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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21870/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria contestava a una società l'utilizzo nell'esercizio 2004 di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse da due fornitori per acquisti di materie prime ferrose, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili, IVA e, in conseguenza, i redditi di partecipazione ai fini IRPEF dei soci. La società e i soci impugnavano gli avvisi deducendo difetto di motivazione, mancanza di prova dell'inesistenza delle operazioni e violazione dell'art. 14 della L. n. 537 del 1993; in appello sostenevano anche l'effettività degli acquisti, la congruità dei prezzi e la buona fede, nonché l'applicabilità della disciplina sopravvenuta che consentirebbe la deduzione dei costi. La CTR accoglieva i ricorsi ritenendo non assolto dall'Ufficio l'onere di prova sull'inesistenza soggettiva delle operazioni e ravvisando un'inammissibile pretesa di prova negativa a carico della contribuente. L'Agenzia ricorreva in cassazione, limitatamente alle riprese IVA, denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR, pur affermando l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la riconducibilità dei rapporti a un soggetto diverso dall'amministratore apparente, aveva illogicamente negato il corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione di difetto di autosufficienza, e lo ha accolto per fondatezza del vizio denunciato. Ha cassato la sentenza della CTR perché affetta da motivazione solo apparente e da illogicità/contraddittorietà tali da non rendere percepibile il fondamento della decisione: la CTR, dopo aver dato atto di elementi indiziari idonei a far ritenere l'inesistenza soggettiva delle operazioni e il coinvolgimento della contribuente nella frode, aveva comunque concluso che l'Ufficio non avesse assolto il proprio onere probatorio. La causa è stata rinviata a diversa sezione della CTR della Lombardia anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per error in procedendo, tra cui la motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    impone che la sentenza tributaria contenga l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto; la sua violazione determina nullità della sentenza.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato unitamente all'art. 36 per affermare la nullità della sentenza tributaria priva di adeguata motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro dell'obbligo motivazionale della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se non espone i motivi di fatto e di diritto e il percorso logico della decisione.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione costituisce requisito essenziale della decisione giurisdizionale; la sua mancanza o apparenza integra violazione del precetto costituzionale.

  • art. 14 della legge n. 537 del 1993

    richiamato dalle parti nel merito per contestare la deducibilità dei costi; la sentenza di legittimità non si pronuncia nel merito su questo profilo.

  • art. 8 del D.L. n. 16 del 2012

    evocato dalla contribuente in appello a sostegno della deducibilità dei costi, ma non costituisce oggetto della decisione di cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esiste graficamente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né le ragioni effettive della decisione.
  • Nel processo tributario la sentenza della CTR è nulla se si limita ad affermazioni assertive o contraddittorie, senza spiegare perché ritenga non provati i fatti costitutivi o perché disattenda le censure dell'appellante.
  • Quando l'amministrazione dimostra, anche mediante elementi indiziari, l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate, il giudice deve sviluppare una motivazione coerente sul successivo tema della buona fede del contribuente; non è logicamente corretto rovesciare l'esito negando all'Ufficio la prova del fatto già supportato dagli elementi acquisiti.
  • L'eccezione di difetto di autosufficienza non sussiste se il ricorso per cassazione contiene l'esposizione essenziale degli atti e trascrive le decisioni di merito sufficienti a rendere intelligibile la censura proposta.
  • La sanzione di nullità colpisce non solo l'assenza materiale della motivazione, ma anche la motivazione perplessa, incomprensibile o con contrasto irriducibile tra affermazioni incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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