Cassazione Penale, Sentenza n. 15246/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione di tipo criminoso ex art. 74 T.U. stupefacenti; la difesa sostiene che la ricorrente aveva solo sporadici affari illeciti, non conosceva i canali di rifornimento e non aveva "affectio societatis", permanenza o ruolo organizzativo, invocando quindi l'insufficienza delle intercettazioni e la estraneità alla struttura associativa; (2) violazione di legge e carenza motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari: la ricorrente è incensurata e la difesa ritiene che misure meno afflittive (domiciliari con braccialetto elettronico) sarebbero idonee a prevenire il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'ordinanza del riesame e il provvedimento originario presentino motivazione adeguata e non vizi logici sulla sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo (art. 74 T.U. stupefacenti) e sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, posizione di vertice e gestione della cassa). La Corte ha inoltre ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo travisamento della prova, non dedotto dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.. In udienza la difesa ha comunque comunicato che la misura cautelare è stata successivamente revocata (10/02/2022) e sostituita con divieto di dimora in tutta la Sicilia, circostanza rilevata dalla Corte ma che non ha inciso sull'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 74 T.U. stupefacenti
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione e ruolo di vertice sulla base degli elementi indizianti e delle intercettazioni
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti (traffico, detenzione etc.); la Corte osserva che i reati previsti da questa norma erano contestati e non censurati sotto il profilo dei gravi indizi dalla ricorrente
Aggravante per associazioni di tipo mafioso; nel caso è stata esclusa l'aggravante e il ruolo di organizzatore ai sensi del provvedimento originario
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limite alla esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ricorda che la ricorrente ha esposto i motivi nei limiti strettamente necessari
Norma sulla motivazione degli atti; richiamata in relazione alla presunta carenza motivazionale della decisione impugnata
art. 274, comma 1, lett. c)
Individuazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione (lett. c) in relazione alla gravità dei fatti e ai legami dell'indagata
Presunzione relativa costituita dalla gravità dei fatti che integra elemento per la prognosi di pericolosità; la Corte ha fatto riferimento alla presunzione ex art. 275 co. 3 come argomento per le esigenze cautelari
Norma procedurale citata tra le discipline richiamate nella censura; pertinente alle regole sui motivi di ricorso e impugnazioni
Norma che disciplina le sanzioni per ricorsi infondati; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e delle spese
Norme del codice penale richiamate relativi alla responsabilità per il concorso di persone nei reati e alla continuazione, menzionate negli addebiti connessi ai reati previsti dal T.U. stupefacenti
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: i motivi non possono essere generici o di mero dissenso rispetto alla valutazione di merito; è necessario confrontare punto per punto la motivazione del provvedimento impugnato
- L'interpretazione delle intercettazioni costituisce valutazione di merito del giudice del merito e non è rimovibile in sede di legittimità salvo comprovato travisamento della prova
- Quando l'ordinanza di riesame recepisce e integra il provvedimento originario, le argomentazioni di entrambi i provvedimenti si integrano: eventuali carenze possono essere sanate dalla motivazione complessiva
- Per la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) la gravità dei fatti, la posizione nell'organizzazione e la gestione della cassa dell'associazione sono elementi concreti e pregnanti nella prognosi cautelare
- La proposta di misure meno afflittive (es. domiciliari con braccialetto elettronico) deve essere supportata da argomenti concreti e specifici che dimostrino la loro idoneità a prevenire il pericolo di reiterazione; la mera affermazione generica non è sufficiente
- La successiva modifica della misura cautelare (revoca o sostituzione) può rendere meno rilevanti alcune censure, ma non elimina il requisito di ammissibilità del ricorso in Cassazione rispetto al vizio di motivazione originario
- La difesa deve evitare censure esclusivamente 'in fatto' e prive di deduzioni specifiche di diritto: la genericità comporta spesso l'inammissibilità del ricorso
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