Cassazione Civile, Ordinanza n. 16030/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa dall'agente della riscossione per il recupero di crediti erariali per Euro 194.257,45 oltre interessi. Il debitore proponeva opposizione all'esecuzione; il giudice dell'esecuzione aveva comunque assegnato al creditore la somma di Euro 39.241,58. Nel giudizio di merito, il Tribunale confermava l'assegnazione ma, accogliendo le doglianze dell'opponente, riduceva il credito azionato a Euro 72.865,01 ritenendo prescritti, per prescrizione quinquennale, alcuni crediti iscritti a ruolo in cartelle del 2003-2004-2005. La Corte d'appello confermava, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata opposizione agli atti di riscossione non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c. In cassazione l'agente della riscossione proponeva un unico motivo, ma l'ordinanza verte soprattutto sulla mancata valida rinnovazione della notifica del ricorso al destinatario, dopo che la prima notifica era risultata nulla perché eseguita presso il difensore di primo grado di una parte rimasta contumace in appello. La Corte, rilevata l'irreperibilità del destinatario e l'omessa tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio con le attività prescritte dall'art. 143 c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, una volta avuto esito negativo la notificazione e risultata l'irreperibilità del destinatario, la parte ricorrente avrebbe dovuto riattivare senza indugio il procedimento notificatorio e completarlo tempestivamente, nel rispetto dei limiti temporali indicati dalla giurisprudenza; poiché ciò non è avvenuto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per la contumacia dell'intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
regolano l'espropriazione presso terzi, procedura alla base della controversia
la conversione della prescrizione breve nel termine ordinario decennale non opera per la mancata opposizione agli atti di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva
in caso di irreperibilità del destinatario, la notificazione deve essere ripresa e completata con le attività previste dalla norma
richiamato come termine entro cui è stato depositato l'avviso di ricevimento relativo al tentativo di notifica
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
indica il termine per il deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso per cassazione non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, la parte deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio e compiere con immediatezza gli atti necessari alla sua completa esecuzione, senza attendere oltre la metà del termine assegnato, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- Il termine concesso per la rinnovazione della notifica serve anche a consentire le necessarie indagini anagrafiche e a rimediare ad errori nella notificazione originaria; se il difetto non viene sanato nel rispetto di tale diligenza temporale, il ricorso è inammissibile.
- In tema di riscossione coattiva, la mancata opposizione agli atti non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
- L'irreperibilità del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento impone l'attivazione delle forme di notificazione previste per tale ipotesi; la sola produzione dell'avviso non basta a perfezionare la notifica.
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