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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21835/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata da più creditori su un immobile del debitore. Nel corso della distribuzione del ricavato, i ricorrenti hanno contestato l'ammissione al riparto di un creditore intervenuto, titolare di un'ipoteca volontaria iscritta a garanzia di un credito cambiario. Essi sostenevano che quel credito fosse fittizio o comunque inesistente, perché in una precedente sentenza di revocatoria era stata dichiarata l'inefficacia dell'ipoteca per fraudolenza dell'operazione; in subordine contestavano la sussistenza della prelazione, il calcolo degli interessi e il criterio di riparto delle somme, oltre alla liquidazione delle spese. Con sette motivi, hanno denunciato: omesso esame della motivazione della sentenza di revocatoria; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e travisamento della prova sul credito cambiario; omesso esame e motivazione apparente sulla pretesa creazione ad hoc del credito; violazione degli artt. 510 c.p.c. e 2770 c.c. per il criterio di distribuzione; omesso esame sulla contestazione degli interessi e sulla loro sospensione; violazione per errori di calcolo nella somma da distribuire; erronea liquidazione delle spese di lite in base a uno scaglione superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c. perché diretti a sollecitare una rivalutazione del contenuto di una precedente sentenza o a censurare l'insufficiente profondità dell'esame, e non l'omesso esame di un vero fatto storico decisivo. Ha respinto nel merito la doglianza sul preteso effetto della revocatoria, ribadendo che l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non comporta l'accertamento dell'inesistenza del credito, ma solo l'inopponibilità dell'atto dispositivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per novità, difetto di specificità o mancato confronto con la ratio decidendi, in particolare perché non risultava prevista alcuna norma che imponesse la sospensione del corso degli interessi durante la sospensione della distribuzione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per contestare il progetto di distribuzione nell'esecuzione forzata, poi respinto nei gradi di merito e in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazioni processuali e vizi di motivazione apparente, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate nei limiti in cui non colpivano la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico vero e proprio, principale o secondario, controverso e decisivo; non consente di censurare questioni, punti della sentenza o la profondità dell'analisi del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta in modo non specifico, senza spiegare quale fatto non contestato o quale regola di decisione sarebbe stata disattesa.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta in modo non specifico; la Corte rileva che non era chiarito in che cosa fosse consistito il preteso travisamento o il contegno processuale da cui trarre argomenti di prova.

  • art. 2901 c.c.

    L'accoglimento dell'azione revocatoria determina solo l'inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore attore, non l'inesistenza del credito del terzo beneficiario.

  • art. 510 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di riparto, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché non risultava trattata nella sentenza impugnata.

  • art. 2770 c.c.

    Richiamato in tema di privilegio delle spese di giustizia e di espropriazione, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È richiamato per il requisito di specificità del ricorso, ritenuto carente in più motivi.

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    L'inammissibilità è stata pronunciata per mancata indicazione/riproduzione delle circostanze e degli atti su cui si fondavano le doglianze e per novità della questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'omesso esame censurabile in cassazione riguarda solo un fatto storico decisivo, non una questione giuridica, non il contenuto di una sentenza precedente in sé considerato e non la pretesa insufficienza o superficialità del ragionamento del giudice.
  • L'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non elimina né accerta negativamente il credito del terzo beneficiario dell'atto revocato: rende solo l'atto inefficace verso il creditore che ha agito.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiedono specifica indicazione del fatto non contestato, del contegno processuale rilevante o della regola probatoria effettivamente violata; altrimenti sono inammissibili.
  • In sede di legittimità, le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non indica dove e come siano state dedotte nei gradi di merito.
  • La deduzione di errori nel calcolo degli interessi o della somma da distribuire deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi sulla debenza degli interessi e con l'indicazione analitica del vizio denunciato; altrimenti il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Il criterio di riparto delle somme nell'espropriazione va censurato solo con una doglianza specifica e riferita alla concreta motivazione della decisione, non con affermazioni generiche o meramente assertive.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataSpese di liteObbligazioni solidali
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioniSuccessioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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