Cassazione Civile, Sentenza n. 17219/2020 del 18/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla resistente per presunta soppressione del posto di lavoro a seguito dell'esternalizzazione dell'Ufficio gestione del personale. La ricorrente deduce che l'esternalizzazione sarebbe fittizia (mantenimento di fatto della dipendente Conidoni alle dipendenze della Lilla) e che non vi sarebbe stata vera soppressione del posto, contestando altresì la motivazione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso; ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito adeguata motivazione e corretto esame delle prove indicanti l'effettiva esternalizzazione (assenza di nuove assunzioni dopo la procedura, disdetta del contratto software per le retribuzioni, riassunzione di una delle licenziate presso lo studio incaricato dall'azienda, licenziamento di tutte e tre le addette e differenze di costo del servizio). La Cassazione ha affermato che le censure della ricorrente tentavano una rivalutazione delle risultanze di fatto, materia non sindacabile in sede di legittimità, e che non ricorrevano vizi di motivazione tali da determinare nullità. Condanna della ricorrente alle spese di lite e segnalazione dell'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111 comma 6
Esige un "minimo costituzionale" di motivazione nelle sentenze; la corte verifica che la motivazione sia sufficiente per la comprensione e l'impugnazione della decisione.
Codice di procedura civile, art. 132 comma 2 n. 4
Prevede la nullità della sentenza per motivazione apparente, manifestamente contraddittoria o assente; richiede che il giudice d'appello espliciti il proprio percorso argomentativo e non si limiti a motivare per relationem.
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 5
Consente il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, ma la portata di questo rimedio è stata rimodulata dalla riforma; l'omessa menzione deve riguardare un fatto decisivo concretamente dibattuto.
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 4
Ground di cassazione per motivazione apparente o vizi logico-giuridici della motivazione che possono portare alla nullità della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 348 ter comma 5
Stabilisce limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: in particolare, esclude la possibilità di impugnare con art. 360 comma 1 n.5 la sentenza di appello che semplicemente confermi la decisione di primo grado.
DL 22 giugno 2012 n. 83 art. 54 lett. b) e legge 7 agosto 2012 n. 134 (conversione)
Hanno riformulato l'art.360 c.p.c., restringendo il grado di sindacabilità delle decisioni di merito in Cassazione, limitando il controllo alle ipotesi tassative (es. omesso esame di fatto decisivo) e al contenuto minimo della motivazione.
d.P.R. n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quater e art. 1-bis
Norme sul contributo unificato: possibile obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, qualora sussistano i presupposti indicati nella sentenza.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rinnovazione della valutazione delle prove di merito: le valutazioni di fatto e di credibilità delle fonti probatorie compiute dai giudici del merito sono sottratte al sindacato di legittimità salvo vizi di motivazione tassativamente previsti.
- Per impugnare proficuamente un licenziamento per esternalizzazione occorre dimostrare elementi che attestino la sua fittizietà (es. permanenza delle mansioni, continuità di controllo o organizzazione, mancata effettiva presa in carico del servizio da parte del terzo), dandone prova nel merito; mere reinterpretazioni delle stesse testimonianze non sono ammissibili in Cassazione.
- La Corte valuta l'effettività dell'esternalizzazione sulla base di indici convergenti: cessazione delle assunzioni, disdetta di contratti aziendali relativi al servizio, trasferimento reale delle funzioni al terzo, licenziamento generalizzato del personale coinvolto e differenze economiche nei costi del servizio.
- Il vizio di motivazione che giustifica la cassazione si realizza quando la sentenza è priva del percorso logico-argomentativo comprensibile (motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile) o quando vi è omesso esame di un fatto decisivo realmente oggetto di discussione tra le parti; tali ipotesi sono interpretate rigorosamente.
- Se la Corte d'Appello conferma che la riorganizzazione è effettiva e mostra il nesso causale tra ristrutturazione ed estinzione del posto, la scelta datoriale è in massima parte insindacabile salvo prova del carattere pretestuoso dell'operazione.
- In caso di soccombenza, il perdente è condannato alle spese e possono essere richiesti supplementi di contributo unificato secondo le regole del d.P.R. 115/2002.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 18 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17220/2020 del 18/08/2020
- Sentenza lavoro · 18 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17221/2020 del 18/08/2020
- Sentenza lavoro · 18 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17228/2020 del 18/08/2020
- Sentenza lavoro · 17 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17193/2020 del 17/08/2020
- Sentenza lavoro · 17 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17194/2020 del 17/08/2020
- Sentenza lavoro · 17 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17195/2020 del 17/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →