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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15156/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Salerno con quattro motivi: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova, sostenendo che le dichiarazioni della teste Kaciuk e le immagini video sono state erroneamente interpretate come prova dell'urto; (2) mancata nomina della perizia richiesta dall'imputato per accertare la compatibilità fra l'assenza di tracce ematiche/organi‌che sugli pneumatici dell'auto e l'ipotesi di arrotamento; (3) falsa applicazione dell'art. 589, comma 2 c.p., contestando l'aggravante per violazione delle norme sulla circolazione stradale (la Corte territoriale aveva richiamato art. 141 C.d.S. ma poi indicato art. 154 e 191 C.d.S.); (4) ulteriore vizio di motivazione per aver ritenuto la violazione delle norme sulla circolazione in assenza di un accertamento sulle modalità del sinistro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto infondato il primo motivo (gli errori denunciati erano valutativi, non percettivi, e la valutazione di testimonianze e filmato rientra nel sindacato di merito) ma ha accolto la censura riguardante la mancata acquisizione di accertamenti tecnici sulla compatibilità tra l'assenza di tracce organiche sugli pneumatici e l'arrotamento rilevato. La Cassazione ha concluso che, trattandosi di elemento cruciale per stabilire il nesso materiale fra la presenza del veicolo e l'investimento, la mancanza di un riscontro tecnico rende congetturale la ricostruzione incriminante. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2 c.p.

    Raggruppamento del delitto di omicidio colposo nella forma aggravata dalla violazione di norme sulla circolazione. La Corte ha richiamato che per l'applicazione dell'aggravante è necessario accertare la violazione di una specifica norma cautelare; non è sufficiente richiamare una generica imprudenza.

  • art. 141 C.d.S.

    Citata nell'editto iniziale ma ritenuta dalla Corte di appello non conferente nel merito; la Cassazione segnala che la Corte territoriale stessa ha poi richiamato altre norme (art. 154 e 191 C.d.S.).

  • art. 154 C.d.S.

    Norma richiamata dalla Corte come pertinente alla retromarcia: impone al conducente di accertarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio; la violazione, se provata, può integrare la colpa specifica ai sensi dell'art. 589, comma 2.

  • art. 191 C.d.S.

    Norma tutelare a favore dei pedoni richiamata dalla Corte quale possibile precetto violato. Anche questa, se specificamente accertata nella fattispecie, può concorrere a configurare la forma aggravata del reato colposo.

  • Principio processuale della Cassazione (giurisprudenza)

    Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito dei fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria: la riconsiderazione degli elementi fattuali è preclusa salvo vizi di diritto o di motivazione rilevanti. Tuttavia, la mancanza di accertamenti tecnici decisivi per collegare materialmente gli elementi può integrare vizio di motivazione e giustificare l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • In casi di investimento senza testimoni oculari diretti, è cruciale reperire un collegamento materiale fra il veicolo e la vittima (es. tracce organiche, impronte di battistrada) perché dichiarazioni e video inconcludenti possono essere insufficienti.
  • La mancata esecuzione di accertamenti tecnici richiesti dalla difesa, quando attengono a questioni scientifiche determinanti per il nesso causale, può determinare l'annullamento della sentenza per carenza motivazionale e rinvio per nuovo giudizio.
  • La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato alle questioni di diritto e alla correttezza e logicità della motivazione; non sostituisce il convincimento del giudice di merito ma può intervenire se la valutazione omette o ignora elementi tecnici essenziali.
  • Per ottenere l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, è necessario che la violazione di una norma specifica della circolazione sia sufficientemente provata; la semplice indicazione di generiche imprudenze non basta.
  • In fase difensiva occorre richiedere tempestivamente e con precisione perizie tecniche quando si prospetta che il risultato probatorio dipenderà da dati scientifici (esami sui pneumatici, esami combur test, ecc.).

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