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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24810/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento relativo a Irpef, Irap e Iva per l'anno d'imposta 2007. La controversia verteva sull'eccepita decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento: secondo la CTR doveva aversi riguardo alla data di ricezione dell'atto da parte della contribuente, mentre l'Ufficio sosteneva che, per verificare la tempestività, dovesse considerarsi la data di spedizione dell'atto impositivo. Con il primo motivo l'Ufficio denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 115 c.p.c., 43 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito preso a riferimento il momento della ricezione anziché quello della spedizione. Con il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per motivazione solo apparente sulla questione della decadenza.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati congiuntamente. Ha affermato che, in tema di accertamento tributario notificato a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva il momento in cui l'atto viene spedito/consegnato al servizio postale dal notificante, non quello in cui il destinatario lo riceve. Nel caso concreto, dalla relata, dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito e dalla distinta di spedizione risultava che la raccomandata contenente la CAD era stata spedita il 31 dicembre 2013, data che doveva essere considerata quale momento di perfezionamento della notificazione per l'Amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, che dovrà riesaminare la decadenza secondo il principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione alla disciplina della notificazione e della decadenza dal potere di accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato quale norma disciplinante la notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di violazione di legge, ma la Corte risolve la questione sul diverso piano della tempestività della notifica.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come norma che fissa il termine decadenziale per l'accertamento tributario.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come norma che disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso in tema di onere della prova del perfezionamento della notifica.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    La Corte lo interpreta in senso costituzionalmente orientato, ritenendo sufficiente, per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    Sono evocati per giustificare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890 del 1982 in tema di prova della notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato quale termine entro cui deve perfezionarsi la notifica per il notificante nel giudizio tributario, con prova fornita dalla distinta di trasmissione recante timbro datario delle Poste.

Massime di principio

  • In tema di notificazione di atti impositivi a mezzo del servizio postale, ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva il momento in cui l'atto viene spedito o consegnato al servizio postale dal notificante, non quello della materiale ricezione da parte del destinatario.
  • La prova del perfezionamento della notifica, quando l'atto non sia consegnato direttamente al destinatario e intervenga la comunicazione di avvenuto deposito, può essere fornita dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa.
  • Nel giudizio tributario, la distinta o elenco di trasmissione delle raccomandate recante timbro datario postale può costituire prova idonea della consegna dell'atto all'ufficio postale e quindi del perfezionamento della notificazione per il notificante.
  • Quando il giudice di merito valuta la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, deve accertare correttamente il momento perfezionativo della notificazione per il notificante, distinguendolo da quello di ricezione da parte del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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