Sentenza del 23/11/2016 n. 23860 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha proposto un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione del giudicato e dell’art. 12 del D.L. n. 70/1988, convertito dalla L. n. 154/1988. La valutazione automatica agevolata era stata richiesta per l’atto di compravendita, non per il distinto atto di divisione. La cessazione della materia del contendere e la revoca dell’accertamento riguardavano solo la compravendita; invece, il maggior valore attribuito alla divisione era stato confermato nei confronti di S.R. dalla sentenza CTP Roma n. 59/29/01, non impugnata e passata in giudicato. Le eredi potevano quindi contestare l’avviso di liquidazione soltanto per vizi propri, non riaprire la questione del valore accertato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, rilevando che il giudicato sul maggior valore dell’atto di divisione era definitivo e che l’agevolazione richiesta per la compravendita non poteva estendersi a un atto distinto. Ha escluso anche l’estensione alle eredi del giudicato favorevole ottenuto dagli altri condividenti: non era stata richiesta e, per S.R., era comunque preclusa dal giudicato sfavorevole formatosi nei suoi confronti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Lazio n. 268/01/11 del 20 aprile 2011 e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti contro l’avviso di liquidazione notificato nell’aprile 2005. Le spese del giudizio di Cassazione e dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso l'agenzia delle entrate deduce - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) - violazione del giudicato, nonchè del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, conv. c.m. in L. n. 154 del 1988 .
La disposizione è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge.
Art. 12 del D.L. n. 70/1988, convertito dalla L. n. 154/1988
contrariamente a quanto stabilito dalla disposizione in esame secondo cui, per giovarsi della valutazione automatica, "Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo".
La valutazione automatica opera per l’atto per il quale il contribuente dichiara espressamente di volersene avvalere. La richiesta formulata per la compravendita non si estende a un distinto atto di divisione.
non sussistendo i presupposti per l'estensione soggettiva del giudicato favorevole nell'ambito di solidarietà tributaria ex art. 1306 c.c. ; peraltro mai richiesta e, comunque, preclusa nei confronti del S. proprio per effetto dell'opposto giudicato sfavorevole formatosi nei suoi diretti e personali confronti
Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può estendersi agli altri nei limiti previsti dall’articolo, ma non può giovare a chi è già vincolato da un giudicato personale sfavorevole sul medesimo accertamento.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c. , mediante rigetto del ricorso introduttivo;
Quando i fatti non richiedono ulteriori accertamenti, la Cassazione, dopo aver cassato la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Il giudicato che conferma un accertamento tributario vincola la parte interessata: contro il successivo atto di liquidazione non si possono riproporre contestazioni sul merito dell’imposizione, ma soltanto dedurre vizi propri dell’atto.
- Agevolazioni o metodi di determinazione automatica del valore richiesti per un atto non si estendono automaticamente a un altro atto, anche se gli atti riguardano gli stessi beni o sono temporalmente e funzionalmente collegati; occorre che la richiesta risulti formulata per ciascun atto secondo la norma applicabile.
- Il risultato favorevole ottenuto da altri coobbligati non supera un giudicato sfavorevole già formatosi personalmente sul contribuente. L’eventuale estensione del giudicato favorevole va richiesta e resta soggetta ai limiti dell’art. 1306 c.c.
- La possibile disparità di trattamento o di valore fiscale tra atti distinti non consente al giudice di disapplicare un giudicato definitivo o di ampliare un’agevolazione oltre i casi previsti dalla legge.
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