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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23229/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2000 emesso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di intermediario finanziario. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggior reddito ritenendo indebite deduzioni e ricavi non dichiarati, desumendoli da versamenti effettuati su un conto corrente presso il Banco di Napoli, non transitati sul conto corrente presso la BNL destinato all'attività professionale e non registrati sul libro giornale. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, confermando il recupero per i versamenti sul conto del Banco di Napoli non preceduti da prelevamenti dal conto BNL, ritenuti non giustificati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione con rinvio, sostenendo che il giudice di rinvio non aveva verificato se i versamenti fossero sostanziali giroconti, la corrispondenza tra prelievi e versamenti, la compatibilità temporale con le esigenze di vita e la natura familiare/cointestata del conto; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere ritenuto non giustificati i versamenti non preceduti da prelievi corrispondenti; 3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulla medesima valutazione dei versamenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR, quale giudice di rinvio, non avesse correttamente applicato il principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione con rinvio. In particolare, la motivazione impugnata non dava conto di un accertamento analitico sulla natura dei versamenti come giroconti, sulla eventuale natura cointestata e familiare del conto oggetto di accertamento e sulla compatibilità tra prelievi, versamenti e ordinarie esigenze di vita del nucleo familiare, nei termini espressamente richiesti dalla sentenza rescindente. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio di diritto già fissato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base dell'accertamento presuntivo dei redditi mediante movimenti bancari; la Corte ne presuppone l'applicazione nel rispetto dell'onere della prova e della necessità di verificare le giustificazioni del contribuente.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto fissato dalla sentenza di cassazione; la sua violazione determina cassazione della sentenza resa in sede di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova contraria grava sul contribuente quando l'Ufficio fondi la pretesa su presunzioni relative ai movimenti bancari.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova per presunzioni, che deve derivare logicamente da fatti noti e non controversi.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni utilizzate dall'Ufficio devono avere gravità, precisione e concordanza; il giudice deve valutarne la capacità logica alla luce delle giustificazioni offerte dal contribuente.

  • artt. 37 e seguenti d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Sono richiamati nella precedente sentenza rescindente per affermare l'ammissibilità dell'accertamento fondato su prove presuntive nei redditi.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario fondato su movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve verificare in modo analitico le giustificazioni offerte dal contribuente, non potendo limitarsi a un riscontro parziale o per masse dei movimenti contestati.
  • Quando il contribuente deduce che i versamenti siano meri giroconti o provviste provenienti da altri conti nella sua disponibilità, il giudice deve accertare la reale corrispondenza tra prelievi e versamenti, anche sotto il profilo temporale e quantitativo.
  • Se il conto oggetto di accertamento è cointestato o comunque riferito a un nucleo familiare, deve essere valutata la riferibilità delle somme al solo contribuente oppure anche a terzi familiari.
  • La mancata osservanza del principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio integra violazione dell'art. 384 c.p.c. e impone la cassazione della decisione resa in sede di rinvio.
  • L'accertamento presuntivo di maggior reddito richiede che gli indizi addotti dall'Amministrazione conservino capacità logica solo se il contribuente non fornisce una prova contraria idonea e specifica; tale prova va apprezzata in relazione alla natura e alla consistenza degli elementi indiziari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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