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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30290/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato condanne per reati collegati (tra cui associazione e ricettazione). Pellegrino denunciava violazione di legge e contraddittorietà per mancato computo della prescrizione del reato contestato (art.73, comma 6 DPR 309/90) e contestava il diniego delle attenuanti/valutazione della recidiva. Le altre tre (Del Monaco, Giugliano Antonietta e Cira) contestavano la sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo della ricettazione (art.648 c.p.), lamentando carenze probatorie circa la traditio e l'effettività delle dazioni nonché motivazione per relationem; Antonietta impugnava anche il diniego del beneficio della non menzione (art.175 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Angelino Pellegrino Claudio ritenendo che la corte d'appello avesse delimitato la partecipazione del ricorrente al sodalizio fino alla data dell'arresto (17/06/2011) e che, computata la sospensione maturata nel primo grado, il termine massimo di prescrizione fosse già decorso prima della pronuncia d'appello: ha quindi annullato senza rinvio la sentenza nei suoi confronti per estinzione del reato per prescrizione (art.129 c.p.p.). Quanto a Del Monaco, Giugliano Antonietta e Giugliano Cira i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione congiunta delle decisioni di primo e secondo grado (c.d. doppia conforme), ritenendo dimostrata la provenienza illecita delle somme e la consapevolezza delle imputate in base a conversazioni intercettate e al quadro probatorio; inoltre il diniego della non menzione è stato ritenuto motivato. I tre sono condannate alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 6

    La Corte ha valutato la fattispecie associativa come temporalmente delimitata dalla sentenza di primo grado (fino all'arresto del 17/06/2011) e ha ritenuto che, rispetto a quella data, si debba calcolare la prescrizione a partire da quel termine determinato in sentenza

  • Codice penale art. 648 (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo della ricettazione per le ricorrenti sulla base della valutazione complessiva delle intercettazioni e dei rapporti con i soggetti eroganti, anche in assenza di prova materiale della traditio

  • Codice di procedura penale art. 129 comma 1 e comma 2

    Applicato per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione (comma 1). La Corte escludeva l'assoluzione di merito ex comma 2 perché non risultava evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato alla luce degli elementi già valutati nei gradi precedenti

  • Codice penale art. 175 (non menzione)

    La Corte ha ritenuto motivato il diniego del beneficio della non menzione in relazione al quadro soggettivo e alla gravità del comportamento, trovando irrilevanti i richiami difensivi sul recupero morale e sociale

  • Codice di procedura penale artt. 516 e ss.

    Richiamati in tema di necessità di imputazioni precise e della correlazione temporale tra contestazione e sentenza, con conseguente incidenza sul calcolo della prescrizione

  • Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. e

    Richiamato implicitamente nel discorso sui limiti di cassazione: censure minime o non decisive sulla motivazione non danno luogo all'annullamento

Massime di principio

  • La delimitazione temporale della partecipazione a un'associazione criminale nella sentenza di primo grado fissa il termine di riferimento per il calcolo della prescrizione: se la condotta è stata dichiarata cessata a una data, la prescrizione decorre da quella data anche in sede d'appello
  • Se la prescrizione del reato è maturata, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.p.p.; non è obbligatoria l'assoluzione di merito salvo che l'innocenza emerga in modo evidente dagli atti
  • In presenza di sentenze conformi di primo e secondo grado (doppia conforme), l'appellabilità delle questioni già esaurientemente motivate è limitata: la corte d'appello può motivare per relationem quando il secondo grado riprende e conferma il percorso logico-giuridico del primo
  • Per la ricettazione, l'assenza di prova materiale della consegna (traditio) può essere superata da un quadro indiziario forte e coerente (es. intercettazioni, rapporti e comportamenti) che dimostri l'effettività delle dazioni e la consapevolezza della provenienza illecita
  • Il diniego del beneficio della non menzione va valutato nel contesto soggettivo complessivo: la gravità del comportamento e la condivisione di un 'sistema' illegale possono giustificare il diniego anche in presenza di elementi di lieve impatto formale

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