Cassazione Civile, Ordinanza n. 38544/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro giudizi promossi da una carrozzeria, quale cessionaria dei crediti vantati da assicurati terzi, per ottenere il pagamento delle somme residue relative a riparazioni eseguite su quattro autovetture. La carrozzeria sosteneva che con i periti fiduciari della compagnia fossero già stati concordati il numero di ore di manodopera e i materiali di consumo per ciascun intervento, mentre l'assicurazione aveva pagato solo una parte delle fatture, contestando il costo orario della manodopera e il costo dei materiali. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda sulla base anche di una CTU svolta in altro giudizio tra le stesse parti; in appello la compagnia aveva contestato sia la legittimazione attiva della carrozzeria, sia l'utilizzo di quella CTU estranea al procedimento. La carrozzeria, ricorrendo per cassazione, ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 99, 101, 112 e 345 c.p.c., sostenendo che il thema decidendum riguardasse solo la congruità dei costi orari e dei consumi, non già l'effettività delle riparazioni; 2) violazione degli artt. 2697, 2729, 2730 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice avrebbe dovuto attribuire alle fatture e alla documentazione prodotta valore probatorio sufficiente e avrebbe omesso di considerare la tariffa oraria depositata presso la Camera di Commercio e la collocazione nelle fasce Confartigianato; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle medesime norme, per non avere valorizzato la CTU disposta in un diverso giudizio tra le stesse parti, già avente ad oggetto i costi aziendali e le tariffe vigenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata, in via preliminare, l'eccezione di nullità della procura speciale, osservando che l'erronea apposizione della firma non impediva di ricondurre agevolmente l'atto al legale rappresentante e al difensore incaricato. Nel merito, ha condiviso la valutazione del giudice di appello secondo cui, ai fini della domanda di pagamento del saldo delle riparazioni, gravava sulla carrozzeria l'onere di provare l'esatto ammontare del credito risarcitorio e l'effettività delle lavorazioni eseguite. La Corte ha richiamato il principio per cui la fattura, da sola, non prova né il danno né l'effettiva riparazione, specie quando proviene dalla stessa parte che la utilizza e non è accompagnata da quietanza o accettazione. Ha inoltre escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che l'appello della compagnia investiva anche la mancanza di prova dell'effettività delle lavorazioni e del quantum dovuto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non violato perché la decisione di merito aveva effettivamente riguardato anche la prova dell'effettività delle lavorazioni e del quantum
l'onere di provare l'esatto ammontare del credito risarcitorio incombeva sulla parte attrice/carrozzeria
invocato nel ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accertamento probatorio del credito
invocato nel ricorso, senza accoglimento della censura
invocato nel ricorso, senza accoglimento della censura
richiamato nella doglianza sul presunto vizio del procedimento
richiamato nella doglianza sul contraddittorio
richiamato nella doglianza sulla pretesa introduzione di questioni nuove in appello
invocato per sostenere il valore probatorio delle fatture e della documentazione prodotta, ma la censura è stata respinta
invocato per censurare la valutazione delle prove, ma senza esito favorevole
utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per disporre l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
richiamato nel passaggio sul principio della ragione più liquida e sull'ordine di trattazione delle questioni
Massime di principio
- In una domanda di pagamento del saldo di riparazioni eseguite, la parte che agisce deve provare non solo l'entità delle somme richieste, ma anche l'effettività delle lavorazioni e del danno correlato; la sola produzione della fattura non basta, se non è assistita da ulteriori elementi oggettivi di riscontro.
- La fattura predisposta dalla stessa parte che la invoca in giudizio non costituisce, di per sé, prova piena del credito né dell'avvenuta prestazione, soprattutto se manca una quietanza, un'accettazione del debitore o altri riscontri esterni.
- Il giudice di appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se fonda la decisione sulla mancanza di prova del quantum e dell'effettività delle prestazioni quando tali profili rientrano nell'oggetto devoluto con l'impugnazione.
- Le doglianze che mirano a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio mediante una CTU esplorativa non possono supplire alla mancanza della prova primaria gravante sull'attore.
- Un'irregolarità materiale nella sottoscrizione della procura speciale non determina nullità quando l'atto consente comunque di identificare senza incertezze il soggetto che conferisce il mandato e il difensore incaricato.
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