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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30292/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso di Morinelli: censura per violazione degli artt. 516 e 521 c.p.p., nonché artt. 111 Cost. e 6 CEDU, per la riqualificazione del capo A da tentata estorsione a consumata illecito di concorrenza (art. 513-bis c.p.), contestazione di illegittima applicazione della continuazione, contestazione di travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione su più dichiarazioni testimoniali, censura sull'applicabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis/ art. 7 L. 203/1991) e sulla utilizzazione di una registrazione come confessione stragiudiziale; contestata anche la negazione delle attenuanti generiche. Ricorso di Esposito: vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (richiamato l'art. 604 comma 3 c.p.p.), lamentata indistinta sovrapposizione delle posizioni con Morinelli, critica dell'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali (in particolare di Mario/Rocco Mega, Bianco, Tambasco, Di Mauro, Lajmi, De Marco), omesso esame di un memoriale depositato dall'imputato e censura sull'entità della pena.

La decisione

Per Morinelli il ricorso è stato rigettato: la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto da tentato a consumato poiché la fattispecie materiale contestata non è cambiata e l'imputato ha potuto difendersi sui medesimi elementi; la qualificazione ai sensi dell'art. 513-bis è stata considerata coerente con il contesto fattuale (concorrenza illecita nel mercato delle gite nautiche) e la continuazione tra i reati è stata ritenuta correttamente applicata dato che le lesioni costituivano fatto autonomo rispetto alla condotta di minaccia; le censure sulla valutazione delle prove e sulle contraddizioni testimoniali sono state dichiarate inammissibili o infondate perché costituiscono richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità; la dedotta nullità o inidoneità della registrazione è risultata priva di censure concrete sul contenuto. Per Esposito il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e perché tendeva a ottenere una diversa lettura dei fatti già valutati in sede di merito; la Corte ha altresì disposto che, non essendovi colpa nella proposizione del ricorso, si applichi l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 513-bis cod. pen.

    illecita concorrenza con minaccia o violenza

    La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione in 513-bis quando il fatto materiale contestato resta lo stesso e l'imputato ha potuto difendersi; la norma è applicabile al contesto di interferenza sul mercato delle gite nautiche

  • art. 516 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla riqualificazione

    Usato nel quadro del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha affermato che la riqualificazione non viola l'art. 516 se non altera la posizione sostanziale dell'imputato

  • art. 521 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla trasformazione da tentato a consumato

    La Corte conferma che l'art. 521, comma 1, non impedisce la condanna per reato consumato quando il fatto materiale è quello già contestato e la difesa non è stata pregiudicata

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa

    Il vizio costituzionale è stato escluso: il diritto di difesa non è stato compromesso dalla riqualificazione giuridica del fatto

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo

    La Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia del giusto processo perché l'imputato ha potuto esercitare la difesa sui fatti contestati

  • art. 416-bis cod. pen. / art. 7 L. n. 203/1991

    circostanza aggravante del metodo mafioso (già art. 7 della L. n. 203/1991)

    La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante anche a soggetti che, pur subendo estorsione o pagando 'pizzo', partecipano a dinamiche economiche tipiche degli ambienti mafiosi; non c'è assorbimento automatico nella fattispecie principale quando la circostanza è concretamente dimostrata

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    richiamato nel senso dell'assenza di aumenti per la continuazione

    La Corte ha osservato che l'assenza di aumenti nella determinazione del trattamento sanzionatorio è coerente con la qualificazione giuridica operata

  • art. 604 c.p.p., comma 3

    richiamato nel ricorso di Esposito in tema di motivazione e condanna al risarcimento

    Contestazione in ordine alla motivazione sulla responsabilità civile; la Corte ha ritenuto la censura generica e volta a una rivalutazione di merito

  • art. 616 c.p.p.

    applicato dalla Corte per le conseguenze dell'inammissibilità

    In caso di dichiarazione di inammissibilità, ove non sussista colpa grave del ricorrente, la Corte può comunque disporre l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende; qui fissato in euro 3.000,00

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto in sede di giudizio d'appello o di cassazione è lecita se non altera il fatto materiale contestato e non pregiudica il diritto di difesa: la trasformazione da tentato a consumato può essere ammessa quando gli elementi di fatto rimangono gli stessi e l'imputato ha potuto difendersi su di essi
  • Le questioni di continuazione e di assorbimento tra reati dipendono dalla concretizzazione delle condotte: la violenza che cagiona lesioni è di regola autonoma rispetto alla minaccia e può integrare un reato distinto, giustificando il concorso di reati
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere applicata anche in contesti in cui soggetti imprenditoriali abbiano ruolo ambivalente (benefici e al contempo obblighi verso il sodalizio); serve una valutazione concreta delle circostanze, non un automatismo di assorbimento
  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione della prova di merito o una rivalutazione delle testimonianze salvo illogicità manifeste, travisamento del fatto o violazioni di legge evidenti: molte censure di mera valutazione probatoria risultano inammissibili
  • La utilizzazione di registrazioni e dichiarazioni stragiudiziali può essere ampiamente valutata in sede di merito; in Cassazione va dedotto un vizio specifico sul contenuto o sulla utilizzabilità per ottenere rilievo
  • Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sulla pena sono di competenza del giudice del merito; in Cassazione occorre motivazione puntuale per ottenere la riforma della pena

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