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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15306/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di detenzione di cocaina destinata allo spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, denunciava vizi di violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. In particolare: primo, si contestava la prova della destinazione a spaccio della sostanza; secondo, si lamentava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; terzo, si censurava il trattamento sanzionatorio, per omessa disapplicazione della recidiva e per il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che i giudici di merito avevano fondato la destinazione a spaccio su un quadro indiziario coerente: quantitativo rilevante di cocaina, luogo di rinvenimento in area nota per lo spaccio, condotta dell'imputato, fuga e tentativo di disfarsi della sostanza, denaro in piccolo taglio. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della lieve entità, valorizzando il dato quantitativo e qualitativo della droga e le modalità della condotta, nonché il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva, giudicati congruamente motivati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, per l'effetto, inammissibile. Ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla destinazione a spaccio della cocaina e sulla non configurabilità dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, perché sorretta da motivazione logica e completa. Ha anche considerato adeguatamente motivati il giudizio sulla recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, oltre alla dosimetria della pena, posta sotto la media edittale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Integra la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; la responsabilità è stata confermata sulla base di un quadro indiziario univoco.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La lieve entità richiede una complessiva valutazione di minima offensività, desumibile da quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici è assorbentemente negativo, l'ipotesi non è configurabile.

  • art. 133 c.p.

    Per una pena irrogata sotto la media edittale è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, essendo impliciti i criteri di commisurazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 309/1990

    Riferimento complessivo alla disciplina sugli stupefacenti, in particolare alla distinzione tra detenzione finalizzata allo spaccio e ipotesi lieve.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita la rilettura del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione fattuale adottata dal giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente, se la motivazione impugnata è logicamente coerente.
  • La destinazione a spaccio di sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di indizi convergenti, quali quantità della droga, modalità di detenzione, contesto del rinvenimento, atteggiamenti dell'agente, fuga e possesso di denaro in piccolo taglio.
  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della minore offensività del fatto; la presenza di un indice negativo particolarmente significativo, come un rilevante quantitativo o un elevato grado di purezza, può essere ostativa al riconoscimento della fattispecie.
  • Il giudizio sulla recidiva e sulle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non illogica e non contraddittoria.
  • Quando la pena è determinata in misura prossima o inferiore alla media edittale, la motivazione sulla dosimetria può essere sintetica, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e all'art. 133 c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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