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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11774/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere agevolato il clan camorristico Sibillo; censurano altresì profili processuali relativi all'utilizzabilità delle intercettazioni (presunta eccessiva dipendenza da fonte confidenziale), la configurabilità e l'elemento soggettivo dell'aggravante camorristica (consapevolezza dell'agevolazione), la quantificazione delle recidive e il calcolo del trattamento sanzionatorio (compensazione tra attenuanti e recidiva, e dosimetria per continuazione interna/esterna). Alcuni ricorrenti hanno poi rinunciato a motivi assolutori, limitando le censure alla fase sanzionatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Vincenzo Sibillo, Alessia Napolitano, Rita Carrano e Azzurra Venza e ha rigettato i ricorsi di Ciro Albano, Giuseppe Napolitano ed Enza Grossi. In sintesi: sono state confermate le responsabilità penali e, in particolare, la sussistenza dell'aggravante camorristica ex art. 416-bis in relazione al collegamento operativo e alla consapevolezza degli obiettivi del clan Sibillo; sono state respinte le eccezioni sulla inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto le informazioni confidenziali non costituivano l'unico elemento di indizio; e sono state ritenute corrette le valutazioni sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva (compreso il riferimento al dies a quo per la valutazione della recidiva). Sono state imposte spese processuali e, per i ricorsi dichiarati inammissibili, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; tutte le parti condannate devono inoltre sostenere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale in tema di stupefacenti: le condanne per attività di detenzione/cessione a fini di spaccio sono la base dei reati-fine attribuiti all'associazione. La Corte ha ritenuto provati i reati-fine su cui si fonda l'associazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per avere agevolato un'organizzazione di tipo mafioso: la Corte ha interpretato che per l'aggravante è sufficiente che la finalità agevolativa del clan sia conosciuta all'interno dell'associazione minore e che tale finalità possa ricadere anche se il dolo specifico è documentato in capo soltanto ad alcuni partecipi; il collegamento operativo e la compartecipazione a riunioni e ai rifornimenti hanno consentito di desumere la consapevolezza.

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la Corte ha applicato la recidiva valorizzando l'insieme del percorso criminale dell'imputato; ha richiamato che il dies a quo per il computo dei cinque anni è il passaggio in giudicato della sentenza precedente.

  • art. 69 cod. pen.

    Bilanciamento delle circostanze attenuanti/peggiorative: la Corte ha riconosciuto la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciarle e ha ritenuto che la motivazione di equivalenza tra attenuanti e recidiva fosse adeguata.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di non punibilità e questioni processuali sollevate in appello: la Corte ha osservato che la rinuncia a motivi assolutori in II grado limita il sindacato di legittimità in Cassazione su tali questioni.

  • artt. 271 e 267 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano l'utilizzabilità delle informazioni confidenziali e le intercettazioni: la Corte ha affermato che le informazioni fornite da confidenziali rendono inutilizzabili le intercettazioni solo se costituivano l'unico elemento indiziario; se invece sono integrate da elementi oggettivi la captazione rimane utilizzabile.

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Richiamo procedurale relativo alle intercettazioni: la Corte ha confermato che il richiamo a fonte confidenziale per individuare il bersaglio non è di per sé sufficiente a rendere inutilizzabili gli atti quando risultino altri elementi probatori obiettivi.

  • sentenza Sezioni Unite n. 8545/2019 (Ciocchino)

    Giurisprudenza di riferimento sulla configurabilità dell'aggravante mafiosa: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la consapevolezza della finalità agevolativa può essere desunta anche da elementi dimostranti che almeno alcuni partecipi avevano dolo specifico, con effetto ricadente sugli altri compartecipi quando l'integrazione e la collaborazione siano dimostrate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione in Cassazione: la Corte ha ricordato i limiti di devoluzione dei motivi e le prescrizioni sul contenuto del ricorso.

Massime di principio

  • L'aggravante per aver agevolato un'associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere riconosciuta anche quando la finalità agevolativa sia provata in capo ad alcuni membri dell'insieme associativo: la consapevolezza può essere desunta dalla partecipazione a riunioni comuni, dalla condivisione di canali di rifornimento e dalla funzione di intermediazione che collega gruppi minori al clan maggiore.
  • Le intercettazioni iniziate sulla base di informazioni confidenziali non sono automaticamente inutilizzabili: la sanzione opera solo se la fonte confidenziale costituisce l'unico indizio di reità; se esistono riscontri oggettivi e altri elementi indicati nei decreti autorizzativi, la captazione resta utilizzabile.
  • Il calcolo della recidiva specifica infraquinquennale prende a riferimento il passaggio in giudicato della sentenza precedente come dies a quo: la valutazione della pericolosità sociale può legittimamente considerare l'insieme del percorso criminale anche se alcuni precedenti sono sopravvenuti.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è di ampia discrezionalità del giudice di merito; una motivazione coerente e non manifestamente illogica sulla prevalenza o equivalenza è di regola insindacabile in Cassazione.
  • La rinuncia a motivi assolutori in appello ha effetto impeditivo sul riesame in Cassazione: punti non impugnati o rinunciati diventano irretrattabili e limitano le questioni ammissibili alla Corte di legittimità.
  • In materia di continuazione e computo degli aumenti, la Corte di appello può riequilibrare la dosimetria sanzionatoria tra imputati con posizioni sostanzialmente sovrapponibili, purché motivi analoghi siano adeguatamente spiegati e non si determini reformatio in peius non consentita.

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