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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15152/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato impugna la conferma di condanna per furto di energia elettrica sostenendo: 1) vizio di motivazione perché il giudice di primo grado avrebbe modificato la data della contestazione originaria (formulata dal P.M. per il periodo 21/06/2008 - 23/10/2012) individuando invece un arco temporale successivo (04/10/2013 - 15/07/2014) sulla base di documenti (missiva Enel del 18/08/2014 e fattura del 20/03/2015) senza adeguata istruttoria e senza ascoltare un responsabile Enel richiesto dalla difesa; 2) omissione della Corte territoriale nel non esaminare nel merito la fondatezza della modificazione temporale denunciata in appello, limitandosi a questioni di diritto e al principio di correlazione tra chiesto e pronunciato; 3) violazione relativa alla prescrizione: se si considera l'arco temporale contestato originariamente il reato sarebbe prescritto (calcoli indicano scadenze al 27/06/2020 o al 16/10/2020, tenuto conto delle sospensioni), mentre la sentenza di secondo grado è del 06/11/2020; 4) carenza della motivazione e omissione di valutazione delle attenuanti richieste (art. 62, commi 4 e 6 c.p.), contestandone il respingimento come generico dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio, perché la Corte territoriale non ha effettivamente esaminato nel merito la censura sulla modifica temporale della contestazione e non ha dato adeguata risposta alla difesa. La Cassazione ha precisato che, allo stato, il reato non risulta prescritto e ha considerato assorbita la doglianza relativa alle attenuanti. È stata applicata la motivazione semplificata (richiamo al decreto del Primo Presidente n.84/2016). Il P.M. aveva chiesto l'annullamento con rinvio e la Corte ha accolto tale richiesta. Decisione resa il 13/01/2022.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 62, commi 4 e 6

    La difesa aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti previste; la Corte d'appello le aveva ritenute formulate in modo generico e non specifico, mentre la Cassazione non ha approfondito la questione ritenendola assorbita dal provvedimento di annullamento e rinvio.

  • Principio di correlazione tra accusa e sentenza

    La Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello non abbia adeguatamente affrontato la contestata modifica temporale dei fatti e, dunque, non abbia fornito risposta sufficiente alla censura sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; per questo è stato disposto il rinvio per nuovo esame.

  • Norme sulla prescrizione (termini e sospensioni)

    Il ricorrente sosteneva che, riallacciandosi all'intervallo temporale originario, il reato sarebbe ormai prescritto, tenuto conto delle sospensioni; la Cassazione ha rilevato però che il reato non risulta prescritto allo stato e ha rinviato la valutazione al nuovo giudizio d'appello, che dovrà considerare anche l'impatto delle sospensioni sui termini di prescrizione.

  • Decreto del Primo Presidente n.84 dell'8 giugno 2016

    Citato per giustificare l'adozione di motivazione semplificata da parte della Corte di Cassazione quando i principi giuridici applicabili sono consolidati; la Corte ha usato questa modalità nella decisione di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice non può modificare la data o il periodo di contestazione senza motivare espressamente la ragione della modifica e rispondere alle censure della difesa su documenti che compaiono nel fascicolo.
  • Se la modifica temporale incide sui termini di prescrizione, la corte deve valutare e motivare espressamente l'effetto della diversa ricostruzione temporale sui termini e sulle eventuali sospensioni; in mancanza di valutazione la decisione può essere annullata.
  • Quando la difesa indica documenti o chiede l'assunzione di prova (es. audizione di un responsabile Enel) il giudice deve valutare la rilevanza probatoria e, se utile, disporre l'istruzione; il mancato esame può costituire vizio di motivazione.
  • Le richieste di riconoscimento di attenuanti devono essere formulate con sufficiente specificità, ma anche se ritenute "generiche" il giudice deve comunque motivare il rigetto; in caso contrario la decisione può essere critica in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione interviene per annullare e rinviare quando la motivazione di merito è carente su punti decisivi di fatto e di prova; il rinvio serve a consentire un nuovo esame completo delle questioni non adeguatamente trattate.
  • In pratiche con profili che possono incidere sulla prescrizione, è opportuno che la difesa calcoli e contestualizzi i termini, segnali sospensioni e chieda espressamente al giudice di pronunciarsi sulla prescrizione per evitare conseguenze processuali sfavorevoli.

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