Cassazione Penale, Sentenza n. 12475/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia in carcere applicata dal GIP in relazione al capo 15 dell'incolpazione provvisoria (detenzione e porto illegale di armi, con riferimento aggravante all'art. 416-bis.1 cod. pen.). Le evidenze poste a fondamento della misura erano soprattutto conversazioni captate (ambientale del 28/05/2020) dalle quali emergerebbe che il ricorrente custodiva due pistole appartenute al cognato Carmelo Giambò, esponente della famiglia mafiosa dei barcellonesi, e aveva svolto atti di custodia/trasporto per conto del medesimo. Il ricorrente deduceva l'insussistenza dei gravi indizi, la non attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, la non applicabilità della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275/3 (perché non contestata l'aggravante mafiosa), la possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e la sua sostanziale incensuratezza.
La decisione
Rigetto del ricorso per infondatezza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato le captazioni e il contesto familiare/associativo, ritenendo sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) nonostante la contestazione provvisoria del reato fosse, in concreto, quella della detenzione di armi. È stato inoltre affermato che la valutazione circa l'utilizzabilità e l'interpretazione delle intercettazioni è di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; che la custodia in carcere è proporzionata e gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) erano inidonei a prevenire la reiterazione della condotta di custodia di armi; rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; disposti gli adempimenti per eventuale mantenimento della custodia secondo le norme procedurali.
Norme richiamate
Rilevato come quadro associativo di riferimento (famiglia mafiosa dei barcellonesi) che contesta il contesto del fatto; la circostanza aggravante è evocata dalla motivazione come elemento di contesto anche se non sempre formalmente contestata
Richiamato in relazione all'aggravamento per reati commessi in favore di associazione mafiosa, valutato dal Tribunale quale contesto ricostruttivo delle attività di riaccumulo di armi
Il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le captazioni nonostante l'autorizzazione fosse originariamente relativa al reato di associazione; richiamata la deroga al divieto prevista per reati perseguibili in flagranza
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nel testo del gravame, in ordine ai presupposti probatori per la gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento dei gravi indizi sia di merito e correttamente effettuato dal riesame
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma relativa alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto sussistenti tali esigenze alla luce degli elementi probatori
art. 275 cod. proc. pen. (commi 2-bis, 3, 3-bis)
Discusse in relazione alla presunzione di pericolosità e alla scelta della misura; la Corte ha ritenuto che la presunzione richiamata non sia determinante per l'esito e che il giudizio prognostico del riesame abbia correttamente valutato l'attualità e la concretezza del pericolo
Richiamato in relazione agli strumenti elettronici di controllo: la Corte ha affermato che l'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari implica anche la non idoneità degli strumenti elettronici
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposti adempimenti della cancelleria in caso di mantenimento della custodia cautelare
legge n. 895/1967 art. 7 (diminutiva)
Richiamata dal ricorrente quale possibile diminuzione applicabile al reato di detenzione di armi; non ha inciso sull'esito cautelare
Massime di principio
- Le intercettazioni ambientali e le conversazioni captate sono valutazioni di fatto affidate al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la manifesta illogicità o inconsistenza della motivazione.
- Per l'applicazione di misure cautelari è necessario un giudizio prognostico sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, fondato su elementi concreti quali modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale.
- La detenzione non occasionale di armi nell'interesse di soggetti riconducibili a contesti mafiosi può giustificare la custodia in carcere ove gli arresti domiciliari risultino inidonei a impedire la prosecuzione della condotta.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 può essere evocata dal giudice ma, anche se non formalmente operante, il complesso probatorio può comunque giustificare la misura cautelare.
- L'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari comporta implicitamente la non idoneità all'uso di strumenti di controllo elettronico; l'onere motivazionale ricade sul giudice di merito ed è apprezzabile in sede di legittimità solo se manifestamente illogico.
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