Cassazione Civile, Ordinanza n. 17412/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al titolare di una ditta individuale due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2014 e 2015, contestando il disconoscimento di costi relativi a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, ricevute da altro operatore economico. La CTP aveva accolto i ricorsi del contribuente e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ai sensi degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non sufficienti gli indizi offerti dall'Ufficio a dimostrare la fittizietà delle cessioni di merce e della prestazione di servizi fatturata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, consentiva di comprendere le ragioni della decisione e superava il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel negare rilevanza agli elementi presuntivi addotti e provati dall'Ufficio e nel non valutarli compiutamente. In applicazione del principio secondo cui, una volta dimostrata dall'Amministrazione l'oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante nel processo tributario
art. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello
invocato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato quale norma sulla motivazione della decisione
utilizzato come vizio processuale per dedurre la nullità della sentenza
utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulle operazioni contestate
richiamato per la prova per presunzioni semplici
richiamato per la gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi
richiamato per la denuncia di falsa applicazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere probatorio
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire le ragioni in fatto e in diritto della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile supera il minimo costituzionale ed esclude la nullità della sentenza.
- In materia di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano oggettivamente connotati da gravità, precisione e concordanza.
- Una volta che l'Ufficio abbia dimostrato, anche per presunzioni, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni o cessioni fatturate.
- L'esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'uso di mezzi di pagamento non sono di per sé sufficienti a superare la prova dell'operazione inesistente, poiché tali elementi possono essere impiegati anche per simulare la realtà dell'operazione.
- Il giudice di merito deve esaminare e valutare in modo effettivo tutti gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, non potendo liquidarli come un mero teorema astratto senza confrontarsi con il loro contenuto probatorio.
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