Cassazione Penale, Sentenza n. 4972/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per estorsione aggravata e altri reati, denunciando in particolare: 1) nullità per violazione del contraddittorio perché l'udienza del 21/06/2021 si tenne in loro assenza nonostante avessero presentato, mentre detenuti, istanze personali di partecipazione tramite l'ufficio matricola; 2) vizio di motivazione sulla credibilità della parte civile/persona offesa (omessa valutazione delle censure difensive); 3) (per Rayen) motivazione apparente circa la contestazione di cessione di stupefacente; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e insufficiente valutazione della personalità e precedenti; 5) liquidazione arbitraria delle statuizioni civili. Daoui inoltre censurava l'ammissione della deposizione della persona offesa (N. Bizzi) e la relativa applicazione delle norme sulla perseguibilità e sulla causa di non punibilità (art. 649 c.p.), oltre a contestare la determinazione della pena e del danno civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in via assorbente rilevando la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio: ha ritenuto che le istanze personali di partecipazione formulate dagli imputati detenuti (anche se non presentate tramite il difensore) dovevano ritenersi ammissibili alla luce dell'art. 23-bis D.L. 137/2020 e dei principi costituzionali e convenzionali (art. 111 Cost., art. 6 CEDU). La Corte ha dunque annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, senza esaminare ulteriormente nel merito le altre censure poiché l'eccezione sul contraddittorio è risultata assorbente.
Norme richiamate
art. 23-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. Legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Una istanza di partecipazione all'udienza formulata direttamente dall'imputato detenuto, anche se non presentata tramite il difensore secondo il modello formale, è ammissibile; il rifiuto di tenerla in considerazione può comportare la nullità dell'udienza e della sentenza per violazione del diritto di partecipazione e del contraddittorio.
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))
Riferito alle formalità di convocazione e alle eccezioni sulla regolarità del contraddittorio: la mancata considerazione di istanze difensive rilevanti può integrare vizio procedurale.
Riguarda le nullità processuali; la Corte ha valutato la nullità collegata alla violazione del diritto di partecipazione come rilevante e idonea ad annullare la sentenza.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo: la partecipazione e il contraddittorio sono garanzie essenziali la cui compressione illegittima determina nullità.
art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Garantisce il diritto a un processo equo; la giurisprudenza di legittimità ricorre all'art. 6 CEDU per confermare che l'esclusione ingiustificata dell'imputato dall'udienza pregiudica il giusto processo.
Citato nella censura di Daoui circa l'erronea applicazione della causa di non punibilità; la Corte di legittimità ha richiamato la necessità di verificare correttamente l'applicabilità di tale causa nel giudizio di merito, ma ha ritenuto la questione assorbita dalla nullità del contraddittorio.
art. 73, comma 5 e art. 80 lett. a) D.P.R. 309/1990
Norme penali in materia di stupefacenti citate rispetto al capo relativo alla cessione contestata a Rayen; la censura sulla motivazione rispetto a queste fattispecie è stata dichiarata assorbita dalla nullità processuale.
Riguarda i criteri per la determinazione della pena e le attenuanti generiche; i ricorrenti lamentavano insufficiente valutazione ai fini del trattamento sanzionatorio, questione però non decisa in cassazione per effetto dell'annullamento.
Massime di principio
- La richiesta di partecipazione all'udienza d'appello formulata direttamente dall'imputato detenuto, anche se non presentata tramite il difensore, non può essere automaticamente disconosciuta per difformità formale: va valutata e motivatamente accolta o respinta; il suo rigetto ingiustificato può determinare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
- In regime di misure emergenziali (es. norme COVID-19) le modalità semplificate previste non devono comprimere diritti fondamentali: la difformità dal modello procedurale non può avere effetto di estromissione della partecipazione dell'imputato.
- Quando, in un processo con più imputati, il difensore di uno presenta una richiesta tempestiva di trattazione orale, la Corte deve valutare che il giudizio si svolga in forma pubblica; se comunque si procede in rito camerale e qualcuno risulta privo di effettiva partecipazione, la nullità è estesa e può essere dedotta in cassazione.
- La Corte di Cassazione può dichiarare l'annullamento per vizio processuale di ordine generale in modo assorbente, evitando così l'esame delle censure di merito; in simili ipotesi le questioni sostanziali (credibilità, pena, danno civile) saranno riesaminate nel nuovo giudizio.
- I giudici di merito devono dare risposta puntuale e motivata alle censure difensive riguardanti credibilità della parte civile, circostanze attenuanti e quantificazione del danno: la mera apoditticità o l'omessa valutazione di elementi rilevanti sono viziate, ma la Cassazione potrà non entrare nel merito se sussiste un vizio processuale decisivo.
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