Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (30/09/2021) che aveva confermato le loro condanne per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relativo all'uso di fatture per operazioni inesistenti (anno d'imposta 2010). Maglia deduce: (i) nullità della sentenza per assenza dell'imputato e del difensore in udienza tenuta in presenza delle parti senza adeguata comunicazione; (ii) vizio di motivazione e vizio di diritto in relazione al dolo, sostenendo la differenza tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle prestazioni e la mancanza di prova della consapevolezza richiesta per il dolo; (iii) altri profili relativi alla valutazione delle prove e alla attendibilità di testi. Zanettin deduce: (i) identica nullità processuale; (ii) errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 sotto il profilo della condotta e del momento consumativo, lamentando omissione nell'esame della dichiarazione annuale 2010 e mancato confronto con le scritture contabili; (iii) insufficiente motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di evasione e sull'effettivo vantaggio economico tratto dall'utilizzo delle fatture false.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto procedurale, ha ritenuto che, alla data del nuovo decreto di citazione a giudizio, la normativa emergenziale (art. 23-bis legge n.176/2020 e successive modifiche con d.l. n.105/2021 conv. legge n.126/2021) rendeva legittima la trattazione in forma ordinaria dell'udienza del 30/09/2021 senza necessità di un avviso specifico, escludendo la nullità denunciata. Quanto al merito, le censure sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibilmente di natura fattuale: la Corte ha richiamato la prova raccolta (accertamento della natura di "cartiera" delle società emittenti, confessioni e deposizioni) e il principio secondo cui l'art. 2 d.lgs. n.74/2000 non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva ai fini della rilevanza penale dell'uso di fatture inesistenti. Conseguenza: restano efficaci le condanne pronunciate in appello (pena principale di un anno di reclusione per ciascuno, oltre pene accessorie), i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al rimborso delle spese della parte civile e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte ha interpretato la fattispecie come comprensiva dell'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo, senza che la distinzione escluda la rilevanza penale; l'uso consapevole di fatture emesse da "cartiere" prova il dolo richiesto dalla norma.
art. 43 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dolo, ma la Corte non ha ritenuto che le doglianze valorizzassero un profilo di diritto idoneo a invalidare la decisione; non ha mutato l'esito della valutazione sulla sussistenza del dolo.
art. 23-bis, legge n. 176 del 2020
Norma che prevedeva la trattazione cartolare di taluni giudizi in appello; la Corte ha verificato la corretta applicazione e i termini normativi, e ha ritenuto legittima la successiva trattazione ordinaria dell'udienza alla luce delle modifiche legislative.
art. 7, d.l. 23/07/2021, n. 105 (conv. con modificazioni nella legge 16/09/2021, n. 126)
La Corte ha considerato la proroga e la restrizione di applicazione del regime "cartolare": per udienze fissate tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021 il rito cartolare era escluso, giustificando la celebrazione ordinaria dell'udienza senza bisogno di avvisi aggiuntivi.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per motivi aggiunti; la Corte, dichiarando i ricorsi inammissibili, non ha esaminato il merito di tale censura e dunque non ha ritenuto necessario approfondire la presunta carenza di motivazione rispetto all'attendibilità di un teste.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'addebito delle spese processuali e per la misura equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti, ritenendo possibile che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti.
Massime di principio
- La distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle prestazioni non esclude la rilevanza penale dell'uso di fatture false: l'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 sanziona l'uso di documenti relativi ad operazioni inesistenti a prescindere da tale distinzione.
- Le questioni processuali relative alla modalità di trattazione dell'udienza (cartolare vs ordinaria) devono esser valutate alla luce della disciplina normativa vigente alla data in cui è stato emesso il decreto di citazione; se la legge imponeva la trattazione ordinaria, non è necessaria una specifica comunicazione alle parti sulla modalità.
- In Cassazione le doglianze di merito che si risolvono in ricostruzioni fattuali o in una diversa valutazione delle prove sono frequentemente ritenute inammissibili o manifestamente infondate, specialmente dopo una doppia conformità (convictions concordi di primo e secondo grado). Per essere esaminati, i motivi devono prospettare vizi di diritto o il travisamento documentato delle prove.
- La prova della natura di "cartiera" dell'emittente e le confessioni degli organizzatori costituiscono elementi forti per l'accertamento del dolo specifico di evasione quando dimostrano la consapevolezza e l'organizzazione fraudolenta.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'addebito delle spese processuali e l'imposizione di sanzioni pecuniarie accessorie (es. pagamento alla Cassa delle Ammende) se l'inammissibilità è ritenuta per colpa del ricorrente.
- Per contestare efficacemente in Cassazione la sussistenza del dolo o l'interpretazione di norme penali è necessario aver dedotto specifiche questioni di diritto e averle prospettate in modo puntuale nei gradi di merito; eccezioni procedurali e questioni di prova devono essere sollevate tempestivamente e con la specificità richiesta dal rito.
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