Cassazione Civile, Ordinanza n. 09932/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito in relazione a due rapporti di conto corrente, contestando la violazione del divieto di anatocismo, la nullità delle commissioni di massimo scoperto, la nullità dei giorni di valuta e l'inammissibilità delle spese addebitate. Chiedeva la declaratoria di illegittimità dell'addebito di una specifica somma su uno dei conti e la rideterminazione del saldo. In primo grado, espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale rideterminava il saldo passivo di uno dei conti e poneva le spese a carico della banca. La società proponeva appello, ma la Corte territoriale rigettava il gravame. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva, perché dedotta solo con memoria di replica, la contestazione della consulenza nella parte in cui aveva dichiarato prescritte le rimesse anteriori a una certa data; con il secondo deduceva violazione degli artt. 2946 e 1194 c.c. per il rigetto nel merito della medesima censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riprodotto né sintetizzato il contenuto dell'atto di appello richiamato, e la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare il ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per affermare che non può essere esaminata in cassazione una questione ritenuta tardivamente proposta in appello, quando il ricorso non consente di verificare in modo autosufficiente il contenuto dell'originaria deduzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
La memoria illustrativa non può integrare o colmare le carenze del ricorso per cassazione, ma solo illustrarne i motivi già formulati.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito dall'inammissibilità del primo.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito dall'inammissibilità del primo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere autosufficiente: la parte che censura una decisione per non avere esaminato una specifica deduzione deve riportare in modo chiaro e verificabile il contenuto degli atti processuali rilevanti.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. ha funzione meramente illustrativa e non può essere utilizzata per integrare lacune del ricorso o per introdurre contenuti essenziali mancanti.
- Se il primo motivo di ricorso è inammissibile e il secondo dipende logicamente dalla medesima questione, il secondo resta assorbito.
- La censura che investe la tardività di una deduzione processuale non può essere apprezzata in sede di legittimità se il ricorrente non consente alla Corte di verificare, attraverso la puntuale riproduzione degli atti, dove e come la questione sia stata tempestivamente introdotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09922/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09923/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09926/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09929/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →