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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10889/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un Comune, titolare di una partecipazione minoritaria in una società a responsabilità limitata che gestiva una farmacia comunale, ha impugnato dinanzi al giudice civile le delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 28 aprile 2015. Le delibere riguardavano approvazione del bilancio, rinnovo delle cariche sociali con determinazione dei compensi e mancata adozione di provvedimenti sul capitale sociale e sulla nomina di un organo di controllo. Il Comune sosteneva che le deliberazioni fossero annullabili ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c. perché adottate con il voto determinante del socio privato, portatore di un interesse extra-sociale: mantenere i compensi degli amministratori di propria espressione, in contrasto con l’interesse della società alla conservazione del capitale e del patrimonio. Deduceva inoltre la sproporzione e irragionevolezza dei compensi degli amministratori, l’esistenza di un obbligo di ridurli in presenza di difficoltà economiche e il danno derivante dalla mancata nomina di un organo di controllo. La Corte di appello aveva respinto il gravame, ritenendo insussistente il conflitto di interessi e non dimostrato un danno alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per l’annullabilità della delibera ex art. 2479-ter, comma 2, c.c. occorre un effettivo conflitto tra interesse non sociale e interesse sociale, accertato con riferimento alla singola delibera; nel caso concreto, la mera coincidenza tra socio votante e amministratori beneficiari del compenso non bastava, mancando elementi significativi di incompatibilità tra interesse individuale e interesse della società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura mirava a rimettere in discussione l’accertamento di merito circa l’assenza di danno per la società derivante dalla mancata nomina dell’organo di controllo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché assorbito dalla mancata contestazione della ratio decidendi principale e comunque diretto a rivalutare il giudizio di merito sulla sproporzione dei compensi. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché rivolto contro un passaggio motivazionale non decisivo e su una questione non devoluta con l’impugnazione delle delibere. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2479-ter, comma 2, c.c.

    delibere invalide se assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società e sono idonee a cagionare un danno alla società

    richiede cumulativamente conflitto di interessi effettivo, decisività del voto e potenziale danno alla società; il conflitto va accertato in concreto sulla singola delibera e non in modo astratto

  • art. 2482-bis c.c.

    richiamato con riferimento ai provvedimenti sulla riduzione del capitale sociale

    norma evocata come oggetto delle delibere assembleari non adottate

  • art. 2477 c.c.

    richiamato con riferimento alla mancata nomina dell’organo di controllo

    norma evocata dal ricorrente per sostenere la necessità della nomina del revisore/controllore

  • art. 2389 c.c.

    richiamato in relazione al compenso degli amministratori

    invocato per sostenere l’esistenza di un obbligo di riduzione del compenso in caso di peggioramento economico della società, ma la Corte non ne ricava tale obbligo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo

    invocato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla sproporzione dei compensi

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo

    evocati per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 2 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

    richiamato nel secondo motivo

    invocato dal ricorrente in relazione alla natura della società mista e alla disciplina dell’organo di controllo

  • art. 3 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

    richiamato nel secondo motivo

    invocato dal ricorrente in relazione alla società a partecipazione pubblica

  • art. 4 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

    richiamato nel secondo motivo

    invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle società partecipate pubbliche

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    deposito di memoria da parte della controricorrente

    norma processuale richiamata solo per il deposito della memoria

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    applicata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’annullabilità della delibera di una s.r.l. per conflitto di interessi del socio presuppone un conflitto concreto e attuale tra un interesse non sociale e l’interesse della società, da valutarsi in relazione alla specifica delibera impugnata.
  • Non è sufficiente, per configurare il conflitto di interessi, che il socio votante tragga anche un vantaggio personale dalla deliberazione: occorre che il perseguimento dell’interesse individuale sia incompatibile con quello sociale e che la delibera sia idonea a recare danno alla società.
  • La determinazione del compenso dell’amministratore non è di per sé invalida solo perché deliberata con il voto del socio-amministratore; occorre una prova ulteriore della lesione dell’interesse sociale, quale una sproporzione o irragionevolezza effettiva del compenso in rapporto alla situazione societaria.
  • La censura che mira a contestare la valutazione del danno o della sproporzione compiuta dal giudice di merito non può essere veicolata come violazione di legge quando richiede una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso che non colpisce una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di decisività, anche se la censura fosse astrattamente fondata.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssemblea
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNullità

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