Cassazione Civile, Ordinanza n. 21870/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria contestava a una società l'utilizzo nell'esercizio 2004 di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse da due fornitori per acquisti di materie prime ferrose, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili, IVA e, in conseguenza, i redditi di partecipazione ai fini IRPEF dei soci. La società e i soci impugnavano gli avvisi deducendo difetto di motivazione, mancanza di prova dell'inesistenza delle operazioni e violazione dell'art. 14 della L. n. 537 del 1993; in appello sostenevano anche l'effettività degli acquisti, la congruità dei prezzi e la buona fede, nonché l'applicabilità della disciplina sopravvenuta che consentirebbe la deduzione dei costi. La CTR accoglieva i ricorsi ritenendo non assolto dall'Ufficio l'onere di prova sull'inesistenza soggettiva delle operazioni e ravvisando un'inammissibile pretesa di prova negativa a carico della contribuente. L'Agenzia ricorreva in cassazione, limitatamente alle riprese IVA, denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR, pur affermando l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la riconducibilità dei rapporti a un soggetto diverso dall'amministratore apparente, aveva illogicamente negato il corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione di difetto di autosufficienza, e lo ha accolto per fondatezza del vizio denunciato. Ha cassato la sentenza della CTR perché affetta da motivazione solo apparente e da illogicità/contraddittorietà tali da non rendere percepibile il fondamento della decisione: la CTR, dopo aver dato atto di elementi indiziari idonei a far ritenere l'inesistenza soggettiva delle operazioni e il coinvolgimento della contribuente nella frode, aveva comunque concluso che l'Ufficio non avesse assolto il proprio onere probatorio. La causa è stata rinviata a diversa sezione della CTR della Lombardia anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per error in procedendo, tra cui la motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
impone che la sentenza tributaria contenga l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto; la sua violazione determina nullità della sentenza.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato unitamente all'art. 36 per affermare la nullità della sentenza tributaria priva di adeguata motivazione.
richiamato quale parametro dell'obbligo motivazionale della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se non espone i motivi di fatto e di diritto e il percorso logico della decisione.
art. 111 Cost.
la motivazione costituisce requisito essenziale della decisione giurisdizionale; la sua mancanza o apparenza integra violazione del precetto costituzionale.
art. 14 della legge n. 537 del 1993
richiamato dalle parti nel merito per contestare la deducibilità dei costi; la sentenza di legittimità non si pronuncia nel merito su questo profilo.
art. 8 del D.L. n. 16 del 2012
evocato dalla contribuente in appello a sostegno della deducibilità dei costi, ma non costituisce oggetto della decisione di cassazione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esiste graficamente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né le ragioni effettive della decisione.
- Nel processo tributario la sentenza della CTR è nulla se si limita ad affermazioni assertive o contraddittorie, senza spiegare perché ritenga non provati i fatti costitutivi o perché disattenda le censure dell'appellante.
- Quando l'amministrazione dimostra, anche mediante elementi indiziari, l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate, il giudice deve sviluppare una motivazione coerente sul successivo tema della buona fede del contribuente; non è logicamente corretto rovesciare l'esito negando all'Ufficio la prova del fatto già supportato dagli elementi acquisiti.
- L'eccezione di difetto di autosufficienza non sussiste se il ricorso per cassazione contiene l'esposizione essenziale degli atti e trascrive le decisioni di merito sufficienti a rendere intelligibile la censura proposta.
- La sanzione di nullità colpisce non solo l'assenza materiale della motivazione, ma anche la motivazione perplessa, incomprensibile o con contrasto irriducibile tra affermazioni incompatibili.
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