Cassazione Penale, Sentenza n. 30334/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 25/10/2021 che aveva confermato la condanna a 4 anni di reclusione e Euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990: si contestava l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del coimputato Zouhair Saas e del teste Oumahia, la riconducibilità delle conversazioni "Facebook" al ricorrente, la qualificazione giuridica (sostenendo che dovessero sussistere due reati distinti, l'uno ai sensi del comma 1 e l'altro ai sensi del comma 5 dell'art. 73) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto sussistenti riscontri individualizzanti (contatti telefonici, chat "Facebook" collegati all'utenza attribuita al ricorrente, ritrovamento in un'abitazione di bilancino e materiale per confezionamento, rinvenimento di droga e riconoscimenti testimoniali) che corroborano le dichiarazioni del coimputato e del teste. Ha inoltre confermato la corretta qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 1 (concorso nella detenzione a fini di spaccio, anche alla luce della contestuale detenzione di massicce quantità di hashish e di cocaina), escludendo l'applicabilità della ipotesi di lieve entità (comma 5) per la complessità e offensività del comportamento. Infine ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo adeguata e non illogica la motivazione della Corte territoriale.
Norme richiamate
La Corte ha confermato che la valutazione della rilevanza della "ipotesi lieve" (comma 5) richiede una valutazione globale di quantità, qualità, modalità e circostanze: il mero dato ponderale non è decisivo. In presenza di contestuale detenzione di ingente quantità di sostanza "leggera" e di una quantitativo non irrilevante di sostanza "pesante", la fattispecie è ragionevolmente inquadrabile nel comma 1 (detenzione a fini di spaccio) e non nel comma 5.
Richiamata per spiegare che il coimputato ha patteggiato (art. 444) e poi è stato sentito come teste; tale stato non esclude la utilizzabilità delle sue dichiarazioni ma richiede verifica dei riscontri individualizzanti, che nel caso sono ritenuti presenti.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti da parte dei giudici di merito se motivato e privo di manifesta illogicità; il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le circostanze favorevoli, ma quelle ritenute decisive.
Massime di principio
- La qualificazione tra "ipotesi lieve" (art.73 comma 5) e reato più grave (comma 1) si basa su una valutazione complessiva di quantità, qualità delle sostanze, modalità, mezzi e circostanze: il solo peso non decide automaticamente.
- Dichiarazioni di coimputati/testimoni che hanno patteggiato possono essere utilizzate se esistono riscontri individualizzanti (contatti telefonici, chat attribuite, proprietà/uso del veicolo, ritrovamenti in abitazione, strumenti per il confezionamento, ecc.). I riscontri non devono essere "autosufficienti" ma valutati nel loro insieme.
- La presenza di sostanze di tipologie diverse ("pesante" e "leggera") non esclude, a priori, né la pluralità di reati né la valutazione unitaria: il giudice deve valutare il contesto e può legittimamente ritenere un'unica fattispecie più grave se gli elementi concreti lo giustificano.
- Le prove informatiche e telefoniche (chat, screenshot, numeri di utenza) sono ammissibili e rilevanti se collegate a riscontri materiali o testimonianze che ne corroborino l'attendibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è difficilmente sindacabile in cassazione quando la motivazione dei giudici di merito è coerente e non manifestamente illogica; il giudice deve indicare gli elementi decisivi presi in considerazione, non esaustivamente tutti gli elementi favorevoli invocati dalla difesa.
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