Cassazione Penale, Sentenza n. 15151/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Terni dell'11/10/2019 che, in riforma dell'assoluzione del Giudice di Pace di Orvieto, aveva dichiarato l'imputata responsabile di lesioni colpose a carico di Lucia Calabrese per omissione di vigilanza sul proprio cane (fatto del 12/11/2015). La ricorrente deduceva due motivi di diritto: (1) violazione degli artt. 521 e 75 c.p.p. per presunta mancata correlazione fra accusa e decisione, poiché il giudice avrebbe di ufficio riconosciuto danni non contestati dal Pubblico Ministero; (2) violazione dell'art. 185 c.p.p. per omessa considerazione della documentata somma già ricevuta dalla persona offesa dalla compagnia di assicurazione.
La decisione
Il Procuratore generale della Suprema Corte aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso. Successivamente la ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso con rinuncia sottoscritta dall'assistito e firma autenticata dal difensore. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per intervenuta rinunzia all'impugnazione. Non rilevata l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata), la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende. Motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016. Sentenza resa il 13/01/2022.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione; la rinuncia dell'imputato comporta l'improcedibilità dell'appello in Cassazione
art. 616 c.p.p.
Richiamato per statuire che non è stata riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria e delle spese processuali a carico del ricorrente
art. 521 c.p.p.
Norma evocata dalla ricorrente (come presunta violata) relativa ai limiti della decisione rispetto alla imputazione; il motivo non è stato esaminato nel merito a causa della rinuncia
art. 75 c.p.p.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al principio di legalità dell'azione penale e alla correlazione fra accusa e fatto-reato; non esaminata nel merito per intervenuta rinuncia
art. 185 c.p.p.
Norma invocata dalla ricorrente concernente l'effetto di pagamenti e transazioni sulla responsabilità e sul danno; la Corte non si è pronunciata sul punto per effetto della rinuncia
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per escludere l'assenza di colpa e giustificare la sanzione
Decreto del Primo Presidente n. 84 del 18/06/2016
Richiamato per l'applicazione della motivazione semplificata in Cassazione
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione, se valida e sottoscritta dall'interessato, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; conseguentemente la Corte non entra nel merito delle censure proposte.
- La rinuncia deve essere formale e autenticata (firma autenticata dal difensore nel caso concreto): una rinuncia regolare impedisce la trattazione della causa di merito.
- Quando la rinuncia è intervenuta e non è dichiarata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può condannare il rinunciante alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se il ricorrente contesta che il giudice di merito abbia deciso oltre le censure del P.M. (es. riconoscendo danni non richiesti), tale questione costituisce un tema di merito che può essere fatto valere solo se il ricorso viene effettivamente esaminato: la rinuncia impedisce la pronuncia su tali profili.
- Il fatto che la parte offesa abbia ricevuto un pagamento da assicurazione può rilevare ai fini della valutazione del danno civile, ma la sua incisività rispetto alla responsabilità penale o alla misura del risarcimento dipende dall'esame probatorio che, nel caso di rinuncia, non viene svolto dalla Corte di legittimità.
- Il Procuratore generale può chiedere l'inammissibilità del ricorso; la Corte valuta la fondatezza formale della domanda di inammissibilità e la regolarità della rinuncia.
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