimentari la consapevolezza generica delle attività illecite dell’amministratore di fatto può integrare il dolo, anche eventuale, senza conoscenza delle singole operazioni. Le movimentazioni reiterate, non giustificate e non ricondotte all’attività d’impresa, insieme al contributo agevolativo stabile del ricorrente, sorreggevano la conferma della bancarotta patrimoniale. L’opacità contabile e le distrazioni erano collegate, poiché le omissioni ostacolavano la ricostruzione e l’emersione della destinazione delle somme. La collaborazione successiva con il curatore non eliminava la consapevolezza e la rilevanza della condotta durante la gestione. Il terzo motivo è stato respinto perché l’assoluzione per l’operazione MCM dipendeva dalla sua ritenuta coerenza con l’oggetto sociale e dalla mancanza dell’elemento soggettivo proprio di quel reato, mentre le condotte documentali e distrattive poggiavano su fatti ed elementi soggettivi distinti. Anche il quarto motivo è stato respinto: la pena era stata rideterminata partendo dal minimo edittale di tre anni, con esclusione dell’aggravante del danno di rilevante gravità, prevalenza delle attenuanti generiche e valorizzazione della collaborazione; la fissazione in prossimità del minimo non richiedeva una motivazione più analitica. Il quinto motivo è stato respinto: la durata delle pene accessorie, pari a due anni e sei mesi, era stata determinata in concreto e risultava coerente con l’individualizzazione della pena e con i criteri dell’art. 133 c.p.; non era stata applicata automaticamente in forza dell’art. 37 c.p. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Con sentenza del 3 novembre 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 9 gennaio 2025, ha assolto Alberto Sbarra dal delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui al capo E), perché il fatto non costituisce reato; ha escluso l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante e ha rideterminato in anni due e mesi sei di reclusione la pena inflitta per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale di cui ai capi A), B) e C), applicando le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. per durata pari alla pena principale.

    La disposizione è richiamata per precisare che l’esposizione dei motivi di ricorso è limitata ai profili strettamente necessari.

  • art. 40, secondo comma, c.p.

    In altri termini l’assunzione solo formale della carica non comporta automatica esenzione dai reati di bancarotta documentale, essendo l’amministratore di diritto il diretto destinatario dell’obbligo di regolare tenuta e conservazione dei libri contabili; sicché ove egli deleghi ad altri la tenuta della contabilità o consenta ad altri di assumere la gestione di fatto, permane il dovere di vigilanza, con possibile responsabilità ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen. in caso di consapevole omissione.

    L’amministratore di diritto, pur affidando ad altri la contabilità o consentendo la gestione di fatto, conserva il dovere di vigilanza e può rispondere per l’omissione consapevole degli interventi dovuti.

  • art. 132 c.p.

    La Corte territoriale ha rideterminato la pena muovendo dal minimo edittale di anni tre di reclusione, ha escluso l’aggravante del danno di rilevante gravità, ha riconosciuto prevalenza alle attenuanti generiche e ha espressamente valorizzato la collaborazione prestata al curatore.

    La commisurazione della pena deve essere valutata alla luce del percorso complessivo di individualizzazione; quando la pena è fissata in prossimità del minimo, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica.

  • art. 133 c.p.

    Nel caso in esame, la coincidenza della durata delle pene accessorie con quella della pena principale non è stata assunta come effetto automatico dell’art. 37 cod. pen., ma si inserisce nella complessiva individualizzazione operata dalla Corte territoriale, che ha ridimensionato il fatto, escluso l’aggravante del danno di particolare gravità, attribuito prevalenza alle attenuanti e valorizzato la collaborazione dell’imputato.

    La durata delle pene accessorie va determinata in concreto secondo i criteri dell’art. 133 c.p.; può coincidere con quella della pena principale se la scelta risulta coerente con l’individualizzazione complessiva del trattamento sanzionatorio.

  • art. 216, ultimo comma, legge fall.

    È principio delle Sezioni Unite che «le pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma, legge fall., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.»

