Cassazione Civile, Ordinanza n. 22697/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società pubblica)
La controversia
Una società incaricata della gestione degli incentivi per l'energia da fonti rinnovabili ha proposto revocazione avverso una precedente ordinanza delle Sezioni Unite che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il regolamento preventivo di giurisdizione. La revocazione è stata fondata sull'errore di fatto revocatorio: l'ordinanza presupponeva erroneamente che le società che avevano impugnato davanti al TAR il provvedimento dell'Agenzia delle entrate avessero rinunciato al ricorso e che il giudizio amministrativo fosse estinto, mentre invece quel giudizio risultava solo sospeso in attesa della decisione sulla giurisdizione. Nel merito del regolamento, il ricorrente sosteneva che la controversia dovesse appartenere al giudice tributario, perché il provvedimento impugnato riguardava modalità e contenuto della comunicazione prevista dalla disciplina sulla conservazione delle tariffe incentivanti in caso di cumulo con benefici fiscali. Le amministrazioni resistenti e il Pubblico Ministero chiedevano invece la giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha accolto la revocazione, revocando l'ordinanza n. 7033/2021 per errore di fatto, poiché il presupposto della rinuncia al ricorso davanti al TAR era inesatto. In sede rescissoria ha poi rigettato la tesi del GSE sulla giurisdizione tributaria e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che il provvedimento contestato è un atto generale non impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie, mentre la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di energia e incentivi alle fonti rinnovabili. La causa dovrà proseguire davanti al TAR, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
costituisce il rimedio esperibile per la revocazione delle decisioni della Cassazione per errore di fatto, seguendo il rito camerale previsto per questo tipo di giudizio
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio consiste in un errore percettivo sulla esistenza di un fatto decisivo, positivamente acquisito agli atti, che, se correttamente percepito, avrebbe portato a una diversa decisione
il giudizio si svolge in camera di consiglio secondo un rito semplificato, compatibile con la trattazione della revocazione dell'ordinanza della Cassazione
art. 36, comma 3, d.l. 26 ottobre 2019, n. 24, conv. con mod. dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157
consente di mantenere il diritto alle tariffe incentivanti previo pagamento di una somma e rimette all'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e del contenuto della comunicazione
art. 6, commi 13 e seguenti, l. n. 388/2000
costituisce il riferimento alla deduzione fiscale cumulatasi con gli incentivi energetici nella vicenda concreta
d.m. 6 agosto 2010
decreto ministeriale richiamato come fonte delle tariffe incentivanti oggetto della disciplina contestata
d.m. 5 maggio 2011
decreto ministeriale richiamato come fonte delle tariffe incentivanti oggetto della disciplina contestata
d.m. 5 luglio 2012
decreto ministeriale richiamato come fonte delle tariffe incentivanti oggetto della disciplina contestata
delimita gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, escludendo atti generali o regolamentari non assimilabili a quelli tipizzati
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
«le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente»
gli atti generali rilevanti nel processo tributario possono essere soltanto disapplicati incidenter tantum, non direttamente annullati
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di energia, comprese quelle concernenti le misure di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Massime di principio
- L'errore revocatorio sussiste quando la decisione sia fondata su un fatto processuale erroneamente percepito, la cui inesatta rappresentazione abbia inciso in modo decisivo sulla declaratoria resa.
- Nei giudizi di revocazione di ordinanze o sentenze delle Sezioni Unite il rito camerale è compatibile con la trattazione da parte delle stesse Sezioni Unite, in funzione della celerità e della coerenza del sistema processuale.
- La giurisdizione tributaria ha natura impugnatoria ed è circoscritta agli atti autoritativi che esprimano una pretesa tributaria definita e attuale; restano fuori gli atti generali o regolamentari, che il giudice tributario può solo disapplicare incidentalmente.
- Le controversie su provvedimenti che fissano modalità e contenuto di comunicazioni previste per accedere o conservare incentivi energetici non ricadono nella giurisdizione tributaria se non riguardano una pretesa fiscale definita, ma appartengono alla giurisdizione amministrativa quando si tratta di atti generali e di disciplina dell'energia.
- Il Gestore dei servizi energetici, pur essendo una società per azioni, esercita funzioni pubblicistiche nel settore degli incentivi alle fonti rinnovabili; le controversie relative a tali funzioni rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di energia.
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