Cassazione Civile, Sentenza n. 17220/2020 del 18/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva rigettato il reclamo di Interbus e dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Di Miceli. Il licenziamento era fondato sull'accesso tramite un software di controllo remoto installato presso l'abitazione del dipendente e sulla conseguente rimozione di un programma aziendale che aveva causato anomalie ai servizi informatici; a ciò si aggiungevano contestazioni per l'omessa consegna di contratti di somministrazione alla societa' Manpower e per lo svolgimento di attivita' professionale (gestione di bed and breakfast) in violazione del R.D. 148/1931. Interbus ha dedotto, in cassazione, omissione di esame di fatti decisivi, violazioni di norme processuali e sostanziali (art. 2119 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c.), mancata acquisizione di prove telematiche e vizi di motivazione e di omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Interbus. Ha confermato il giudizio dei giudici di merito secondo cui non era adeguatamente provata la responsabilita' disciplinare del Di Miceli: dai riscontri temporali degli accessi al server risultava l'impossibilita' materiale per il dipendente di essere contemporaneamente presente sul posto di lavoro e autore dell'accesso contestato; il CTU e le indagini evidenziavano che la moglie aveva autonomo accesso e password e svolgeva attivita' di consulenza che le consentivano l'uso del sistema. La Corte ha ritenuto che le doglianze di Interbus fossero in gran parte critiche di merito non sindacabili in cassazione e ha escluso l'omessa pronuncia sulle domande subordinate, ritenendo che vi fosse pronuncia implicita. Ha inoltre ritenuto inammissibili o non decisive le richieste di acquisizione di ulteriori documenti telematici presentate tardivamente o in modo esplorativo. Condanna Interbus al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Prende atto dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La Corte richiama che l'art. 2119 (giusta causa/giustificato motivo oggettivo) e le clausole-generali richiedono una specificazione interpretativa da parte del giudice; l'integrazione normativa è sindacabile in cassazione se riguarda la regola astratta, mentre l'applicazione concreta è valutazione di merito devoluta al giudice di fatto
art. 1175 c.c.
Riferimento ai doveri di diligenza nell'esecuzione del rapporto: utilizzato dalla ricorrente per sollevare profili di adempimento e diligenza ma la Corte non ha ravvisato violazione giuridica attinente alla decisione di merito
art. 1375 c.c.
Richiamato in relazione ai doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti; la Corte non ha ritenuto che il vizio di applicazione della norma potesse giustificare la cassazione, trattandosi di valutazione incidentemente connessa al fatto
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e n. 5
art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
La Corte ricorda i limiti della cognizione di legittimità: il n. 3 (violazione di legge) è utilizzabile solo per censure di diritto e non per rivedere valutazioni di fatto; il n. 5 (omesso esame di fatto decisivo) non sussiste se il giudice ha comunque preso in considerazione il fatto anche se non citato espressamente nella sentenza
artt. 421, 345, 437 c.p.c.
artt. 421, 345, 437 c.p.c.
Norme processuali riguardanti l'assunzione e la produzione di prove e documenti; la Corte ha ritenuto che le richieste di acquisizione successive e generiche (es. comunicazioni telematiche) fossero esplorative e avrebbero dovuto essere raccolte dall'azienda prima del licenziamento
art. 18 L. n. 300/1970
Riferimento alla disciplina delle conseguenze del licenziamento illegittimo; la Corte ha esaminato le relative domande (anche subordinate) e ritenuto che la decisione dei giudici di merito implicasse pronuncia sulle stesse, per relationem
R.D. n. 148/1931 art. 5
Richiamato con riferimento alla presunta violazione da parte del dipendente per lo svolgimento di attività estranee (gestione di B&B); la Corte ha giudicato tale contestazione non decisiva ai fini della giustificazione del licenziamento
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia in senso formale perché la decisione dei giudici di merito comportava una pronuncia implicita sul punto
art. 252 c.p.c.
Regole sull'assunzione delle prove testimoniali e valutazione dell'attendibilità: la Corte ha ribadito che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione dei testimoni e tale valutazione non è sindacabile in cassazione salvo specifici profili di legge
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater e art. 1-bis
art. 13 comma 1-quater e art. 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'onere di provare che il fatto disciplinare sia effettivamente ascrivibile al lavoratore grava sul datore di lavoro: se la prova tecnica (tempi di accesso, CTU, documentazione) non consente di attribuire l'azione al dipendente in modo univoco, il licenziamento per giusta causa non regge
- La Corte di Cassazione non rivede il merito e non sostituisce la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; le censure che consistono in una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili in cassazione
- L'omesso esame di singole prove o documenti nella motivazione non integra automaticamente vizio di motivazione ai fini dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, qualora il fatto sia comunque stato considerato nel 'tacto storico' della decisione
- Le richieste di acquisizione di prove telematiche o documenti esplorative, presentate tardivamente o senza 'pista probatoria' qualificata, possono essere ritenute inammissibili: il datore di lavoro dovrebbe raccogliere prove decisive prima dell'adozione del provvedimento disciplinare
- Nelle controversie disciplinari il giudice deve integrare le clausole generali (art. 2119 c.c.) con criteri interpretativi, ma la scelta di applicazione concreta resta materia di fatto riservata al giudice del merito; la censura in cassazione può investire solo eventuali errori di diritto nella specificazione normativa
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