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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15246/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione di tipo criminoso ex art. 74 T.U. stupefacenti; la difesa sostiene che la ricorrente aveva solo sporadici affari illeciti, non conosceva i canali di rifornimento e non aveva "affectio societatis", permanenza o ruolo organizzativo, invocando quindi l'insufficienza delle intercettazioni e la estraneità alla struttura associativa; (2) violazione di legge e carenza motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari: la ricorrente è incensurata e la difesa ritiene che misure meno afflittive (domiciliari con braccialetto elettronico) sarebbero idonee a prevenire il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'ordinanza del riesame e il provvedimento originario presentino motivazione adeguata e non vizi logici sulla sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo (art. 74 T.U. stupefacenti) e sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, posizione di vertice e gestione della cassa). La Corte ha inoltre ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo travisamento della prova, non dedotto dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.. In udienza la difesa ha comunque comunicato che la misura cautelare è stata successivamente revocata (10/02/2022) e sostituita con divieto di dimora in tutta la Sicilia, circostanza rilevata dalla Corte ma che non ha inciso sull'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione e ruolo di vertice sulla base degli elementi indizianti e delle intercettazioni

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti (traffico, detenzione etc.); la Corte osserva che i reati previsti da questa norma erano contestati e non censurati sotto il profilo dei gravi indizi dalla ricorrente

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante per associazioni di tipo mafioso; nel caso è stata esclusa l'aggravante e il ruolo di organizzatore ai sensi del provvedimento originario

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limite alla esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ricorda che la ricorrente ha esposto i motivi nei limiti strettamente necessari

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sulla motivazione degli atti; richiamata in relazione alla presunta carenza motivazionale della decisione impugnata

  • art. 274 c.p.p.

    art. 274, comma 1, lett. c)

    Individuazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione (lett. c) in relazione alla gravità dei fatti e ai legami dell'indagata

  • art. 275 c.p.p.

    Presunzione relativa costituita dalla gravità dei fatti che integra elemento per la prognosi di pericolosità; la Corte ha fatto riferimento alla presunzione ex art. 275 co. 3 come argomento per le esigenze cautelari

  • art. 299 c.p.p.

    Norma procedurale citata tra le discipline richiamate nella censura; pertinente alle regole sui motivi di ricorso e impugnazioni

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le sanzioni per ricorsi infondati; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e delle spese

  • art. 81 e art. 110 c.p.

    Norme del codice penale richiamate relativi alla responsabilità per il concorso di persone nei reati e alla continuazione, menzionate negli addebiti connessi ai reati previsti dal T.U. stupefacenti

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: i motivi non possono essere generici o di mero dissenso rispetto alla valutazione di merito; è necessario confrontare punto per punto la motivazione del provvedimento impugnato
  • L'interpretazione delle intercettazioni costituisce valutazione di merito del giudice del merito e non è rimovibile in sede di legittimità salvo comprovato travisamento della prova
  • Quando l'ordinanza di riesame recepisce e integra il provvedimento originario, le argomentazioni di entrambi i provvedimenti si integrano: eventuali carenze possono essere sanate dalla motivazione complessiva
  • Per la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) la gravità dei fatti, la posizione nell'organizzazione e la gestione della cassa dell'associazione sono elementi concreti e pregnanti nella prognosi cautelare
  • La proposta di misure meno afflittive (es. domiciliari con braccialetto elettronico) deve essere supportata da argomenti concreti e specifici che dimostrino la loro idoneità a prevenire il pericolo di reiterazione; la mera affermazione generica non è sufficiente
  • La successiva modifica della misura cautelare (revoca o sostituzione) può rendere meno rilevanti alcune censure, ma non elimina il requisito di ammissibilità del ricorso in Cassazione rispetto al vizio di motivazione originario
  • La difesa deve evitare censure esclusivamente 'in fatto' e prive di deduzioni specifiche di diritto: la genericità comporta spesso l'inammissibilità del ricorso

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