Cassazione Civile, Sentenza n. 17221/2020 del 18/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma del licenziamento disciplinare intimato l'8 giugno 2011 per essersi il lavoratore allontanato dal posto di lavoro nei giorni 23 luglio, 4, 6 e 16 settembre 2008 senza timbrare il badge; il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'efficacia preclusiva della sentenza penale di assoluzione (art. 640 c.p.), la sussumibilità della condotta alla fattispecie di arbitrario abbandono del posto di lavoro prevista dal CCNL (art.13 comma 5) che comporterebbe sanzione conservativa, l'erronea ripartizione dell'onere della prova e l'omesso esame di circostanze probatorie emerse nel procedimento penale (tolleranza di spostamenti per ragioni di servizio, plus-orario non retribuito)
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la formula assolutoria penale per "il fatto non costituisce reato" (per difetto dell'elemento soggettivo) non vincola il giudice disciplinare (applicazione dell'art. 653 c.p.p.): resta autonomia tra giudizio penale e giudizio disciplinare. Ha confermato che dagli accertamenti risultava che il ROGGIO si era effettivamente allontanato prima della fine del turno e rientrato a casa senza timbrare l'uscita; ciò integrava una condotta idonea a ledere in modo irreversibile la fiducia del datore di lavoro e costituiva giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. La Corte ha inoltre precisato che, pur essendovi stato un richiamo improprio all'art. 1218 c.c. nel motivare il riparto dell'onere della prova, la corretta disciplina da considerare in tema di impugnazione del licenziamento è l'art.5 legge 604/1966; in ogni caso la prova dell'allontanamento era fornita e gravava sul lavoratore l'onere di provare fatti impeditivi o giustificativi. Sono state rigettate le censure sulla sussumibilità nel CCNL e sull'applicazione retroattiva dell'art.55‑quater D.Lgs.165/2001 (motivi inammissibili o non conformi alla ratio decidendi). Sono liquidate spese e compensi in favore della resistente e dato atto dei presupposti per eventuale ulteriore contributo unificato (DPR 115/2002 art.13)
Norme richiamate
art.653 cod.proc.pen.
L'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione opera nel procedimento disciplinare solo se accerta che il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso; un'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo non vincola il giudice disciplinare
art.654 cod.proc.pen.
Norma richiamata erroneamente nel ricorso; la Corte indica correttamente l'art.653 come quella rilevante per l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
art.2119 cod.civ.
La condotta contestata è stata ritenuta idonea a integrare la giusta causa di licenziamento (fatto tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto per perdita del vincolo fiduciario)
art.5 legge 604/1966
Disciplina specifica in tema di impugnazione del licenziamento e riparto probatorio: una volta provato dal datore l'inadempimento, al lavoratore può spettare dimostrare circostanze impeditrici o giustificative
art.1218 cod.civ.
Citato impropriamente dalla Corte territoriale come regola generale di riparto dell'onere della prova (art.1218 riguarda l'obbligo di adempiere); la Cassazione corregge indicando la specificità della legge 604/1966
art.13 CCNL comparto SANITA' 2004
Prevede sanzioni disciplinari, tra cui la sospensione per abbandono arbitrario del posto di lavoro; la Corte osserva che la fattispecie può esigere diversa graduazione se sussistono elementi ulteriori (es. falsa attestazione della presenza)
art.55‑quater D.Lgs.165/2001
Individua la falsa attestazione della presenza in servizio come possibile fattispecie rilevante ai fini disciplinari e di licenziamento; il ricorso di retroattività non è risultato decisivo né ammissibile nelle censure svolte
art.2697 cod.civ.
Regola generale sulla prova: la Corte ha ritenuto che gli accertamenti (cartellino, riscontri di polizia giudiziaria) dimostravano l'allontanamento e giustificavano l'onere del lavoratore di provare fatti impeditivi
art.360 cod.proc.civ.
Norma utilizzata per impostare i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e vizio di motivazione)
art.348 ter cod.proc.civ.
Limiti alla rilevabilità in cassazione di taluni vizi motivazionali dopo due gradi di giudizio; la Corte ha richiamato le preclusioni applicabili
DPR 115/2002 art.13
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente
Massime di principio
- Un'assoluzione penale con formula "il fatto non costituisce reato" per difetto dell'elemento soggettivo non impedisce automaticamente la sanzione disciplinare: il giudizio disciplinare è autonomo e valuta la rilevanza disciplinare indipendentemente dall'esito penale, salvo che la sentenza penale accerti che il fatto non è avvenuto o non è illecito
- La falsa attestazione della presenza o l'abbandono del posto di lavoro che risultino da elementi probatori (cartellino, accertamenti) possono integrare giusta causa per licenziamento se la condotta è idonea a ledere il vincolo fiduciario con il datore
- Sul riparto dell'onere della prova nei casi di licenziamento trova applicazione la disciplina speciale (legge 604/1966 e successive), non la regola generale dell'art.1218 c.c.; tuttavia se il datore dimostra l'inadempimento, al lavoratore può incombere l'onere di provare fatti impeditivi o giustificativi
- Richieste di applicazione di sanzioni meno gravi previste dal CCNL (es. sospensione) devono tener conto degli elementi aggiuntivi contestati (es. falsa attestazione): la sussunzione della fattispecie nel parametro contrattuale va valutata con specificità fattuale
- In sede di impugnazione è necessario rispettare il principio di specificità dell'appello (art.342 c.p.c.) e, in cassazione, le censure devono essere adeguatamente fondate e rilevanti rispetto alla ratio decidendi, altrimenti vengono dichiarate inammissibili o infondate
- La mera esistenza, anche documentale, di ore eccedenti non retribuite non esclude automaticamente la rilevanza disciplinare di allontanamenti non autorizzati: occorre provare la giustificazione in concreto degli spostamenti
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