Cassazione Civile, Ordinanza n. 40133/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto, e ha accolto il quinto motivo per omessa pronuncia sulla deduzione relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo della violazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello, anche per la liquidazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente)
La controversia
Un esercente di sala giochi aveva opposto un'ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata irrogata una sanzione amministrativa per avere installato o messo a disposizione nel locale sei apparecchi videoterminali ritenuti non conformi alle prescrizioni dell'art. 110 TULPS. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello, ritenendo che gli apparecchi consentissero l'accesso a una piattaforma telematica di gioco a distanza e che, comunque, non fossero collegati alla rete prevista dalla normativa, fossero privi di codice identificativo e non rispettassero le prescrizioni del decreto direttoriale AAMS del 22 febbraio 2010. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 110 TULPS in relazione all'art. 38 d.l. 223/2006 e al D.M. 17 settembre 2017, sostenendo che la disciplina applicabile sarebbe quella dei giochi di abilità a distanza e non quella del gioco d'azzardo; 2) violazione dei criteri di interpretazione della legge per non aver la Corte territoriale colto la reale volontà del legislatore; 3) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, l. 73/2010, sostenendo che la disciplina sui punti di commercializzazione riguarderebbe i giochi su base fisica e non quelli da remoto; 4) violazione del principio di specialità ex art. 9 l. 689/1981; 5) violazione dell'art. 3 l. 689/1981 per omessa valutazione dell'assenza dell'elemento soggettivo e del giustificato affidamento sulla liceità della condotta.
Norme richiamate
commi 6, 7, 9 e 9-bis; comma 9 lett. f-ter; comma 6 lett. b
La Corte di merito aveva ritenuto integrata una nuova ipotesi sanzionatoria per la messa a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di giochi on line senza i prescritti provvedimenti autorizzativi, a prescindere dalla natura del gioco; la Cassazione non entra nel merito di tale ricostruzione per i primi motivi, ma la utilizza come ratio non aggredita dai motivi stessi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro agli skill games e ai punti di commercializzazione.
decreto del Ministero delle Finanze 17 settembre 2017
Invocato dal ricorrente quale fonte regolamentare che disciplina i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e la black list dei siti non autorizzati.
art. 14-bis d.p.r. n. 640 del 1972
Richiamato dalla Corte territoriale per rilevare che gli apparecchi non erano collegati alla rete telematica prevista dalla normativa.
decreto direttoriale AAMS 22 febbraio 2010
Richiamato dalla Corte territoriale come insieme di prescrizioni non osservate dagli apparecchi installati.
Invocato per censurare l'interpretazione letterale e sistematica della norma da parte della Corte d'appello.
art. 2, comma 2-bis, legge n. 73 del 2010
Invocato per sostenere che la disciplina dei punti di commercializzazione non si applicherebbe ai giochi da remoto; la censura è stata assorbita.
Invocato per denunciare la violazione del principio di specialità tra discipline sanzionatorie.
La Corte rileva l'omesso esame della deduzione sull'assenza dell'elemento soggettivo della violazione e sul giustificato affidamento circa la liceità della condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a contestare una diversa ricostruzione del fatto o una motivazione non decisiva.
- La qualificazione giuridica della violazione amministrativa va censurata in modo specifico rispetto a tutte le autonome rationes poste a base della decisione di merito; la mancata critica di una di esse rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione.
- Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su un motivo di appello specifico, dedotto come mancanza dell'elemento soggettivo della violazione amministrativa e come affidamento incolpevole sulla liceità della condotta, sussiste un vizio rilevante in cassazione.
- Ai fini della responsabilità sanzionatoria amministrativa, la valutazione dell'elemento soggettivo non può essere elusa se specificamente controversa e devoluta al giudice di merito.
- L'assorbimento di doglianze ulteriori è giustificato quando la decisione di accoglimento o rigetto di altre censure rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
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