Cassazione Penale, Sentenza n. 15147/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che li aveva condannati per detenzione di stupefacente ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, a seguito del rinvenimento in casa di 5,4 grammi di hashish ritenuti destinati alla cessione in considerazione della presenza di strumenti per il confezionamento (bilancino, forbici, fogli, ecc.). I ricorrenti contestavano (i) che la Corte d'appello avesse dedotto in modo automatico e senza prove idonee la finalità di spaccio spostando l'onere sulla difesa (violazione art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen.), e (ii) la contraddittorietà della motivazione rispetto alla revoca della confisca di euro 1.445, dato che la Corte aveva ritenuto che il denaro non fosse collegabile al reato, il che sarebbe inconciliabile con l'affermazione che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio (art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i rilievi: la motivazione di merito presentava un automatismo logico nel dedurre lo scopo commerciale della detenzione dell'hascisc dal mero possesso di strumenti per il confezionamento e non forniva un nesso probatorio lineare e convincente. La modesta quantità (circa 5,4 g) era più compatibile con uso personale e la Corte d'appello, contraddicendosi anche rispetto alla revoca della confisca del denaro, non aveva dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la finalità di spaccio. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reato per la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio
La Corte d'appello aveva applicato tali disposizioni ritenendo la detenzione della sostanza finalizzata alla cessione a terzi in ragione di elementi indiziari. La Cassazione ha tuttavia ritenuto che, per la modesta quantità e l'assenza di un nesso probatorio lineare, non risultasse provata la finalità di spaccio.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione che consente di censurare la sentenza per violazione o erronea applicazione della legge penale; qui è stato invocato per contestare l'automatico passaggio logico dalla presenza di strumenti alla finalità di spaccio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo alla contraddittorietà della motivazione; invocato dai ricorrenti rispetto al contrasto tra l'affermazione della finalità di spaccio e la contestuale revoca della confisca del denaro, segnalando incoerenze nel ragionamento del giudice di merito.
Massime di principio
- La semplice presenza di strumenti per il confezionamento (bilancini, involucri, forbici) non è di per sé sufficiente a provare la finalità di spaccio: serve un nesso logico e probatorio tra gli oggetti rinvenuti e la sostanza sequestrata.
- Quantitativi molto modesti di stupefacente possono essere compatibili con uso personale; la valutazione deve considerare la quantità insieme ad altri elementi (modalità di detenzione, riscontri oggettivi, prove di cessione).
- L'onere di provare oltre ogni ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio grava sull'accusa; non può essere sostanzialmente trasferito alla difesa l'onere di dimostrare l'uso personale.
- Contraddizioni nella motivazione (per esempio: affermare che il denaro non è collegato al reato ma sostenere allo stesso tempo la finalità di spaccio) possono determinare l'annullamento della sentenza per mancanza di una spiegazione lineare e convincente.
- Per sostenere l'imputazione di detenzione ai fini di spaccio è opportuno cercare elementi probatori aggiuntivi e specifici: comunicazioni, appunti con prezzi/nomi, cessioni accertate, quantità di denaro chiaramente riconducibile all'attività di spaccio, ripetuti rinvenimenti o contatti con assuntori.
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