Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30334/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 25/10/2021 che aveva confermato la condanna a 4 anni di reclusione e Euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990: si contestava l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del coimputato Zouhair Saas e del teste Oumahia, la riconducibilità delle conversazioni "Facebook" al ricorrente, la qualificazione giuridica (sostenendo che dovessero sussistere due reati distinti, l'uno ai sensi del comma 1 e l'altro ai sensi del comma 5 dell'art. 73) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto sussistenti riscontri individualizzanti (contatti telefonici, chat "Facebook" collegati all'utenza attribuita al ricorrente, ritrovamento in un'abitazione di bilancino e materiale per confezionamento, rinvenimento di droga e riconoscimenti testimoniali) che corroborano le dichiarazioni del coimputato e del teste. Ha inoltre confermato la corretta qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 1 (concorso nella detenzione a fini di spaccio, anche alla luce della contestuale detenzione di massicce quantità di hashish e di cocaina), escludendo l'applicabilità della ipotesi di lieve entità (comma 5) per la complessità e offensività del comportamento. Infine ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo adeguata e non illogica la motivazione della Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha confermato che la valutazione della rilevanza della "ipotesi lieve" (comma 5) richiede una valutazione globale di quantità, qualità, modalità e circostanze: il mero dato ponderale non è decisivo. In presenza di contestuale detenzione di ingente quantità di sostanza "leggera" e di una quantitativo non irrilevante di sostanza "pesante", la fattispecie è ragionevolmente inquadrabile nel comma 1 (detenzione a fini di spaccio) e non nel comma 5.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare che il coimputato ha patteggiato (art. 444) e poi è stato sentito come teste; tale stato non esclude la utilizzabilità delle sue dichiarazioni ma richiede verifica dei riscontri individualizzanti, che nel caso sono ritenuti presenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti da parte dei giudici di merito se motivato e privo di manifesta illogicità; il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le circostanze favorevoli, ma quelle ritenute decisive.

Massime di principio

  • La qualificazione tra "ipotesi lieve" (art.73 comma 5) e reato più grave (comma 1) si basa su una valutazione complessiva di quantità, qualità delle sostanze, modalità, mezzi e circostanze: il solo peso non decide automaticamente.
  • Dichiarazioni di coimputati/testimoni che hanno patteggiato possono essere utilizzate se esistono riscontri individualizzanti (contatti telefonici, chat attribuite, proprietà/uso del veicolo, ritrovamenti in abitazione, strumenti per il confezionamento, ecc.). I riscontri non devono essere "autosufficienti" ma valutati nel loro insieme.
  • La presenza di sostanze di tipologie diverse ("pesante" e "leggera") non esclude, a priori, né la pluralità di reati né la valutazione unitaria: il giudice deve valutare il contesto e può legittimamente ritenere un'unica fattispecie più grave se gli elementi concreti lo giustificano.
  • Le prove informatiche e telefoniche (chat, screenshot, numeri di utenza) sono ammissibili e rilevanti se collegate a riscontri materiali o testimonianze che ne corroborino l'attendibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è difficilmente sindacabile in cassazione quando la motivazione dei giudici di merito è coerente e non manifestamente illogica; il giudice deve indicare gli elementi decisivi presi in considerazione, non esaustivamente tutti gli elementi favorevoli invocati dalla difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.