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Sentenza

Sentenza del 22/06/2022 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Imu - Ici - Procedure concorsuali - Obbligazione tributaria sorta durante la pendenza - Onere del fallito tornato in bonis - Sussistenza .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione della responsabilità per le imposte immobiliari (ICI/IMU) maturate durante la pendenza della procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa e della relativa obbligazione tributaria a carico del soggetto che ha riacquistato il possesso degli immobili dopo la chiusura della procedura

La decisione

La Corte ha ritenuto che, quando la procedura concorsuale si chiuda per ragione che renda superflua la vendita degli immobili e questi ritornino nel possesso del soggetto precedentemente sottoposto alla procedura, l'obbligazione tributaria sortae durante la pendenza della procedura non si estingue: grava sul soggetto tornato in bonis l'onere sia della denuncia che del pagamento dei ratei annuali d'imposta relativi al periodo di durata della procedura

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1992, art. 10, comma 6

    Il comma dispone che, ove la procedura concorsuale si chiuda rendendo superflua la vendita e gli immobili ritornino al soggetto precedentemente sottoposto alla procedura, l'obbligazione tributaria maturata durante la pendenza resta esistente e grava sul soggetto tornato in bonis, il quale è tenuto alla dichiarazione e al pagamento dei ratei d'imposta relativi al periodo

  • Cassazione civile, sent. n. 8371/2016

    La giurisprudenza (Cass. 8371/16) ha confermato l'interpretazione normativa: l'obbligo fiscale sorto durante la procedura non si estingue se gli immobili ritornano al fallito, che rimane debitorE della tassa e degli obblighi dichiarativi

Massime di principio

  • L'obbligazione tributaria maturata durante la pendenza di una procedura concorsuale non viene automaticamente meno se la procedura si chiude senza vendita e gli immobili ritornano al soggetto originario: il ritorno in bonis comporta l'imputazione delle imposte al soggetto che riacquista il possesso
  • In caso di chiusura della procedura che renda superflua la vendita, il soggetto tornato in bonis è obbligato sia a denunciare gli immobili sia a pagare i ratei d'imposta relativi al periodo della procedura
  • Se, invece, durante la procedura gli immobili sono effettivamente trasferiti a terzi (es. venduti in sede concorsuale), va verificato il regime di responsabilità tributaria verso il terzo acquirente e la possibile responsabilità del fallimento per i debiti tributari
  • Prima di contestare l'addebito è utile verificare documentalmente la causa della chiusura della procedura, la titolarità formale della proprietà durante i diversi periodi e l'eventuale iscrizione di ruoli o cartelle esattoriali: la responsabilità è strettamente connessa al ritorno effettivo del possesso al soggetto originario
  • Il contribuente che ritiene l'addebito errato può proporre ricorso amministrativo/giurisdizionale ma deve considerare che la giurisprudenza consolidata tende a far gravare sull'ex fallito tornato in bonis l'onere delle imposte maturate durante la procedura

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