    Le pene accessorie previste dalla disposizione devono essere determinate in concreto, applicando i criteri dell’art. 133 c.p., e non automaticamente.

  • art. 37 c.p.

    Nel caso in esame, la coincidenza della durata delle pene accessorie con quella della pena principale non è stata assunta come effetto automatico dell’art. 37 cod. pen., ma si inserisce nella complessiva individualizzazione operata dalla Corte territoriale, che ha ridimensionato il fatto, escluso l’aggravante del danno di particolare gravità, attribuito prevalenza alle attenuanti e valorizzato la collaborazione dell’imputato.

    La durata delle pene accessorie non può essere giustificata come conseguenza automatica dell’art. 37 c.p.; deve risultare da una valutazione concreta, pur potendo coincidere con la pena principale.

  • art. 611 c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., in assenza di richiesta di discussione orale, senza l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

    La disposizione è indicata come base del procedimento camerale seguito per la trattazione del ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 216 legge fall.

    Secondo l’accertamento dei giudici di merito, Sbarra, amministratore di diritto, e socio, della SBAMUR s.r.l. dalla costituzione sino alla dichiarazione di fallimento, aveva accettato la carica allo scopo di schermare la gestione di altri, aveva lasciato a costoro la piena disponibilità dei conti correnti e aveva eseguito le disposizioni impartitegli.

    La disposizione è richiamata nel testo quale riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta per i quali è stata confermata la condanna; la decisione applica i principi sul dolo dell’amministratore formale e sulla sua responsabilità in relazione alla bancarotta documentale e patrimoniale.

Massime di principio

  • Nella bancarotta fraudolenta documentale generica, il dolo dell’amministratore solo formale non richiede la rappresentazione e la volontà degli specifici interventi contabili realizzati da altri per ostacolare la ricostruzione degli affari; è sufficiente che l’abdicazione agli obblighi sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità di un’alterazione fraudolenta della contabilità e dalla consapevole omissione dei poteri-doveri di vigilanza e controllo.
  • L’assunzione meramente formale della carica non esonera l’amministratore di diritto dall’obbligo di regolare tenuta e conservazione dei libri contabili. La delega della contabilità o la tolleranza della gestione di fatto non fanno venir meno il dovere di vigilanza e possono fondare responsabilità omissiva in caso di consapevole mancato intervento.
  • Nei reati fallimentari, la consapevolezza generica, anche in forma eventuale, delle attività illecite compiute dalla società tramite l’amministratore di fatto può integrare il dolo dell’amministratore formale, senza che questi debba conoscere le singole operazioni; tale consapevolezza deve essere ricavata da elementi concreti e non dalla sola titolarità formale della carica.
  • Il contributo consapevole e stabile dell’amministratore formale che mette a disposizione del gestore di fatto i conti e gli strumenti societari, accetta di non esercitare i poteri di controllo e consente così la libera operatività altrui può fondare la responsabilità per le condotte distrattive e documentali, se supportato dagli elementi accertati nel caso concreto.
  • La bancarotta documentale e quella patrimoniale possono essere valutate come condotte correlate quando l’opacità delle scritture ostacola la ricostruzione degli affari e del patrimonio e occulta la destinazione delle somme fuoriuscite dai conti sociali.
  • L’assoluzione per una specifica operazione dolosa non è logicamente incompatibile con la condanna per bancarotta documentale e patrimoniale quando le condotte sono strutturalmente distinte e la diversa valutazione dell’elemento soggettivo deriva da differenti fatti ed elementi probatori.
  • Quando la pena è determinata in prossimità del minimo edittale e la motivazione esplicita i principali fattori di commisurazione, non è richiesta una giustificazione particolarmente analitica della misura concreta.
  • Le pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma, legge fall. devono essere determinate in concreto secondo i criteri dell’art. 133 c.p.; la loro durata può coincidere con quella della pena principale se la decisione mostra che la scelta deriva dall’individualizzazione del trattamento e non da un automatismo.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati fallimentariParte generaleProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiDolo eventualePosizione di garanzia

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