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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11777/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per esercizio abusivo di attività di intermediazione nella raccolta di scommesse (art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989 in relazione all'art. 88 T.U.L.P.S.). Il ricorrente deduceva: 1) omissione della sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea conseguente al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Parma su fattispecie analoga; 2) mancata considerazione della normativa sopravvenuta (legge di stabilità 2016) e dell'invio dell'allegato C da parte dell'allibratore PHOENIX, che secondo la difesa avrebbe reso superflua la richiesta di autorizzazione ex art. 88; 3) discriminazione per il brevissimo termine concesso alla PHOENIX per la regolarizzazione (versamento di 10.000 euro per ciascun punto vendita), impedendo la regolarizzazione di tutti i centri entro la scadenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione sollevata con riferimento al rinvio pregiudiziale è ormai superata, poiché la Corte di Giustizia ha dichiarato la domanda del Tribunale di Parma manifestamente irricevibile; ha confermato che l'attività in contestazione costituiva organizzata intermediazione di raccolta scommesse senza autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. e che la normativa sopravvenuta o l'invio dell'allegato C non potevano sanare fatti commessi anteriormente né escludere la rilevanza penale quando la procedura di regolarizzazione non fosse stata completata nei termini. Di conseguenza è stata confermata la condanna e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis

    La norma punisce l'esercizio organizzato dell'attività di accettazione, raccolta o intermediazione di scommesse da parte di soggetti privi della concessione o autorizzazione; la Corte di Cassazione la interpreta come applicabile anche alle attività svolte per conto di allibratori esteri, salvo il caso in cui si provi che il rifiuto nazionale di autorizzazione abbia violato il diritto UE.

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 88

    Richiede l'autorizzazione di pubblica sicurezza per chi eserciti l'attività di raccolta scommesse; la sua assenza integra il requisito dell'illiceità per l'esercizio di intermediazione organizzata.

  • Legge 11 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 643 (legge di stabilità 2015)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'adesione alla sanatoria, se effettuata nei termini e con i requisiti prescritti, abilita l'esercizio da quel momento ma non estingue la perseguibilità dei reati già consumati anteriormente alla regolarizzazione.

  • Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

    Le misure di regolarizzazione previste non producono effetti retroattivi sui reati commessi prima dell'effettiva e completa regolarizzazione entro i termini fissati; la presentazione dell'allegato C, se parte di una procedura inadempiuta, non è idonea a legittimare condotte pregresse.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione (Placanica, Costa e Cifone; SS.UU. e sezioni unite citate)

    La giurisprudenza comunitaria riconosce che le restrizioni alla libertà di stabilimento e prestazione possono essere giustificate da esigenze di ordine pubblico; la Cassazione interpreta queste pronunce nel senso che l'illiceità dell'attività organizzata di intermediazione senza autorizzazione resta salvo il caso concreto in cui si dimostri che il rifiuto nazionale di concedere autorizzazioni abbia violato il diritto UE.

Massime di principio

  • La mera esistenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non impone automaticamente la sospensione del processo nazionale; l'effetto dipende dall'andamento e dall'ammissibilità della questione comunitaria.
  • La partecipazione a procedure di regolarizzazione successive ai fatti non cancella la responsabilità penale per condotte illecite già consumate; la sanatoria produce effetti solo dal momento di regolare e tempestiva adesione nei termini legislativamente previsti.
  • L'invio dell'allegato C o altri adempimenti formali collegati alla regolarizzazione non sono equivalenti all'autorizzazione ex art. 88 se la procedura non è stata effettivamente e integralmente adempiuta nei termini rilevanti.
  • Lo svolgimento, anche telematico, di attività organizzata di intermediazione per conto di un allibratore estero privo di concessione/autorizzazione integra il reato previsto dall'art. 4 L. n. 401/1989, salvo prova che il diniego di autorizzazione da parte dello Stato italiano abbia effettivamente violato il diritto comunitario.
  • La difficoltà organizzativa o l'ampiezza della rete di punti vendita non costituiscono di per sé prova di discriminazione o giustificazione per non aver rispettato termini legislativi di regolarizzazione.

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