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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04582/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario derivante da forniture di merce asseritamente eseguite in favore della società poi fallita. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo non provata la riferibilità delle forniture alla fallita e la data certa dei documenti prodotti; il tribunale, decidendo sull'opposizione ex artt. 98-99 l.fall., aveva confermato il rigetto osservando, in sintesi, che non era stata data prova sufficiente dell'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti, che la documentazione prodotta non era munita di data certa anteriore al fallimento e che la prova testimoniale richiesta era superflua o non decisiva. In cassazione la società creditrice ha articolato sette motivi, denunciando: violazione dell'art. 2704 c.c. sulla data certa opponibile al fallimento; erronea applicazione delle norme societarie sull'oggetto sociale; nullità per motivazione apparente; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 99 e 115 c.p.c. per il mancato riconoscimento del credito e per la pretesa spendita del nome della ricorrente nel rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure, affermando che il motivo sulla data certa mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio; che il richiamo all'estraneità delle forniture all'oggetto sociale risultava tratto dal solo decreto del giudice delegato e non dalla decisione impugnata; che la motivazione del tribunale era tutt'altro che apparente, perché consentiva di comprendere le ragioni del rigetto; che le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. erano una surrettizia richiesta di rivalutazione del merito; che il vizio di omesso esame non era configurabile perché la ricorrente lamentava in sostanza una diversa lettura delle prove; e che la mancata ammissione della prova testimoniale era un apprezzamento di merito insindacabile, non illogico né fondato su errati principi giuridici. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il fallimento intimato non si era difeso.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo se ricorre un fatto idoneo a renderne certa l'anteriorità; tale fatto può anche essere atipico e provato con testimoni o presunzioni, ma deve avere carattere oggettivo e una certezza pari a quella dei fatti tipici.

  • art. 93 l.fall.

    La domanda di ammissione al passivo deve essere supportata da prova documentale idonea a rendere opponibile il credito alla massa.

  • art. 98 l.fall.

    L'opposizione allo stato passivo è il rimedio contro il decreto del giudice delegato di mancata ammissione.

  • art. 99 l.fall.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale può verificare la fondatezza della pretesa creditoria, ma il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale natura; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito valuta liberamente le prove, salvo quelle legali, e il relativo apprezzamento non è sindacabile in cassazione se logicamente coerente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve essere motivata, ma il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale.

  • art. 113 c.p.c.

    La decisione deve essere resa secondo diritto, ma la censura non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge presuppone un errore nell'interpretazione o nella sussunzione della fattispecie astratta, non una mera contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale e la nullità della sentenza non derivano dalla semplice insoddisfazione per la valutazione delle prove, se la motivazione è esistente e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la diversa valutazione di questioni o argomentazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di verifica del passivo fallimentare, il creditore deve offrire prova idonea e opponibile alla massa del rapporto da cui deriva il credito; se la documentazione è priva di data certa anteriore al fallimento, il giudice può negarne l'opponibilità ai terzi.
  • La curatela è terza rispetto al rapporto dedotto dal creditore, sicché l'onere probatorio grava integralmente sul creditore istante; tuttavia il principio di non contestazione resta astrattamente applicabile, salvo che nel caso concreto il curatore non si sia costituito.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa; la censura deve colpire l'erronea interpretazione della norma o la sua falsa sussunzione.
  • Il vizio di motivazione è ormai configurabile solo nei casi di motivazione assente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile l'insufficienza motivazionale come tale.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale è sindacabile in cassazione solo se si traduce in violazione di legge o in un vizio logico radicale; resta invece insindacabile l'apprezzamento di superfluità o non decisività compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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