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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (30/09/2021) che aveva confermato le loro condanne per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relativo all'uso di fatture per operazioni inesistenti (anno d'imposta 2010). Maglia deduce: (i) nullità della sentenza per assenza dell'imputato e del difensore in udienza tenuta in presenza delle parti senza adeguata comunicazione; (ii) vizio di motivazione e vizio di diritto in relazione al dolo, sostenendo la differenza tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle prestazioni e la mancanza di prova della consapevolezza richiesta per il dolo; (iii) altri profili relativi alla valutazione delle prove e alla attendibilità di testi. Zanettin deduce: (i) identica nullità processuale; (ii) errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 sotto il profilo della condotta e del momento consumativo, lamentando omissione nell'esame della dichiarazione annuale 2010 e mancato confronto con le scritture contabili; (iii) insufficiente motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di evasione e sull'effettivo vantaggio economico tratto dall'utilizzo delle fatture false.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto procedurale, ha ritenuto che, alla data del nuovo decreto di citazione a giudizio, la normativa emergenziale (art. 23-bis legge n.176/2020 e successive modifiche con d.l. n.105/2021 conv. legge n.126/2021) rendeva legittima la trattazione in forma ordinaria dell'udienza del 30/09/2021 senza necessità di un avviso specifico, escludendo la nullità denunciata. Quanto al merito, le censure sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibilmente di natura fattuale: la Corte ha richiamato la prova raccolta (accertamento della natura di "cartiera" delle società emittenti, confessioni e deposizioni) e il principio secondo cui l'art. 2 d.lgs. n.74/2000 non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva ai fini della rilevanza penale dell'uso di fatture inesistenti. Conseguenza: restano efficaci le condanne pronunciate in appello (pena principale di un anno di reclusione per ciascuno, oltre pene accessorie), i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al rimborso delle spese della parte civile e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte ha interpretato la fattispecie come comprensiva dell'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo, senza che la distinzione escluda la rilevanza penale; l'uso consapevole di fatture emesse da "cartiere" prova il dolo richiesto dalla norma.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dolo, ma la Corte non ha ritenuto che le doglianze valorizzassero un profilo di diritto idoneo a invalidare la decisione; non ha mutato l'esito della valutazione sulla sussistenza del dolo.

  • art. 23-bis, legge n. 176 del 2020

    Norma che prevedeva la trattazione cartolare di taluni giudizi in appello; la Corte ha verificato la corretta applicazione e i termini normativi, e ha ritenuto legittima la successiva trattazione ordinaria dell'udienza alla luce delle modifiche legislative.

  • art. 7, d.l. 23/07/2021, n. 105 (conv. con modificazioni nella legge 16/09/2021, n. 126)

    La Corte ha considerato la proroga e la restrizione di applicazione del regime "cartolare": per udienze fissate tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021 il rito cartolare era escluso, giustificando la celebrazione ordinaria dell'udienza senza bisogno di avvisi aggiuntivi.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per motivi aggiunti; la Corte, dichiarando i ricorsi inammissibili, non ha esaminato il merito di tale censura e dunque non ha ritenuto necessario approfondire la presunta carenza di motivazione rispetto all'attendibilità di un teste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'addebito delle spese processuali e per la misura equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti, ritenendo possibile che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle prestazioni non esclude la rilevanza penale dell'uso di fatture false: l'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 sanziona l'uso di documenti relativi ad operazioni inesistenti a prescindere da tale distinzione.
  • Le questioni processuali relative alla modalità di trattazione dell'udienza (cartolare vs ordinaria) devono esser valutate alla luce della disciplina normativa vigente alla data in cui è stato emesso il decreto di citazione; se la legge imponeva la trattazione ordinaria, non è necessaria una specifica comunicazione alle parti sulla modalità.
  • In Cassazione le doglianze di merito che si risolvono in ricostruzioni fattuali o in una diversa valutazione delle prove sono frequentemente ritenute inammissibili o manifestamente infondate, specialmente dopo una doppia conformità (convictions concordi di primo e secondo grado). Per essere esaminati, i motivi devono prospettare vizi di diritto o il travisamento documentato delle prove.
  • La prova della natura di "cartiera" dell'emittente e le confessioni degli organizzatori costituiscono elementi forti per l'accertamento del dolo specifico di evasione quando dimostrano la consapevolezza e l'organizzazione fraudolenta.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare l'addebito delle spese processuali e l'imposizione di sanzioni pecuniarie accessorie (es. pagamento alla Cassa delle Ammende) se l'inammissibilità è ritenuta per colpa del ricorrente.
  • Per contestare efficacemente in Cassazione la sussistenza del dolo o l'interpretazione di norme penali è necessario aver dedotto specifiche questioni di diritto e averle prospettate in modo puntuale nei gradi di merito; eccezioni procedurali e questioni di prova devono essere sollevate tempestivamente e con la specificità richiesta dal rito.

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