Cassazione Penale, Ordinanza n. 21432/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti di lieve entità. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, nonché il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., l'esclusione dell'attenuante del danno o del pericolo di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e la dosimetria della pena, in particolare l'aumento applicato per la continuazione ex art. 81 c.p. La Corte rileva che il ricorso era reiterativo dei motivi di appello e introduceva censure non proponibili in sede di legittimità, perché attinenti a profili di merito già motivatamente decisi dal giudice territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero esclusivamente la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e apprezzamenti di merito sorretti da motivazione congrua e immune da manifesta illogicità. Ha inoltre ritenuto corretti il diniego dell'art. 131-bis c.p., l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e la valutazione del trattamento sanzionatorio, compreso l'aumento per continuazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione/condotta illecita in materia di stupefacenti di lieve entità, per la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputata.
la causa di non punibilità è stata esclusa perché la modesta quantità di stupefacente non era del tutto marginale, vi era materiale idoneo al confezionamento di ulteriori dosi e il precedente specifico deponeva per serialità e non occasionalità della condotta.
l'attenuante del danno o del pericolo di speciale tenuità è stata esclusa sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, ritenendosi il fatto non di speciale tenuità.
la valutazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'aumento per continuazione, è stata ritenuta immune da vizi logico-giuridici.
in caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di rivalutazione del fatto, della attendibilità delle prove o della ricostruzione probatoria, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa non solo per la consistenza oggettiva del bene o della sostanza sequestrata, ma anche per elementi sintomatici di non occasionalità della condotta, come la disponibilità di materiale per ulteriori cessioni e precedenti specifici.
- L'attenuante del danno o del pericolo di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto; se il giudice di merito la esclude con motivazione non arbitraria, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione.
- La critica alla determinazione della pena e all'aumento per continuazione deve essere specifica e indicare puntualmente la sproporzione denunciata; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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