Cassazione Civile, Ordinanza n. 02100/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva confermato l'annullamento della sanzione irrogata a una società per l'omessa separata indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2003 e 2005, di costi e altri componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. La società aveva presentato dichiarazioni integrative e aveva poi definito le relative posizioni con adesione. Nel ricorso l'Amministrazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 301, 302 e 303, L. n. 296/2006, 6 e 7 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sanzione di cui all'art. 8, comma 3-bis, L. n. 471/1997 per effetto della successiva dichiarazione integrativa e della definizione con adesione. La società ha resistito chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio la Corte ha rilevato che la violazione contestata era di natura formale e che la controversia risultava definita mediante la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 9 del d.l. n. 119/2018, con pagamento della somma dovuta e produzione delle quietanze.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la controversia era stata definita dalla società mediante il pagamento previsto dalla disciplina della regolarizzazione delle irregolarità formali di cui all'art. 9 del d.l. n. 119/2018. Ha quindi preso atto della sanatoria intervenuta per violazioni formali che non incidono sulla base imponibile e ha ritenuto assorbita la decisione sul merito del ricorso. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 8, comma 3-bis, L. n. 471/1997
La norma sanziona l'omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti con controparti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata; la Corte ne qualifica la violazione come formale, pur in presenza di sanzione amministrativa di importo apprezzabile.
art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986
Disciplina l'obbligo dichiarativo relativo ai costi da operazioni con imprese estere black list; l'omissione dell'indicazione separata rileva sul piano formale, non sulla base imponibile.
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa è richiamata come adempimento successivo effettuato dalla contribuente, ma la Corte precisa che il rilievo decisivo nel caso deriva dalla definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018.
È richiamato per affermare l'autonomia del procedimento di accertamento con adesione rispetto al procedimento sanzionatorio; la presentazione o definizione in adesione non condiziona di per sé la sorte della sanzione.
artt. 16-18, d.lgs. n. 472/1997
Il procedimento di irrogazione e definizione delle sanzioni è regolato in via autonoma da tali disposizioni, distinte dal procedimento di accertamento del tributo.
Consente la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla base imponibile, mediante pagamento di una somma fissa; il pagamento eseguito dalla società ha determinato l'estinzione del giudizio.
Richiamato solo per la celebrazione dell'adunanza camerale da remoto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'omessa separata indicazione in dichiarazione di costi sostenuti verso soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata integra una violazione di natura formale, non incidente sulla determinazione della base imponibile.
- Le irregolarità formali che non rilevano ai fini della base imponibile possono essere regolarizzate mediante la procedura agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta, con pagamento della somma fissa stabilita dalla legge; in tal caso la controversia si estingue.
- Il procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo e segue una disciplina propria; l'una vicenda non è necessariamente subordinata alla definizione dell'altra.
- La definizione agevolata della violazione, se documentalmente provata mediante il versamento dovuto, rende non più decidibile il ricorso nel merito e determina l'estinzione del giudizio.
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