Cassazione Civile, Ordinanza n. 11132/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso avverso una comunicazione di iscrizione ipotecaria e le cartelle esattoriali sottese. In appello, la controversia era stata definita solo quanto alle spese di lite, che il giudice tributario di secondo grado aveva confermato come compensate anche in primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata ritenuta corretta senza un’adeguata motivazione. L’agente della riscossione è rimasto intimato e non si è costituito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che la compensazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui la motivazione sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea, oppure quando le ragioni addotte non corrispondano alle evidenze di causa. Nel caso concreto, la motivazione della Corte tributaria regionale è stata ritenuta coerente e razionale perché la compensazione era stata giustificata dalla peculiarità della vicenda: l’accoglimento dell’impugnazione era dipeso dall’efficacia di giudicato esterno di una precedente sentenza e dalla documentazione sulla notifica delle cartelle prodotta in corso di causa, elementi che giustificavano la compensazione. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese di legittimità per la mancata costituzione dell’agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
La dedotta violazione di legge consente il controllo di legittimità nei limiti dell’errore di diritto, ma non permette di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione delle spese, salvo vizi di illogicità o erroneità della motivazione.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo tributario; la Corte richiama la norma nel valutare la legittimità della compensazione disposta nei gradi di merito.
È richiamato in relazione all’efficacia del giudicato esterno valorizzato dal giudice d’appello come elemento che ha inciso sull’esito della lite e sulla conseguente compensazione delle spese.
art. 111 Cost.
È evocato dalla ricorrente come parametro di adeguatezza della motivazione; la Corte richiama il principio della necessaria razionalità della motivazione che sorregge la compensazione delle spese.
La compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, nel testo applicabile ratione temporis, è interpretata in senso elastico e comprensivo anche della situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso; il controllo di legittimità opera solo se la motivazione è astratta, non puntuale, illogica o erronea.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione solo perché la parte soccombente la ritenga inopportuna; il controllo di legittimità riguarda esclusivamente la coerenza logico-giuridica della motivazione.
- In assenza di reciproca soccombenza, le 'gravi ed eccezionali ragioni' che giustificano la compensazione delle spese possono consistere anche in una oggettiva incertezza della controversia o in peculiari circostanze processuali che abbiano inciso sull’esito della lite.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile se è meramente astratta, apparente, illogica o non corrispondente alle evidenze di causa; se invece richiama specifici elementi della vicenda, la decisione è di regola insindacabile.
- L’emersione in corso di causa di elementi decisivi, come la prova della notificazione degli atti impugnati o l’applicazione di un precedente munito di giudicato esterno, può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese perché rende la soccombenza non integralmente imputabile alla sola condotta processuale della parte vittoriosa.
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