Cassazione Penale, Sentenza n. 30286/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) inosservanza della legge penale per aver il Tribunale qualificato la pena pecuniaria come "multa" anziché "ammenda" nonostante si tratti di un reato contravvenzionale; (2) violazione del diritto di difesa perché la Corte d'appello ha celebrato l'udienza in camera di consiglio il 31/03/2021 (misure emergenziali Covid-19) malgrado l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali, senza disposto rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha proceduto, comunque, alla rettifica materiale della sentenza di primo grado: la specie della pena pecuniaria indicata nel dispositivo del Tribunale ("multa") va qualificata come "ammenda" in quanto si tratta di reato contravvenzionale. Sulla doglianza relativa all'udienza camerale e all'astensione ha ritenuto la decisione della Corte territoriale legittima: il difensore non aveva richiesto la discussione orale, per cui l'adesione all'astensione non imponeva il rinvio; pertanto la doglianza è manifestamente infondata. La Corte ha inoltre osservato che la somma pecuniaria indicata dal Tribunale risultava al di sotto del minimo edittale, ma trattandosi di errore favorevole al condannato non è intervenuta per aumentarla (divieto di reformatio in peius senza gravame del P.M.). Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; rettifica del dispositivo: "multa" sostituita con "ammenda"; esclusa la condanna alla Cassa delle ammende per le particolari ragioni richiamate (Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata per qualificare il fatto come reato edilizio di natura contravvenzionale; da ciò discende che la pena pecuniaria applicabile è l'ammenda e non la multa.
art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020
Predisposizione normativa delle misure processuali emergenziali durante la pandemia, che ha legittimato la trattazione in udienza camerale non partecipata per contenere la diffusione del Covid-19.
art. 619 cod. proc. pen., comma 2
quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rettificare errori di denominazione o di computo della pena (es. "multa" vs "ammenda") senza annullare la sentenza, anche se il ricorso è inammissibile.
art. 130 cod. proc. pen.
"l'imputazione non è dichiarata inammissibile"
Norma che regola la correzione di errori materiali da parte del giudice dell'impugnazione; richiamata in contrapposizione all'ambito speciale dell'art. 619, che non subordina la rettifica all'ammissibilità del gravame.
art. 1 cod. pen.
Riferimento generale al divieto di reformatio in peius e ai limiti nell'intervenire in sede di legittimità su errori favorevoli al condannato; utilizzato per spiegare l'impossibilità di aggravare la pena pecuniaria ridotta al di sotto del minimo edittale in assenza di impugnazione del P.M.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per escludere l'applicabilità dei presupposti che giustificano la condanna del ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende, alla luce della peculiare natura della vicenda.
Massime di principio
- Se in udienza camerale prevista dalla normativa emergenziale il difensore non chiede la discussione orale, l'adesione a uno sciopero/astensione non obbliga il giudice a rinviare: l'assenza di richiesta di discussione può essere interpretata come rinuncia alla comparizione.
- La Corte di cassazione può rettificare errori materiali di denominazione o computo della pena (es. "multa" vs "ammenda") ai sensi dell'art. 619 c.2 anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile; tale rettifica non comporta l'annullamento.
- Per i reati contravvenzionali la pena pecuniaria corretta è l'ammenda; l'indicazione di 'multa' nel dispositivo è un errore materiale rettificabile.
- Se il giudice ha inflitto una pena pecuniaria inferiore al minimo edittale in senso favorevole al condannato, la Corte di cassazione non può aumentarla d'ufficio in sede di legittimità in assenza di impugnazione/reclamazione del Pubblico Ministero (divieto di reformatio in peius).
- Un errore limitato al dispositivo, non riscontrabile nella motivazione (che contenga la corretta qualificazione), è indice di errore materiale e giustifica la rettifica senza annullamento.
- La richiesta di rinvio del processo per adesione difensiva ad uno sciopero richiede un'istanza concreta di discussione orale per essere efficace; altrimenti il giudice può procedere in conformità alla normativa emergenziale.
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