Cassazione Civile, Ordinanza n. 04085/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Numerosi medici che avevano frequentato corsi di specializzazione in anni compresi tra il 1979 e il 1993 hanno chiesto il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione degli specializzandi. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione e, per alcuni attori, anche l’infondatezza nel merito; l’appello è stato poi dichiarato inammissibile. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di norme interne, sovranazionali e comunitarie, sostenendo che la legge n. 370/1999 non potesse incidere né sulla quantificazione del danno né sul dies a quo della prescrizione, che questa non potesse decorrere prima della stabilizzazione degli orientamenti giurisprudenziali su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva, e che fosse necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla effettività del rimedio. Hanno inoltre richiamato osservazioni della Commissione europea e la questione degli interessi e della rivalutazione monetaria ex art. 11 l. n. 370/1999.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui il diritto al risarcimento per la mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999. La Corte ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, natura dell’azione o legittimazione passiva impedissero il decorso della prescrizione, ha ritenuto manifestamente infondata l’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha reputato eccentrico il richiamo alle osservazioni della Commissione europea su un diverso procedimento. Non è stata posta una statuizione sulle spese per mancata attività difensiva effettiva dell’amministrazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
"violazione e falsa applicazione"
è la norma invocata per denunciare errores in iudicando, ma la censura è stata reputata inammissibile perché contrastante con un orientamento di legittimità consolidato.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
nelle liti con litisconsorti facoltativi non occorre ordinare la notificazione dell’impugnazione agli altri litisconsorti ormai preclusi dall'impugnare.
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la questione proposta era ritenuta manifestamente infondata e non sussisteva un dubbio interpretativo rilevante.
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
la Corte lo considera il fatto normativo che ha reso certa la persistenza dell’inadempimento per i soggetti esclusi dal beneficio previsto dalla legge e da cui decorre la prescrizione decennale del diritto risarcitorio.
sono richiamati dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte ribadisce che la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere e che, nel caso, ciò avveniva dal 27 ottobre 1999.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo sul trattamento economico dei medici specializzandi; la Corte conferma che la disciplina economica applicabile ai corsi precedenti resta quella del d.lgs. n. 257/1991.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per le domande risarcitorie dei medici specializzandi fondate sulla tardiva attuazione delle direttive comunitarie, il termine di prescrizione decennale decorre, per i soggetti interessati dalla disciplina, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999.
- La sopravvenuta incertezza giurisprudenziale su giurisdizione, natura dell’azione o legittimazione passiva non impedisce la decorrenza della prescrizione, poiché il danneggiato può comunque attivarsi anche in via stragiudiziale e, per eventuali errori di riparto, avvalersi degli strumenti processuali previsti.
- La corretta individuazione del debitore è lo Stato, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri; l’eventuale evocazione di ulteriori organi statali non esclude di per sé la valida instaurazione del rapporto processuale.
- L’art. 11 l. n. 370/1999 viene letto come intervento legislativo di aestimatio del danno, che ha inciso sulla pretesa risarcitoria preesistente e ha consolidato la ragionevole certezza dell’inerzia statale ulteriore.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione sia già coperta da consolidata nomofilachia e non emerga un dubbio interpretativo serio sul principio di effettività del diritto dell’Unione.
- Le osservazioni della Commissione europea rese in un diverso procedimento non sono idonee a incidere sulla soluzione di una controversia avente oggetto diverso e non possono superare un orientamento giurisprudenziale interno consolidato.
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