Cassazione Penale, Sentenza n. 39531/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.), articolando sette motivi: I) illegittimità del rigetto del concordato (patteggiamento) in appello ex art. 599-bis c.p.p. e mancata fissazione di nuova udienza ex art. 602 c.p.p.; II) inutilizzabilità degli esiti dell'alcoltest per mancata prova dell'omologazione e della revisione dell'etilometro e mancata acquisizione delle relative certificazioni; III) vizio di motivazione sulla dinamica del sinistro e sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis c.d.s.; IV) mancato esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies e mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale; V) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (citando art. 52-bis c.p.p. come parametro); VI) mancata valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); VII) mancata conversione della pena dell'arresto in pena pecuniaria ai sensi della legge 689/81.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato in ogni sua parte. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: 1) il rigetto del concordato in appello non richiede una motivazione particolare oltre all'ordine di prosecuzione, e qui la Corte di merito ha comunque spiegato gli errori di calcolo nell'accordo; la mancata fissazione di una nuova udienza non comporta sanzione processuale; 2) l'esito dell'alcoltest è utilizzabile in quanto i verbali riportavano l'omologazione e la revisione dell'etilometro, e incombe alla difesa provare il contrario mediante produzione di documentazione o escussione dei responsabili dei controlli; 3) l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis c.d.s. è stata correttamente ritenuta in presenza di nesso materiale fra stato di alterazione e incidente (mancato rispetto del dare precedenza); 4) la determinazione dell'orario e gli altri rilievi di fatto sono adeguatamente motivati e resistono al sindacato di legittimità; 5) l'esclusione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata sulla base della gravità della condotta (incidente notturno e tasso alcolemico elevato); 6) l'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. è stata correttamente esclusa per la pericolosità del fatto e per l'entità del tasso alcolemico; 7) la conversione della pena detentiva in pecuniaria è misura discrezionale e la Corte ha motivato il rifiuto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento in appello; il giudice di appello che respinge la proposta concordata non è obbligato a motivare oltre l'ordine di prosecuzione, sebbene qui la Corte abbia comunque spiegato le ragioni del rigetto rilevando errori di calcolo nell'accordo.
Regola sulla prosecuzione del dibattimento; la mancata fissazione di una nuova udienza a seguito del rigetto del concordato non comporta di per sé una sanzione processuale.
art. 186 c.d.s. (commi 2, 2-bis, 2-sexies e 2-septies)
Norme sulla guida in stato di ebbrezza e sulle aggravanti per aver causato incidente; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante del comma 2-bis sulla base del nesso materiale fra alterazione alcolica e causazione del sinistro.
art. 379, comma 8 c.d.s. e art. 441, comma 5 c.p.p.
Riferimenti alla utilizzabilità delle prove tecniche (es. alcoltest) e alla documentazione tecnica; la Corte ha accolto che i verbali indicavano l'omologazione e la revisione e ha posto sull'imputato l'onere di provare eventuali carenze.
Norme sulle modalità per ricostruire la dinamica del sinistro; la Corte di merito ha fornito valutazione dei fatti ritenuta adeguata in sede di legittimità.
Disposizione sul calcolo della pena nel patteggiamento; la Corte d'appello ha rilevato errori nel calcolo della pena proposta dalle parti.
Criteri per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto carenti gli elementi positivi per il loro riconoscimento e ha motivato l'esclusione.
art. 52-bis c.p.p. (citato dalla difesa)
Norma richiamata dalla difesa in connessione alle attenuanti generiche; la Corte non ha ritenuto applicabili o provati i presupposti per riconoscere attenuanti sulla base della documentazione e della gravità del fatto.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa dalla Corte per la pericolosità della condotta e per il tasso alcolemico elevato rilevato.
art. 58 L. 689/91
Norma sulla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; misura rimessa alla discrezionalità del giudice, che nel caso ha ritenuto non opportuna la conversione.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento in appello il giudice che rifiuta l'accordo non è sempre tenuto a una motivazione estesa: è spesso sufficiente l'ordine di prosecuzione, salvo che la Corte non voglia comunque spiegare le ragioni; la mancata fissazione di nuova udienza non costituisce automaticamente vizio procedurale.
- L'esito dell'alcoltest è presunto valido se nei verbali è attestata l'omologazione e la revisione dello strumento; spetta alla difesa fornire la prova contraria (esibendo il libretto metrologico, documenti di taratura o escutendo i responsabili dei controlli).
- Per il riconoscimento dell'aggravante per aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis c.d.s.) è sufficiente in molti casi un nesso materiale tra stato di alterazione e sinistro; in orientamenti più rigorosi va comunque valutato il nesso di strumentalità fra la condizione di ebbrezza e la condotta che ha causato l'incidente.
- Il giudizio di legittimità limita il suo sindacato alla correttezza dell'esame degli elementi di fatto e della motivazione dei giudici di merito; non sostituisce la propria ricostruzione dei fatti quando la motivazione è logica e completa.
- Le attenuanti generiche possono essere negate anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (es. gravità e modalità del reato); l'assenza di elementi positivi della personalità o della modalità di esecuzione giustifica l'esclusione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile quando la condotta è pericolosa e l'entità del danno o del tasso alcolemico è elevata.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice e va motivata; la semplice richiesta della difesa non impone l'automatica conversione.
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