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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15153/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava quattro profili: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 2) erronea attribuzione dell'aggravante per causazione di incidente stradale, sostenendo che l'uscita di strada fosse dovuta a condizioni del fondo innevato e non allo stato di ebbrezza; 3) contraddittorietà e insufficienza della motivazione in relazione ai tempi tra incidente e prelievo ematico (dubbio sul lasso temporale e sulle dichiarazioni dei testimoni); 4) nullità/inaffidabilità dell'accertamento del tasso alcolemico per il metodo immunometrico EMIT utilizzato (unico esame senza conferma con metodi più affidabili come GC/MS o gascromatografia) e mancato rispetto delle linee guida che prevedrebbero verifiche confermative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello. Ha ritenuto infondati i motivi 2 e 3 (questioni di fatto e valutazione probatoria rimangono di competenza del giudice di merito) ma ha accolto il quarto motivo per omissione di pronuncia della Corte di appello sul metodo di accertamento del tasso alcolemico (questione che era stata sollevata in appello). Per tale ragione la sentenza è stata annullata con rinvio. Il tema relativo all'art. 131-bis c.p. è stato dichiarato assorbito in quanto la sua valutazione dipende dall'esito del nuovo giudizio sull'esistenza degli elementi del reato. La prescrizione non risultava maturata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 2, lett. c)

    Norma di riferimento per la guida in stato di ebbrezza; nel caso di specie la condotta è stata inizialmente ritenuta integrativa del reato con tasso alcolemico 2,6 g/l e con aggravante per causazione di incidente, decisione mantenuta in parte dalla Corte d'appello e non rivista in Cassazione sul punto di fatto.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 2-bis

    Aggravante contestata dalla difesa per la causazione dell'incidente; la Corte di merito l'ha ritenuta sussistente sulla base della dinamica ricostruita, decisione non disattesa in Cassazione se non per i profili specifici ritenuti meramente valutativi.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la verifica della sua sussistenza presuppone l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, pertanto la questione è stata assorbita in attesa del nuovo giudizio sul merito.

  • Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza citata dalla difesa per sostenere che anche con alto tasso alcolemico può sussistere, in ipotesi, una condotta priva di concreto pregiudizio e dunque eventualmente riconducibile alla particolare tenuità; la Cassazione ha richiamato la questione ma non ha risolto il tema sostantivo, ritenendolo dipendente dall'accertamento di fatto.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Norma organizzativa/di prassi processuale richiamata in relazione all'applicabilità della motivazione semplificata da parte della Corte di Cassazione; la decisione è stata adottata con motivazione semplificata nelle condizioni previste dal decreto.

Massime di principio

  • Le contestazioni sulla attendibilità e sul metodo degli esami tossicologici (es. uso di metodiche immunometriche senza conferme) devono essere affrontate e motivatamente valutate dal giudice di merito: l'omessa pronuncia su tali questioni può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • Le doglianze che richiedono una rivalutazione integrale della dinamica del sinistro o della credibilità dei testi (es.: attribuire la causa dell'incidente alle condizioni della strada) sono in genere questioni di merito riservate al giudice di appello e difficilmente vincenti in Cassazione, salvo vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione.
  • La possibilità di ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede un esame concreto e bilanciato degli elementi oggettivi e soggettivi: danno esiguo, assenza di pericolo concreto, occasionalità della condotta, basso grado di colpevolezza e altri elementi possono concorrere, ma un elevato tasso alcolemico è un elemento che pesa contro la tenuità.
  • Se si contesta l'esito di un accertamento alcolemico, è opportuno documentare catena di custodia, tempi esatti tra evento e prelievo, metodo analitico utilizzato e l'eventuale mancata esecuzione di analisi confermative (GC/MS o gascromatografia). Queste contestazioni devono essere formulate e sviluppate già in grado d'appello perché la mancata pronuncia di merito su di esse può costituire motivo di annullamento.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, conviene distinguere chiaramente questioni di fatto (ricostruzione dinamica, valutazione prova testimoniale) da questioni di diritto o da omissioni di pronuncia: la Corte di Cassazione è più propensa a censurare vizi di diritto o omissioni rispetto a semplici divergenze nella valutazione delle prove.

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