Cassazione Civile, Sentenza n. 17228/2020 del 18/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla liquidazione di una posizione individuale nella Sezione B del Fondo dopo che il Calvanese aveva esercitato l'opzione prevista dallo statuto (art. 47) trasferendo una somma una tantum denominata "zainetto" dalla Sezione A alla Sezione B con valuta 1.1.2003. Il Calvanese contestò che nella liquidazione definitiva non fossero stati corrisposti i rendimenti relativi al periodo 1.1.2003-2.5.2005, chiedendo Euro 13.533,37 oltre interessi e rivalutazione. Il Fondo sosteneva che tale somma fosse già stata computata nella voce "contributo a carico dell'azienda" e sollevava contestazioni sulla correttezza dei calcoli e sull'interpretazione degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Fondo. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (omesso esame di fatto decisivo) perché in realtà denunciava una diversa interpretazione della domanda e dei fatti, questione riservata al giudice di merito; ha respinto il secondo motivo perché chiedeva una rivisitazione del merito probatorio (valutazione della prova testimoniale, contenuto di una lettera del 6 giugno 2005 e adeguatezza del quesito al consulente tecnico), materie non sindacabili in questa sede salvo vizio motivazionale. Pertanto è stata confermata la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'appello di Calvanese. Il Fondo è condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Cassazione ricorda che il motivo fondato su omesso esame di fatto decisivo è ammissibile solo se riguarda un fatto effettivamente rilevante e non una semplice diversa interpretazione della domanda o della prova, sicché non può trasformarsi in un sindacato sul libero apprezzamento delle emergenze probatorie del giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Riferimento alla violazione di norme processuali o di regole sulla valutazione della prova; la Corte precisa che l'impugnazione che chiede la riconsiderazione delle valutazioni di merito non è consentita in cassazione.
Richiamati in relazione ai poteri istruttori del giudice e alla valutazione della prova; la Corte sottolinea che la scelta delle prove da ritenere decisive è rimessa al giudice di merito, che non deve confutare ogni singolo elemento difensivo purché esplichi le ragioni del proprio convincimento.
Richiama il principio dell'onere della prova; dall'istruttoria e dalle memorie emerge che il Fondo non ha dimostrato in modo decisivo che la somma fosse già stata computata a titolo diverso.
art. 24 Cost.
Citando il principio costituzionale sul diritto di difesa in relazione ai mezzi istruttori; la Corte osserva che le doglianze sull'ammissione della prova testimoniale non erano idonee a dimostrare la decisività delle prove richieste.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma i quater
Richiamato solo per gli effetti sul contributo unificato e sugli obblighi di versamento in caso di soccombenza del ricorrente.
Cass. S.U. n. 8053 del 7/04/2014 e Cass. n. 30684 del 21/12/2017 (giurisprudenza citata)
Precedenti di legittimità utilizzati per confermare i criteri di ammissibilità del motivo per omesso esame di fatto e la limitazione del sindacato di cassazione sulle valutazioni di merito.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rivedere la valutazione del merito né le scelte probatorie del giudice di merito salvo vizi motivazionali o violazioni di diritto; i motivi che in realtà chiedono una diversa interpretazione dei fatti sono spesso inammissibili.
- Il motivo basato su "omesso esame di fatto decisivo" ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiede che venga indicato un fatto concreto, decisivo e non considerato; non può essere utilizzato per contestare la qualificazione giuridica o l'interpretazione dei fatti fatta dal giudice di merito.
- Le contestazioni relative all'istruttoria (omessa prova testimoniale, formulazione del quesito al consulente tecnico) devono dimostrare la decisività della prova omessa o l'inidoneità manifesta dell'accertamento tecnico; altrimenti sono mera rivisitazione del merito non ammissibile in cassazione.
- Una lettera del ricorrente che solleva dubbi, ad esempio di natura fiscale, non equivale automaticamente ad un riconoscimento della correttezza dei conteggi: va valutata nel suo contesto e il suo significato è materia di apprezzamento del giudice di merito.
- In controversie su calcoli di liquidazione pensionistica o trasferimento di posizioni individuali, è importante che la parte che contesta l'operato amministrativo del fondo indichi chiaramente i fatti e le voci contabili ritenute errate e produca documentazione probatoria capace di dimostrare l'omissione o il doppio conteggio.
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