Cassazione Civile, Ordinanza n. 03438/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un cambio di appalto nel settore pulizie/multiservizi presso un presidio ospedaliero e dal precedente licenziamento disciplinare intimato alla lavoratrice dalla società originariamente datrice di lavoro. La lavoratrice aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto al passaggio diretto presso la società subentrante nell'appalto e, per il periodo intermedio, presso la società che aveva gestito il ramo d'azienda successivamente acquisito, con condanna di entrambe all'assunzione e al risarcimento delle retribuzioni perdute. Le società ricorrenti hanno censurato: 1) l'interpretazione dell'art. 4 del CCNL multiservizi, sostenendo che il diritto all'assunzione spettasse solo ai lavoratori effettivamente impiegati dalla ditta uscente nei quattro mesi antecedenti la cessazione dell'appalto e licenziati per tale cessazione, mentre la lavoratrice non sarebbe stata in servizio per effetto del licenziamento disciplinare; 2) la ritenuta opponibilità nei loro confronti del giudicato formatosi tra la lavoratrice e il precedente datore di lavoro sulla illegittimità del licenziamento e sulla reintegrazione; 3) la decorrenza degli effetti di tale accertamento, che secondo le ricorrenti non poteva operare prima del passaggio in giudicato; 4) la mancata considerazione di un fatto decisivo relativo all'effettiva reintegrazione della lavoratrice e all'eventuale esecuzione della sentenza contro il precedente datore, con possibile esclusione o riduzione del danno; 5) per la società che aveva gestito il ramo d'azienda, l'insussistenza dei presupposti per la costituzione del rapporto in base al cambio di appalto o alla disciplina contrattuale, nonché l'erroneità della condanna costitutiva e della retrodatazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo principale sulla disciplina del cambio appalto, affermando che la declaratoria di illegittimità del licenziamento con efficacia ex tunc ricostituisce il rapporto di lavoro e rende la lavoratrice astrattamente inserita nell'area applicativa della clausola collettiva sul passaggio del personale, senza distinguere tra impiego effettivo e 'virtuale'. Ha escluso che la decisione di merito avesse fondato l'obbligo delle società sul giudicato inter alios, chiarendo che la statuizione discendeva dalla clausola contrattuale e dalla vicenda societaria del conferimento del ramo d'azienda. Ha dichiarato inammissibili per novità o per difetto di correlazione con la sentenza impugnata alcuni ulteriori motivi, e ha ritenuto infondati gli altri. In conseguenza del rigetto, ha condannato una delle ricorrenti al pagamento delle spese in favore della lavoratrice e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 CCNL personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi
La clausola sul cambio di appalto tutela il personale che, per effetto della ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro a seguito dell'annullamento del licenziamento, deve considerarsi rientrante nel novero dei lavoratori dipendenti dall'impresa uscente nel periodo utile previsto dal contratto collettivo; non è necessario distinguere tra impiego effettivo e virtuale quando tale distinzione vanificherebbe la reintegra.
Il giudicato formatosi in un diverso giudizio non è stato posto a base della decisione nei confronti delle società ricorrenti; la Corte ha escluso che la sentenza sulla illegittimità del licenziamento producesse, di per sé, un vincolo diretto nei loro confronti come giudicato inter alios.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla opponibilità del giudicato, senza che la Corte ne abbia accolto la censura.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla opponibilità del giudicato, senza accoglimento.
art. 6 CEDU
art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Richiamato nel motivo di ricorso sulla opponibilità del giudicato, senza accoglimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per novità della questione o per difetto di specifica correlazione.
Richiamato per sostenere il concorso colposo o la riduzione del danno in relazione all'eventuale mancata esecuzione della sentenza contro il precedente datore, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato per affermare che l'opposizione dell'ente committente ha determinato la risoluzione della situazione in essere, senza incidere sulla effettiva sussistenza del conferimento del ramo d'azienda.
Richiamato in relazione alla reintegrazione della lavoratrice dopo l'annullamento del licenziamento disciplinare.
Richiamato dai ricorsi per sostenere l'asserita natura costitutiva della pronuncia, ma la Corte ha precisato che la decisione di merito era di condanna all'assunzione e al risarcimento, non una sentenza costitutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto disciplinato dalla contrattazione collettiva, la declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore da parte dell'impresa uscente, con effetti retroattivi, può ricondurre il lavoratore nell'area dei destinatari della clausola di passaggio del personale, senza che rilevi la mancanza di un impiego effettivo nel periodo immediatamente precedente al subentro quando ciò dipenda da un licenziamento poi annullato.
- Il giudicato formatosi tra il lavoratore e il precedente datore di lavoro non si estende automaticamente ai terzi datori di lavoro subentranti; la decisione nei loro confronti deve poggiare sulla disciplina contrattuale applicabile e sulla vicenda oggettiva di successione nell'appalto o nel ramo d'azienda.
- Quando la sentenza di merito condanna all'assunzione e al risarcimento del danno per mancata tempestiva assunzione, non si è in presenza di una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., ma di una condanna fondata sull'accertamento del diritto del lavoratore e della correlata inadempienza.
- Le censure per omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se introducono questioni nuove non trattate nei gradi di merito o se non si correlano alla reale ratio della sentenza impugnata.
- Una doglianza incentrata sul concorso colposo del creditore o sulla riduzione del danno ex art. 1227 c.c. è inammissibile quando presuppone l'accoglimento di una precedente censura dichiarata inammissibile o comunque non esaminata nei gradi di merito.
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