Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11988/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Palermo che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Faustino Giacchetto e la misura patrimoniale della confisca di un appartamento, somme di denaro e quote/beni aziendali. Motivo principale: sopravvenuta inefficacia del provvedimento di confisca per la violazione del termine perentorio di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (decorrenza e sospensioni contestate). Sono stati inoltre dedotti profili di illegittimità riguardanti la confisca dell'appartamento e di vari beni mobili.

La decisione

I ricorsi sono stati accolti. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inefficacia del provvedimento di confisca: il termine perentorio ex art. 27, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011 è stato superato (termine finale calcolato al 3 dicembre 2021 ma decisione depositata il 18 febbraio 2022). Sono stati calcolati i periodi di sospensione ammissibili (perizie, rinvii, sospensione pandemic a norma dell'art. 83 D.L. 18/2020, ecc.) per complessivi 318 giorni, insufficienti a giustificare il ritardo. Perciò la confisca ha perso efficacia: il decreto impugnato è annullato senza rinvio limitatamente alla misura patrimoniale; disposta la restituzione ai legittimi aventi diritto dei beni confiscati se non sottoposti ad altro titolo e la cancellazione delle trascrizioni sui beni.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    art. 27, comma 6; art. 24, comma 2; art. 7, comma 10-septies

    L'art. 27, comma 6 impone un termine perentorio (1 anno e 6 mesi) per la pronuncia della confisca in appello, decorso il quale il provvedimento di confisca perde efficacia; l'art. 24, comma 2 elenca ipotesi di sospensione del termine (proroghe semestrali per indagini complesse, sospensione per accertamenti peritali, ecc.) e deve essere applicato nella formulazione vigente al tempo del procedimento; l'art. 7, comma 10-septies introduce la possibilità di indicare un termine fino a 90 giorni per il deposito della motivazione quando essa sia particolarmente complessa, con conseguente sospensione.

  • legge 17 ottobre 2017, n. 11

    art. 36 (norma transitoria)

    La modifica normativa che ha ridotto alcune proroghe non si applica ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della legge era già stata formulata la proposta di applicazione della misura; perciò nel caso si applica il testo previgente di art. 24, comma 2, per le parti rilevanti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione ai motivi necessari per la decisione in sede di impugnazione, come richiamato in relazione alle memorie difensive.

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), convertito

    art. 83, comma 4; legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27

    La sospensione dei termini processuali disposta in periodo emergenziale COVID-19 è applicabile come causa di sospensione del termine di efficacia della confisca per il periodo indicato.

  • codice penale

    Il rinvio a istanza di parte è considerato causa generale di sospensione del procedimento applicabile anche nel procedimento di prevenzione.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    La Corte richiamata ha ribadito la natura perentoria del termine di cui all'art. 27, comma 6, e che la perdita di efficacia ha carattere dichiarativo; inoltre il termine decorre dal deposito dell'ultimo appello e va considerata la data del deposito del decreto motivato come momento finale.

Massime di principio

  • Il termine per pronunciare la confisca in sede d'appello previsto dall'art. 27, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011 ha natura perentoria: il suo superamento determina l'inefficacia della confisca.
  • Il decorso del termine in presenza di pluralità di appelli inizia dalla data di deposito dell'ultimo appello; il termine finale si riferisce alla data di deposito del decreto motivato, non al deposito del solo dispositivo.
  • Le cause di sospensione devono rientrare espressamente tra quelle previste dalla legge (art. 24, comma 2, e altre norme generali); le sospensioni peritali si computano dall'incarico fino al deposito della relazione e all'eventuale audizione dell'esperto.
  • Il rinvio a istanza di parte e le sospensioni previste per l'emergenza (es. COVID-19) sono computabili come cause di sospensione del termine, ma solo nei periodi effettivamente pertinenti e documentati.
  • La mancata osservanza del termine produce un effetto dichiarativo di inefficacia della confisca ma non impedisce, in assenza di divieto espresso, la rinnovazione della misura ablativa con successivo procedimento regolare.
  • Quando il collegio intende avvalersi della facoltà di depositare la motivazione oltre il termine ordinario (fino a 90 giorni), tale volontà deve risultare dal verbale di udienza: solo allora il termine si intende sospeso per quel periodo.
  • In caso di perdita di efficacia della confisca il giudice dispone la restituzione dei beni non più sottoposti a sequestro/confisca e la cancellazione delle trascrizioni gravanti sui beni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.