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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40133/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto, e ha accolto il quinto motivo per omessa pronuncia sulla deduzione relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo della violazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello, anche per la liquidazione delle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (esercente)

La controversia

Un esercente di sala giochi aveva opposto un'ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata irrogata una sanzione amministrativa per avere installato o messo a disposizione nel locale sei apparecchi videoterminali ritenuti non conformi alle prescrizioni dell'art. 110 TULPS. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello, ritenendo che gli apparecchi consentissero l'accesso a una piattaforma telematica di gioco a distanza e che, comunque, non fossero collegati alla rete prevista dalla normativa, fossero privi di codice identificativo e non rispettassero le prescrizioni del decreto direttoriale AAMS del 22 febbraio 2010. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 110 TULPS in relazione all'art. 38 d.l. 223/2006 e al D.M. 17 settembre 2017, sostenendo che la disciplina applicabile sarebbe quella dei giochi di abilità a distanza e non quella del gioco d'azzardo; 2) violazione dei criteri di interpretazione della legge per non aver la Corte territoriale colto la reale volontà del legislatore; 3) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, l. 73/2010, sostenendo che la disciplina sui punti di commercializzazione riguarderebbe i giochi su base fisica e non quelli da remoto; 4) violazione del principio di specialità ex art. 9 l. 689/1981; 5) violazione dell'art. 3 l. 689/1981 per omessa valutazione dell'assenza dell'elemento soggettivo e del giustificato affidamento sulla liceità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 110 TULPS

    commi 6, 7, 9 e 9-bis; comma 9 lett. f-ter; comma 6 lett. b

    La Corte di merito aveva ritenuto integrata una nuova ipotesi sanzionatoria per la messa a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di giochi on line senza i prescritti provvedimenti autorizzativi, a prescindere dalla natura del gioco; la Cassazione non entra nel merito di tale ricostruzione per i primi motivi, ma la utilizza come ratio non aggredita dai motivi stessi.

  • art. 38 d.l. n. 223 del 2006

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro agli skill games e ai punti di commercializzazione.

  • decreto del Ministero delle Finanze 17 settembre 2017

    Invocato dal ricorrente quale fonte regolamentare che disciplina i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e la black list dei siti non autorizzati.

  • art. 14-bis d.p.r. n. 640 del 1972

    Richiamato dalla Corte territoriale per rilevare che gli apparecchi non erano collegati alla rete telematica prevista dalla normativa.

  • decreto direttoriale AAMS 22 febbraio 2010

    Richiamato dalla Corte territoriale come insieme di prescrizioni non osservate dagli apparecchi installati.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato per censurare l'interpretazione letterale e sistematica della norma da parte della Corte d'appello.

  • art. 2, comma 2-bis, legge n. 73 del 2010

    Invocato per sostenere che la disciplina dei punti di commercializzazione non si applicherebbe ai giochi da remoto; la censura è stata assorbita.

  • art. 9 legge n. 689 del 1981

    Invocato per denunciare la violazione del principio di specialità tra discipline sanzionatorie.

  • art. 3 legge n. 689 del 1981

    La Corte rileva l'omesso esame della deduzione sull'assenza dell'elemento soggettivo della violazione e sul giustificato affidamento circa la liceità della condotta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a contestare una diversa ricostruzione del fatto o una motivazione non decisiva.
  • La qualificazione giuridica della violazione amministrativa va censurata in modo specifico rispetto a tutte le autonome rationes poste a base della decisione di merito; la mancata critica di una di esse rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione.
  • Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su un motivo di appello specifico, dedotto come mancanza dell'elemento soggettivo della violazione amministrativa e come affidamento incolpevole sulla liceità della condotta, sussiste un vizio rilevante in cassazione.
  • Ai fini della responsabilità sanzionatoria amministrativa, la valutazione dell'elemento soggettivo non può essere elusa se specificamente controversa e devoluta al giudice di merito.
  • L'assorbimento di doglianze ulteriori è giustificato quando la decisione di accoglimento o rigetto di altre censure rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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