Cassazione Civile, Ordinanza n. 16753/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia-Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva imputato a due soci gli utili extracontabili accertati, con separato avviso, nei confronti della società partecipata, ritenendoli distribuiti pro quota in base alla partecipazione sociale. La CTP aveva respinto il ricorso dei contribuenti ritenendo legittima la pretesa; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dei soci per due ragioni: da un lato, aveva ritenuto invalido l’accertamento per violazione delle garanzie di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000; dall’altro, aveva escluso la prova della distribuzione degli utili, valorizzando l’assenza di transiti sui conti personali dei soci e la mancata indicazione delle modalità di recupero delle somme. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 12 l. n. 212/2000, sostenendo che le garanzie procedimentali previste dalla norma operano solo per il contribuente sottoposto a verifica nei propri locali e non per il terzo destinatario di un successivo accertamento; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e 47 d.P.R. n. 91/1986, contestando sia il superamento della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci sia la valutazione della prova, assumendo che spettasse ai soci dimostrare la mancata distribuzione o la loro estraneità alla gestione sociale; il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Le garanzie partecipative previste dalla norma operano esclusivamente a favore del contribuente sottoposto a verifica presso i propri locali e non si estendono al terzo nei cui confronti vengano poi emersi elementi utili per un diverso avviso di accertamento.
La Corte ribadisce che non grava sull’amministrazione l’onere di provare in positivo la materiale distribuzione degli utili extracontabili ai soci, essendo sufficiente la presunzione di attribuzione pro quota salvo prova contraria del contribuente.
Richiamato quale norma del sistema probatorio dell’accertamento fiscale oggetto di censura, in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio e alla legittimità della pretesa impositiva.
Richiamato insieme alle altre disposizioni fiscali invocate nel secondo motivo, senza una specifica autonoma ratio esplicitata nel testo rispetto alla questione della prova della distribuzione degli utili.
art. 47 d.P.R. n. 91/1986
Norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di imputazione degli utili ai soci; dal testo emerge solo il suo inserimento nel quadro normativo della censura, senza ulteriore specificazione applicativa.
Massime di principio
- Le garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente per la verifica nei locali del contribuente non sono automaticamente estensibili a soggetti terzi destinatari di un successivo accertamento fondato sugli esiti della verifica altrui.
- In tema di utili extracontabili accertati in capo a una società, l’attribuzione ai soci può essere sorretta da una presunzione semplice di distribuzione pro quota, salvo che il socio dimostri la mancata distribuzione o la propria estraneità alla gestione sociale.
- Per vincere la presunzione di distribuzione non è sufficiente allegare dati neutri o non pertinenti, come la mera mancanza di accrediti sui conti personali, se tali elementi non dimostrano in modo specifico l’accantonamento o la mancata percezione degli utili.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes idonee a sorreggerla; se entrambe vengono travolte, la sentenza va cassata con rinvio.
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