Cassazione Civile, Ordinanza n. 09269/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IMU relativa all'anno 2015, relativo a due unità immobiliari e a un terreno agricolo. La Corte tributaria di secondo grado aveva ritenuto non dovuta l'imposta per un immobile adibito ad abitazione principale, ma dovuta per l'altro immobile e per il terreno, applicando il principio per cui l'esenzione/riduzione sotto la soglia minima opera solo se l'importo complessivo dell'imposta dovuta per l'insieme degli immobili non supera euro 12,00. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, in un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e falsa interpretazione delle norme applicabili, sostenendo che la conformazione dell'immobile e le modalità concrete di utilizzo delle unità autonome dimostravano una gestione unitaria; lamentava inoltre che il giudice tributario avesse erroneamente posto a suo carico la prova dei presupposti impositivi, che il comproprietario di uno degli immobili avesse pagato l'IMU per intero pur essendo titolare solo del 50%, e che per il terreno agricolo l'imposta non fosse dovuta perché inferiore alla soglia di euro 12,00. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tali doglianze perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile: il deposito non era stato effettuato nei venti giorni dalla notificazione e, soprattutto, era avvenuto in forma cartacea senza che ricorressero i presupposti eccezionali per derogare all'obbligo del deposito telematico. La relazione del CED ha escluso il malfunzionamento del sistema informatico nel periodo indicato e la Corte ha ritenuto che le difficoltà dichiarate dalla difensora non integrassero un fatto ostativo oggettivo, assoluto e non governabile, ma solo una difficoltà soggettiva imputabile alla negligenza del difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ritenendo che il deposito cartaceo fosse avvenuto in assenza dei presupposti eccezionali previsti per derogare al deposito telematico obbligatorio e che non vi fosse alcuna anomalia tecnica del sistema giustizia. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; nulla sulle spese nei confronti del resistente intimato.
Norme richiamate
è stato utilizzato il procedimento accelerato con proposta di definizione del ricorso da parte del consigliere delegato.
il ricorso deve essere depositato entro venti giorni dalla notificazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
il deposito degli atti e dei documenti in Cassazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo i casi eccezionali di urgenza/malfunzionamento previsti dalla norma.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022
la disciplina del deposito telematico obbligatorio in Cassazione si applica ai procedimenti pendenti dal 1 gennaio 2023.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito telematico è la regola generale; il deposito cartaceo è consentito solo in presenza di presupposti eccezionali oggettivi, non dipendenti dalla volontà o dalla mera difficoltà del difensore.
- Ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso, il malfunzionamento informatico deve essere provato come evento assoluto e non governabile dalla parte; non sono sufficienti allegazioni generiche di difficoltà tecniche o di inesperienza nell'uso del sistema.
- L'autorizzazione urgente al deposito cartaceo non vincola il collegio sulla verifica finale della regolarità del deposito, specie quando sia espressamente subordinata all'esito di accertamenti tecnici.
- In mancanza di anomalie del sistema informatico attestabili, il mancato deposito telematico resta imputabile alla parte o al difensore e determina improcedibilità del ricorso.
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