Sentenza del 22/06/2022 n. 20190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF (Euro 21.009,00 + addizionale) e IRAP (Euro 2.050,00) relativo all'anno 2005. Il ricorrente contestava: nullità della notifica dell'avviso (mancata sottoscrizione dei fogli, assenza indicazione ufficio postale, vizi formali della busta), inesistenza o mancata produzione originaria di valida delega di firma, errata determinazione dei compensi (doppia tassazione per fatture emesse nel 2004 e incassate nel 2005; mancato scorporo di compensi fatturati 2005 e incassati 2006), mancata compensazione tra imposte dovute per il 2005 e imposte liquidate per il 2004, errato calcolo dei componenti positivi di reddito, ripresa a tassazione di spese ritenute non documentate, e la ritenuta d'acconto della societa Seven Immobiliare ritenuta indetraibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Diversi motivi sono stati dichiarati inammissibili (tra cui quelli relativi all'omesso esame di fatti o alla rivalutazione di risultanze di fatto) e gli altri sono stati ritenuti infondati. In particolare: la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è stata considerata valida nonostante omissioni nella relazione dell'ufficiale giudiziario; la delega di firma prodotta in giudizio è stata ritenuta ammissibile per dimostrare la legittimazione a firmare l'atto; il principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo (art.54 TUIR) giustifica la tassazione dei compensi incassati nel 2005 anche se fatturati nel 2004; l'eccezione di compensazione proposta per la prima volta in appello è inammissibile; le censure che richiedono una nuova valutazione di fatti o prove sono inammissibili in sede di cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al pagamento del contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Regola la notificazione a mezzo posta e distingue gli adempimenti tra ufficiale giudiziario e servizio postale; la Corte interpreta la relazione dell'ufficiale come atto di garanzia per il notificante e non requisito essenziale per la validità della notificazione quando è allegato l'avviso di ricevimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 30, art. 39, art. 42, art. 60
Norme sul procedimento impositivo e sulle modalità di notifica/contestazione; la Corte osserva che la produzione dell'avviso di ricevimento prova la regolare notifica e che l'assenza di sottoscrizione di ogni foglio non comporta nullità assoluta dell'atto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Per professionisti il reddito si determina secondo il principio di cassa (compensi considerati quando percepiti); la Corte conferma la legittimità dell'accertamento che recupera a tassazione compensi incassati nel 2005 anche se fatturati nel 2004.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regole del processo tributario: in appello non sono ammesse nuove eccezioni che non siano state proposte in primo grado salvo quelle rilevabili d'ufficio; la Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di compensazione proposta per la prima volta in appello.
Codice di procedura civile (c.p.c.)
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5; art. 348-ter c.p.c., comma 5; art. 139 c.p.c.; art. 157 c.p.c.; artt. 115 e 167 c.p.c.
Criteri di sindacato in cassazione: i motivi di legittimità per violazione di legge (n.3), omessa pronuncia (n.4) o omesso esame di fatto (n.5) sono delimitati; la 'doppia conforme' (sentenza di primo e secondo grado coincidenti) comporta inammissibilità di certe censure ex art. 348-ter; la Corte esclude la riqualificazione in diritto di questioni che sono in realtà valutazioni di fatto.
art. 2697 c.c.; art. 1242 c.c.
Art. 2697 in tema di onere della prova: la Corte ritiene che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere provando la regolare esecuzione della notifica. Riguardo alla compensazione, i principi generali sul suo carattere estintivo e sulla necessità della relativa eccezione (art. 1242 richiamato per analogia) spiegano perché la compensazione non sia rilevabile d'ufficio.
Costituzione
Richiamate dal ricorrente per doglianze di principio; la Corte osserva che non è stata prospettata una violazione specifica della norma costituzionale dimostrabile in sede di legittimità rispetto alla controversia concreta.
Massime di principio
- La notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è valida se l'Amministrazione produce l'AR: carenze formali nella relazione dell'ufficiale giudiziario costituiscono al più irregolarità e non nullità quando l'AR è presente.
- La delega di firma dell'amministrazione può essere prodotta anche in sede di giudizio per dimostrare la legittimazione a sottoscrivere l'atto; la valutazione di idoneità della delega è rimessa al giudice di merito.
- Per gli esercenti arti e professioni si applica il principio di cassa (art.54 TUIR): i compensi concorrono al reddito nell'anno in cui sono effettivamente percepiti, quindi incassi successivi possono essere recuperati a tassazione.
- L'eccezione di compensazione deve essere sollevata tempestivamente (in primo grado) e non è rilevabile d'ufficio; proporla per la prima volta in appello comporta inammissibilità.
- La Corte di cassazione non è competente per una rivalutazione delle risultanze di fatto o delle prove: censure che mirano a riconsiderare il materiale probatorio sono inammissibili se non mirano a specifiche violazioni di legge.
- Quando vi è una doppia conforme (stesse decisioni in primo e secondo grado), il ricorrente deve indicare perché le due decisioni differiscano nei presupposti di fatto per evitare l'inammissibilità del motivo in cassazione.
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